TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-03-10, n. 201600242
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Testo completo
N. 00242/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2015, proposto da:
S C, rappresentato e difeso dagli avv. P B, M B, con domicilio eletto presso M B in Genova, Via Roma 9/1b;
contro
Comune di Lerici;
per l'annullamento
dell'ordinanza dirigenziale n. 23/2015 dell'08.06.2015, a firma del Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Tutela dell'ambiente del Comune di Lerici, recante la demolizione di una tettoia realizzata sul lastrico solare di proprietà del ricorrente;di ogni atto presupposto, consequenziale, connesso e, segnatamente, ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e segg. della L. n. 241/1990 prot. n. 20226 del 18.08.2010, della nota prot. n. 6086 del 23.03.2012 e del verbale di sopralluogo del 29.05.2010 (non conosciuti)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l'ordine di demolizione adottato in relazione alla tettoia realizzata sul lastrico solare dell’immobile di proprietà di parte ricorrente;
- ritenuto che il ricorso sia infondato alla luce della prevalente opinione giurisprudenziale;
- considerato che, in primo luogo, va ribadito che la realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza ad un muro preesistente, non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto, cosicchè la sua costruzione necessita del previo rilascio di permesso di costruire (cfr. ad es. CdS n. 319\2015);
- atteso che, inoltre, costituisce jus receptum l’orientamento per cui l'ordine di demolizione di una costruzione abusiva integra una sanzione di natura oggettiva e reale che costituisce atto vincolato, che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi pubblici coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione;né, infine, è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non può sanare (cfr. ad es. CdS n. 4878\2014 e Tar Liguria 1755\2014);
- rilevato che, infine, la (invero dubbia) esistenza del vincolo accennato nell’intestazione del provvedimento, non ha assunto alcun rilievo nella parte motiva e dispositiva della sanzione irrogata, basata su considerazioni e richiami normativi di carattere unicamente edilizio, attestanti l’abusività del manufatto, di cui neppure risulta chiesta – da parte della ricorrente che si dichiara mera acquirente di un bene già esistente - la eventuale sanatoria;
- considerato che, stante la mancata costituzione dell’amministrazione, nulla va disposto per le spese.