TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2021-05-20, n. 202100773

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2021-05-20, n. 202100773
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100773
Data del deposito : 20 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2021

N. 00773/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00592/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2021, proposto da
Piccola Nautica di Petese Renato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A Q, P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P Q in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

contro

Comune di Castrignano del Capo, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Capitaneria di Porto di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Castrignano del Capo prot. n. 35786 del 16-3-2021 con cui il Responsabile del IV Settore Demanio Marittimo ha rigettato la dichiarazione/richiesta di proroga della concessione demaniale marittima n. 1 del 24-3-2011 avente ad oggetto una porzione di area demaniale di mq 12,72 con sovrastante locale ad uso deposito ricadente in zona portuale (porto vecchio) della Marina di Leuca, individuato in catasto fabbricati al fg. 22 p.lla 999/p, presentata in data 23-12-2020 ai sensi dell'art. 1 commi 682, 683, 684 della L. n. 145/2018 e dell'art. 182 del D.L. n. 34/2020 e s.m.i.;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ed in particolare della nota della Capitaneria di Porto di Gallipoli prot. n. 4299 del 13-2-2020, trasmessa in data 9-2-2021, nonché, ove occorra, della comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 16971 del 30-12-2020;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ditta ricorrente alla proroga della concessione demaniale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Gallipoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il ricorso in esame la ditta Piccola Nautica di Petese Renato impugna il provvedimento prot. 35786 del 16.3.2021 con cui il Responsabile di Settore del comune di Castrignano del Capo ha denegato il riconoscimento della proroga della concessione demaniale n. 1/2011 prevista fino al 31.12.2033 dall’art. 1 commi 682 e 683 della Legge 145/2018 e dall’art. 182 del D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020, in una con la richiesta della declaratoria del diritto della ricorrente alla proroga.

Il ricorrente, a supporto della domanda, deduce violazione e falsa applicazione Legge 145/2018 e Legge 77/2020, nonché difetto di motivazione e di istruttoria e violazione della legge 241/90, dell’art. 42 Cod. Nav. e dell’art. 5 della L.R. 17/2015, nonché infine eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erronea presupposizione, illogicità, violazione del principio di proporzionalità.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Capitaneria di Porto di Gallipoli, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Il Comune di Castrignano del Capo non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 12 maggio 2021 il Presidente ha reso edotte le parti presenti dell’intendimento del Collegio di definire il giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a..

In esito alla discussione, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Rileva il Collegio che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

Occorre anzitutto premettere che la proroga prevista dalla Legge 145/2018, che va qualificata come legge-provvedimento, opera in via automatica ed incondizionata.

Sul punto è noto l’orientamento giurisprudenziale significato da numerosi specifici precedenti di questa Sezione, orientamento che in questa sede deve intendersi espressamente richiamato (ex multis TAR Puglia- Lecce Sezione Prima n. 71/2021 del 15/1/2021).

Ciò premesso occorre considerare che nella specie il diniego di riconoscimento della proroga ex lege è stato supportato dal riferimento alla nota 4299 del 13.2.2020, acquisita al protocollo comunale n. 2610 del 14.2.2020, con cui la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha rappresentato l’esigenza di acquisire in tempi brevi numero otto locali, tra cui il manufatto oggetto della concessione demaniale rilasciata alla ricorrente, al fine di far fronte alle esigenze connesse anche al previsto aumento della pianta organica.

Orbene appare evidente l’assoluta priorità dell’interesse pubblico rappresentato dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli rispetto alla posizione recessiva del concessionario privato.

Ciò che viceversa non appare condivisibile è che tale prevalenza sia stata posta a base del provvedimento adottato in violazione della legge nazionale, atteso che la revoca della concessione per ragione di interesse pubblico espressamente ed autonomamente contemplata dal codice della navigazione e il relativo procedimento risulta perfettamente esperibile nel periodo di proroga della concessione demaniale, risultando rispetto al procedimento di revoca della concessione demaniale del tutto autonomo ed interdipendente.

La proroga ex lege pertanto non costituisce in alcun modo impedimento all’esercizio del potere di revoca della concessione, procedimento di revoca tuttavia, ad oggi, neanche avviato.

Proprio tale circostanza ovvero l’inesistenza allo stato di un procedimento volto alla revoca della concessione demaniale, induce a ritenere la fondatezza degli ulteriori motivi di censura dedotti dalla ricorrente.

Ed invero, oltre alla già evidenziata violazione dell’art. 1 legge 145/2018 e 182 DL 24/2020 convertito in legge 77/2020, ricorre eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità e violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza ove si tenga conto che, nell’ambito del contraddittorio procedimentale tra le parti, l’originaria istanza di proroga al 31.12.2033, proprio in considerazione delle esigenze prospettate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli e del prevalente interesse pubblico, è stata successivamente modificata dalla ricorrente con la nota acquisita al protocollo comunale 3148 dell’8.3.2021, con la quale la proroga è stata espressamente limitata alla durata di un anno al fine di svolgere le attività esclusivamente nella stagione estiva 2021, rappresentando all’amministrazione comunale che in tal modo non sarebbe stato pregiudicato l’interesse pubblico e con espressa dichiarazione di rilasciare il bene nella disponibilità del Comune in esito alla stagione estiva e comunque non appena ciò si rendesse necessario per la realizzazione degli interessi prevalenti rappresentati dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Il ricorso va dunque accolto nei termini e nei limiti sopra precisati, sia con riferimento all’azione impugnatoria, sia con riferimento all’azione di accertamento, quest’ultima circoscritta alla proroga di un solo anno per espressa dichiarazione in tal senso resa dalla ricorrente.

Ricorrono ragioni equitative che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti

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