TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-04-17, n. 201500294

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-04-17, n. 201500294
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500294
Data del deposito : 17 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00673/2007 REG.RIC.

N. 00294/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00673/2007 REG.RIC.

N. 00266/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 673 del 2007, proposto da:
M S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio eletto presso l’Avv. A M, in Ancona, corso Garibaldi, 124;



contro

- Comune di Jesi, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso l’Avv. A L, in Ancona, corso Mazzini, 156;
- Provincia di Ancona, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2009, proposto da:
M S.r.l., rappresentata e difesa come sopra;



contro

Comune di Jesi, rappresentato e difeso come sopra;



nei confronti di

Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli, Claudia Domizio, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Amministrazione Provinciale, in Ancona, Via Ruggeri, 5;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 673 del 2007:

della deliberazione del C.C. di Jesi n. 56/2007 (recante l’esame delle osservazioni e l’adozione definitiva della variante generale al p.r.g.), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ..

quanto al ricorso n. 266 del 2009:

1.- della delibera C.C. di Jesi n. 227 del 19/12/2008, avente ad oggetto l'approvazione della V.G. al P.R.G. di Jesi in adeguamento parziale al parere favorevole con rilievi espresso dalla Provincia di Ancona con delibera G.P. n.427 del 23/9/2008, nonchè controdeduzioni ai sensi dell'art.26, comma 6 lett. A) e B) L.R. Marche 5/8/1992 n.34 e s.m.i., ivi inclusi allegati;

2.- della delibera della Giunta della Provincia di Ancona 23/9/2008 n.427, in parte qua , nonchè del parere del C.P.T. n. 43 del 19/9/2008, in parte qua;

3.- di tutti gli atti ai provvedimenti anzidetti presupposti, preordinati, preparatori, connessi e/o conseguenti, tra i quali:

- le delibere C.C. n. 141 del 12/9/2003, n. 114 del 23/7/2004, n. 55 del 23/3/2005, n. 132 del 22/7/2005, n. 116 del 28/7/2006 e n. 56 del 3/4/2007;

- la delibera n. 3 del 13/7/2006 del Consiglio Circoscrizionale congiunto delle circoscrizioni I Centro, II Ovest e III Est;

- il parere su detto progetto della Commissione consiliare 26/7/2006;

- il parere favorevole sul Progetto Comunale del Suolo espresso dal Dirigente del Servizio Urbanistica in data 26/7/2005.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Jesi e, solo nel ricorso n. 266/2009, della Provincia di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, esponendo di essere proprietaria di un’area di circa 46.000 mq (sulla quale insiste il proprio stabilimento per la produzione di marmittoni e per la lavorazione dei marmi), ricadente in via Piandelmedico del territorio di Jesi, con il ricorso n. 673/2007 ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n. 56 del 3/4/2007, recante la pronuncia sulle osservazioni pervenute e l’adozione definitiva della variante generale al P.R.G., e gli atti alla stessa presupposti che sono indicati in epigrafe.

La variante al PRG è censurata nella parte in cui il suddetto lotto, in precedenza ricadente in zona classificata D1, viene incluso fra le z.t.o. TR5 “Isole della produzione” (ossia aree occupate da insediamenti produttivi, ma che sono collocate in contesti ancora dominati da caratteri di ruralità), normate dall’art. 59 delle NTA (che stabilisce per tali aree un indice edificatorio di 0,10 mq/mq).

Per effetto di tale previsione, la capacità edificatoria del lotto viene grandemente ridotta (dai circa 16.000 mq di SUL consentiti dal previgente P.R.G. ai circa 10.600 mq edificabili in base alla variante) e, per di più, avendo l’art. 59 previsto che in caso di dismissione dell’attività i lotti classificati come “Isole della produzione” tornano ad avere vocazione agricola, si verifica anche un enorme deprezzamento commerciale della proprietà.

La ditta ricorrente (la quale afferma di avere l’esigenza di ampliare il proprio insediamento produttivo) ha presentato un’osservazione sulla variante adottata inizialmente, ma la stessa è stata accolta solo per un profilo che la società M ritiene secondario (l’indice edilizio è stato incrementato a 0,30 mq/mq), mentre per la gran parte l’art. 59 conserva il contenuto lesivo di cui si è detto.

2. La deliberazione di adozione definitiva della variante al P.R.G. è pertanto censurata per i seguenti motivi:

a) violazione dei principi generali della pianificazione urbanistica (in quanto: a seguito dei continui rimaneggiamenti apportati alla variante, dal tenore degli atti allegati alla deliberazione n. 56/2007 non è possibile comprendere l’esatto contenuto normativo del Piano; alla deliberazione impugnata non sono nemmeno allegate le schede relative alle singole osservazioni pervenute; le rilevanti innovazioni apportate nel corso del procedimento avrebbero imposto la ripubblicazione del piano, per consentire ai soggetti interessati una nuova interlocuzione);

b) violazione dell’obbligo di astensione di cui all’art. 78 T.U.E.L.;

c) violazione dell’obbligo di adeguata motivazione con riferimento al mutamento in peius della disciplina previgente relativa a specifiche destinazioni urbanistiche (la censura si riferisce specificamente al lotto di proprietà della ricorrente);

d) sviamento di potere, travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione (questo gruppo di censure riguarda proprio le aree classificate “z.t.o. TR5” e investe: il fatto che le aree de quibus ricadono in contesti già ampiamente urbanizzati, per cui non sussiste alcuna esigenza di tutela del contesto rurale; la circostanza per cui, in assenza di meccanismi perequativi, i proprietari di aree incluse in tali z.t.o. non sono incentivati a delocalizzare le proprie attività in altre zone più idonee e, per di più, agli stessi sono inibiti l’ampliamento e la modernizzazione degli impianti preesistenti; la constatazione che il Comune, avvedutosi di tali aberranti conseguenze, in sede di adozione definitiva, ha elevato a 0,30 mq/mq l’indice fondiario, inizialmente fissato in 0,10 mq/mq);

e) difetto di motivazione e disparità di trattamento (con riguardo alle argomentazioni che il progettista della variante ha posto a base della proposta di rigetto dell’osservazione presentata dalla ricorrente nel corso dell’iter procedimentale);

f) violazione dell’obbligo di esame puntuale delle osservazioni (per il fatto che le stesse sono state esaminate e controdedotte per gruppi non omogenei);

g) violazione degli artt. 30 L. n. 1150/1942 e 15 L.R. n. 34/1992 (per carenza di una attendibile previsione della spesa necessaria per l’attuazione della variante).

3. Nelle more del giudizio, l’ iter di approvazione della variante è proseguito secondo la scansione dell’art. 26 della L.R. n. 34/1992 e, con deliberazione consiliare n. 227/2008, la variante è stata definitivamente approvata, sulla base del parere di conformità espresso dalla Provincia di Ancona con deliberazione di G.P. n. 427/2008 (la quale si rifà a sua volta al parere del Comitato Tecnico per il Territorio n. 43/2008).

Nella versione definitiva l’art. 59 delle N.T.A. è stato ulteriormente modificato in recepimento di una prescrizione della Provincia, con ulteriore elevazione dell’indice edilizio a 0,40 mq/mq, mentre per il resto è rimasta invariata la disciplina delle “z.t.o. TR5”.

4. Con ricorso n. 266/2009 la ditta M ha dunque impugnato anche gli atti di approvazione definitiva della variante al P.R.G. (sul presupposto che neanche questa ulteriore modifica è per lei satisfattiva), deducendo le seguenti doglianze:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 26 L.R. n. 34/1992, eccesso di potere per falso presupposto e travisamento. Abuso e sviamento di potere, carenza di motivazione. Violazione dei principi dell’art. 97 Cost. (la ricorrente evidenzia che con la deliberazione n. 277/2008 il Comune non si è adeguato pienamente al parere della Provincia, avendo controdedotto su alcuni dei rilievi provinciali. Nel caso di specie, però, l’approvazione “a stralcio” non è da ritenere legittima, in quanto il piano è risultato stravolto per effetto dei numerosi rilievi espressi dalla Provincia. Anche la decisione di rendere immediatamente esecutiva la deliberazione n. 277/2008 è illegittima, in quanto il piano non ha ancora percorso tutti i passaggi previsti dalla legge e la collettività non è quindi in condizioni di conoscere quale sarà il reale contenuto dello strumento urbanistico fondamentale. Il piano andava invece ripubblicato, in modo da ripercorrere tutto il procedimento di approvazione, ivi inclusa la fase di presentazione delle osservazioni);

b) violazione dell’obbligo di ripubblicare il piano, nascente dalla sostanziale riscrittura dello strumento da parte della Provincia (al riguardo la ricorrente

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