TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-10-07, n. 202201312

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-10-07, n. 202201312
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201312
Data del deposito : 7 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2022

N. 01312/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00045/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2019, proposto da
-OMISSIS- s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato V P, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’accertamento e la declaratoria

del diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno relativo al ritardato rilascio della certificazione antimafia ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e udito l’Avvocato dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato il 14 dicembre 2018 e depositato in data 10 gennaio 2019, il -OMISSIS- società cooperativa a responsabilità limitata adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia al fine di ottenere l’accertamento e la declaratoria del diritto al risarcimento del danno in relazione alla fattispecie meglio indicata in oggetto.

Nel gravame introduttivo del giudizio, il ricorrente esponeva preliminarmente che, in qualità di società strumentale di programmazione nella definizione di una politica concertata avente come scopo quello di favorire lo sviluppo locale di un’area rurale, partecipava alla programmazione del Piano di sviluppo rurale (PSR) Puglia 2007/2013 con il suo Piano di sviluppo locale (PSL), le cui attività venivano regolarmente chiuse, rendicontate e liquidate dall’organismo pagatore AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

La parte precisava che la detta liquidazione avveniva sotto condizione risolutiva, attesa la carenza della certificazione antimafia, la quale veniva richiesta dalla Regione Puglia in data 26 febbraio 2014 ma non effettivamente trasmessa dalla Prefettura di Bari, quale ufficio competente al suo rilascio.

Alla luce di ciò, considerato che AGEA non procedeva allo svincolo del finanziamento per mancanza di detta certificazione, al fine di compiere le attività previste dal PSL, la ricorrente sottoscriveva polizze fideiussorie per un totale di euro 16.600,00.

Successivamente, il -OMISSIS- partecipava con il proprio Piano di azione locale al PSR Puglia 2014/2020 e con successiva determinazione n. 178 del 13 settembre 2017 veniva approvato il suo progetto e lo stesso veniva ammesso al finanziamento.

Tuttavia, poiché al fine di ottenere l’anticipazione di euro 500.000,00 per compiere le attività previste dal Piano era necessaria una garanzia fideiussoria, sorgeva il problema che la stessa non poteva essere sottoscritta in quanto risultavano attive le precedenti polizze contratte per la programmazione 2007/2013, non ancora svincolate sempre per mancanza della certificazione antimafia.

A ciò conseguiva il blocco delle attività della ricorrente per mancanza di liquidità.

In ordine all’ottenimento della certificazione antimafia, il -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.a.r.l. rappresentava di aver effettuato, dopo la richiesta del 26 febbraio 2014, numerosi solleciti alla Prefettura di Bari e solo in data 18 luglio 2018 perveniva la certificazione antimafia richiesta dalla Regione Puglia nel 2014.

Premessa tale ricostruzione in fatto, il -OMISSIS- s.c.a.r.l. insorgeva avverso il comportamento provvedimentale tenuto dalla Prefettura di Bari, la quale avrebbe avuto l’obbligo di rilasciare la certificazione antimafia entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, risultando sul punto del tutto inadempiente.

In particolare, in tesi di parte ricorrente, il mancato tempestivo rilascio della certificazione antimafia avrebbe provocato un danno economico di euro 16.600,00, quale somma pagata per le polizze fideiussorie contratte in relazione alla programmazione 2007/2013 - non svincolate per mancanza della detta certificazione - e, inoltre, non avrebbe consentito all’interessato di procedere con le attività della programmazione 2014/2020 “per mancanza di liquidità economica imputabile all’impossibilità di ricevere dalla Regione Puglia l’anticipazione di €. 500.000,00 prevista dal bando a causa dell’impossibilità di svincolo delle vecchie fideiussioni, svincolo che costituiva “conditio sine qua non” per stipulare la nuova fideiussione necessaria per l’erogazione delle somme stanziate in assenza di certificazione antimafia” (cfr. ricorso, pagina 4).

Questa ulteriore voce di danno da sopravvenuta mancanza di liquidità, intesa quale danno per perdita di chances , sarebbe stata, in tesi, da quantificarsi in via equitativa.

Rispettivamente in data 14 gennaio 2019 e in data 21 gennaio 2019, si costituivano in giudizio il Ministero dell’interno e la Prefettura di Bari, i quali, con memoria della difesa erariale depositata in data 26 agosto 2022, chiedevano la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

All’udienza pubblica del 4 ottobre 2022 il Collegio, sentiti i difensori presenti come da verbale, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.

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