TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-04-05, n. 201900404
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Testo completo
Pubblicato il 05/04/2019
N. 00404/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2013, proposto da
Societa' Consortile a r.l. Strada Laverdina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E R, S N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to E R in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
contro
Comune di Asti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R C P, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bogino, 9;
nei confronti
Banca Intesa San Paolo s.p.a., P R non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione di Giunta Municipale di Asti n. 334 adottata in data 9 luglio 2013, successivamente nota, con la quale è stata approvata la perizia redatta dall'ing. P R contenente la valutazione delle opere non eseguite relative alle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
nonché per l'annullamento
della nota prot. n. 58326 del Dirigente Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Asti in data 11 luglio 2013 con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di euro 598.850,00 a Banca Intesa San Paolo a.p.a. in esecuzione della deliberazione di Giunta anzidetta,
ed ancora per la declaratoria
previa verificazione dell'avvenuta integrale esecuzione delle opere da realizzare sulla base della convenzione stipulata, della infondatezza della pretesa del Comune di Asti di incamerare in toto la fideiussione prestata a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al complesso residenziale "Strada Laverdina",
ed infine per l'annullamento
degli atti tutti antecedenti (compreso il provvedimento non noto con il quale è stato conferito incarico di verificare la quantità delle opere realizzate e da realizzare all'ing. P R) preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento;
e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 marzo 2019 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha adito l’intestato Tar deducendo che, in data 24.1.2006, veniva stipulata una convenzione edilizia per porre in essere un programma integrato di riqualificazione urbanistica (P.I.R.U.) in zona Torretta del Comune di Asti. Con detta convenzione gli operatori si erano vincolati ad eseguire, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio dei permessi di costruire, opere di urbanizzazione per un importo non maggiore di € 768.952.38;
il consorzio portava a termine, secondo la perizia redatta dallo stesso Comune, opere per € 848.691,12. Tuttavia, in data 21.1.2013, l’amministrazione dichiarava la ricorrente inadempiente e procedeva all’escussione della fideiussione.
Lamenta parte ricorrente che l’atto impugnato sarebbe illegittimo in quanto viziato per:
1) incompetenza;
la richiesta di pagamento, pervenuta dal dirigente, sarebbe stata disposta in esecuzione di un deliberato di Giunta, organo politico non competente in materia;
2) violazione dell’art. 16 d.p.r. n. 380/01 e dell’art. 20 della l. n. 1150/1942;
eccesso di potere, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti;
secondo la perizia redatta da tecnico incaricato dal Comune la ricorrente avrebbe comunque eseguito opere di urbanizzazione per complessivi € 848.691,72, superiore all’importo massimo dovuto