TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2023-12-14, n. 202318933

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2023-12-14, n. 202318933
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318933
Data del deposito : 14 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2023

N. 18933/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06618/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6618 del 2023, proposto da A F, rappresentata e difesa dall'avvocato R D V, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via di Villa Chigi n. 41, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez P.A., Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Avvocatura dello Stato, Commissione d'Esame, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Andrea Mostaccio, Andrea Urso, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare

- per quanto di ragione, delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 19/04/2023 sul sito istituzionale del Formez e relative al citato concorso “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero dell' Economia e delle Finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, approvate dalla Commissione esaminatrice e validate dalla Commissione RIPAM nella seduta del 18/04/2023, lesive nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il dovuto punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento;

- per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice “AMM”, pubblicata in data 24/02/2023 sul sito del Formez P.A., lesiva nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il dovuto punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento;

- per quanto occorrer possa e se lesiva, della graduatoria finale dei vincitori e degli atti di approvazione della stessa relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice “AMM”, pubblicata in data 24/02/2023 sul sito del Formez P.A., laddove lesiva nei confronti dell'odierna ricorrente;

- per quanto di ragione, del Bando di “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatrè posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021, in via principale laddove all'art.4 c.5 e dell'art.7 c.2 prevede che “ i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione” (art.4 c.5) e impone alla Commissione di effettuare la valutazione dei titoli “ sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso ” (art.7 c.2), senza deroghe per quelli già caricati sul portale di reclutamento Step One 2019;

-per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati effettata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame non ha attribuito alcun punteggio alla ricorrente (0 punti) per la laurea in giurisprudenza v. o. in suo possesso e del conseguente mancato riscontro alla successiva richiesta di riesame dei titoli inviate dalla stessa con la PEC del 20/04/2023 nonostante tale titolo fosse stato già caricato sul portale “StepOne2019”;

-per quanto di ragione, della scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame non ha attribuito alcun punteggio alla ricorrente (0 punti) per la laurea in giurisprudenza v.o. in suo possesso nonostante tale titolo fosse stato già caricato sul portale “StepOne2019”;

-per quanto di ragione, dei verbali n.15 e n.16 del 5/10/2022 e dell'11/10/22, recentemente conosciuti, con cui la Commissione d'esame ha deliberato i criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'art.7 c.3 del Bando, se lesivi nei confronti della ricorrente;

- per quanto di ragione, degli atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione a seguito d'istanza di accesso e in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante;

nonché per l'accertamento e la condanna

in via principale, per l'accertamento dell'interesse in capo alla ricorrente di ottenere il riconoscimento della laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di 1 e/o 2 punti aggiuntivi come previsto dall'art.7 del Bando per il possesso di tale laurea e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che le permetterebbe di ottenere con 1 punto aggiuntivo il punteggio complessivo di 25,25 e la migliore posizione nell'ultima e rettificata graduatoria finale di merito – profilo AMM - prossima alla n.7771 con maggiori possibilità di assunzione o con 2 punti totali il punteggio di 26,25 e la migliore posizione nella graduatoria finale di merito – profilo AMM - prossima alla n.5090 con ulteriori possibilità di assunzione (anziché l'attuale posizione n.10718 e punteggio di 24,25).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Formez P.A. e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2023 la dott.ssa M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso all’esame del Collegio parte ricorrente agisce per l’annullamento delle graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 24 febbraio 2023 e rettificate in data 19 aprile 2023, nella parte in cui non risulta attribuito alla stessa alcun punto per il titolo di laurea posseduto (ancorché omesso in domanda) nonché del bando di concorso, laddove, all’art.4 c.5 ed all’art.7 c.2, prevede che “ i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione ” (art.4 c.5) e impone alla Commissione di effettuare la valutazione dei titoli “ sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso” (art.7 c.2), senza deroghe per quelli già caricati sul portale di reclutamento Step One 2019.

I.1 Deduce parte ricorrente di aver presentato nei termini la domanda di partecipazione al concorso in epigrafe per il profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) e di avere, in tesi “ per un mero errore materiale”, omesso di inserire nel “Form” digitale previsto dall’Amministrazione per il caricamento della domanda il diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza in data 20 aprile 1999. Parte ricorrente deduce in particolare, dolendosene, la circostanza per la quale, nonostante tale titolo fosse stato precedentemente caricato sull’area personale del medesimo portale “Step One 2019” (gestito da Formez PA) nella graduatoria pubblicata in data 24 febbraio 2023, e successivamente rettificata il 19 aprile 2023, Ella è risultata collocata alla posizione n. 10718, con il punteggio totale di 24,25, corrispondente a quello conseguito in esito alla prova scritta, senza il riconoscimento di punto alcuno per il titolo di laurea posseduto ma non dichiarato in domanda.

I.2 Di tale circostanza la ricorrente si è lagnata, senza risultato, con PEC del 20 aprile 2023, indirizzata al Formez, con la quale ha instato per il riesame della sua posizione e per l’attribuzione del punteggio previsto per il possesso del diploma di laurea, che, benché non dichiarato in domanda, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe dovuto essere acquisito dalla Commissione mediante accesso alla piattaforma “Step one 2019” ovvero mediante l’attivazione del soccorso istruttorio.

II. Con il gravame all’esame del Collegio la parte ricorrente si duole, dunque, della illegittimità della condotta serbata dalla Commissione, per quanto innanzi descritto, siccome della clausola di bando che impone alla Commissione di considerare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i soli titoli dichiarati in domanda, deducendo, con riguardo agli atti impugnati, i seguenti vizi:

“I. Violazione di legge;
Violazione dell’art.35 c.

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