TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-07-13, n. 202007979

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-07-13, n. 202007979
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007979
Data del deposito : 13 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2020

N. 07979/2020 REG.PROV.COLL.

N. 11389/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11389 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Energemini S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A M, A M D, E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Via Filippo Corridoni n. 14;



contro

Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F V, A P, P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, piazza di San Bernardo n. 101;



per la declaratoria di nullità e l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. GSE/P20180057838 – 28/06/2018, ricevuto a mezzo PEC il medesimo giorno, recante “Chiusura del procedimento di annullamento d'ufficio ai sensi della legge n. 241/90, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell’”Allegato A – Elenco complessivo RVC”, presentate da Energemini S.r.l.” con cui il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a., Divisione Incentivi, ha disposto l'annullamento delle diciotto RVC indicate nell'allegato A al provvedimento;

- del provvedimento prot. n. GSE/P20180066951 – 20/07/2018, ricevuto a mezzo PEC in pari data, recante “Annullamento d'ufficio, ai sensi della legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate in allegato A del provvedimento GSE/P20180057838 presentate da Energemini S.r.l. - Richiesta restituzione incentivi” con cui il Gestore dei Servizi Energetici - GS S.p.A., Direzione Commerciale, ha chiesto la restituzione – in un’unica soluzione e nel termine di 30 giorni – di n. 18.331 Titoli di Efficienza Energetica asseritamente ritenuti non spettanti alla ricorrente, ovvero, in alternativa, la corresponsione del loro controvalore economico come determinato - per gli anni 2015, 2016 e 2017 - dai prezzi definiti dall'Autorità (DMEG/EFR/11/16 per il 2015, DMRT/EFC/10/17 per il 2016 e DMRT/EFC/4/18 per il 2017) e – per l'anno 2018 - dai prezzi di mercato medi mensili, per un totale di Euro 4.506.712,92;

- nonché di tutti gli altri atti connessi, precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la nota prot. n. GSE/P20180049496 – 08/06/2018, pervenuta in pari data, recante “Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/90, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell' “allegato A – elenco complessivo RVC”, presentate da Energemini S.r.l.”;

e per l'accertamento del diritto

della società Energemini S.r.l. alla percezione dei Titoli di Efficienza Energetica spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alle diciotto Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) indicate nell'allegato A al provvedimento prot. n. GSE/P20180057838 – 28/06/2018 e cioè le RVC n. 1129045001115R001, n. 1129045001115R002, n. 1129045001115R003, n. 1129045001115R004, n. 1129045001115R005, n. 1129045001115R006, n. 1129045001115R007, n. 1129045001115R008, n. 1129045001115R009, n. 1129045001115R010, n. 1129045001115R011, n. 1129045001115R012, n. 1129045001115R013, n. 1129045001115R014, n. 1129045001115R015, n. 1129045001115R016, n. 1129045001115R017, n. 1129045001115R018;

e la condanna

del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell'autorizzazione all'emissione dei Titoli di Efficienza Energetica relativi alle diciotto Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) indicate nell'Allegato A al provvedimento prot. n. GSE/P20180057838 – 28/06/2018 appena sopra ricordate.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 luglio 2019 :

per la declaratoria di nullità e l'annullamento

- del provvedimento prot. n. GSE/P20190038287 – 07/05/2019, ricevuto a mezzo PEC il medesimo giorno, recante “Istanza di riesame prot. GSE/A20180307197 del 2/08/2018 in relazione al provvedimento del GSE prot GSE/P20180057838– 28/06/2018. Conferma annullamento delle richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell'Allegato A – Elenco complessivo RVC” presentate da Energemini S.r.l.”;

- nonché di tutti gli altri atti connessi, precedenti e/o conseguenti, ivi incluso per quanto occorrer possa la nota prot. n. GSE/P20180081687 – 30/08/2018 (sollecito restituzione TEE);

- nonché dei provvedimenti già impugnati;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli art. 84, commi 5 e 6, del DL 18/2020, conv. con modif. dalla L. 27/2020, e 4 del DL 28/2020;

Relatore nell'udienza del giorno 17 giugno 2020, tenutasi da remoto ai sensi delle norme indicate, la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori, con le stesse modalità, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente – la quale è una “ Energy Service Company ” (“ESCo”), avente titolo a partecipare al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), ha promosso la campagna “ Safe & Save ” per la diffusione di soluzioni di efficientamento energetico da realizzare mediante “ High Efficiency UPS”, relative alla installazione presso 93 clienti di 10.000 gruppi di continuità statici ad alta efficienza (UPS) della tipologia “doppia conversione”.

1.1. In tale contesto ha presentato, dal giugno al novembre 2015 diciotto RVC (richieste di verifica e certificazione), tutte approvate dal GSE con conseguente emanazione dei relativi TEE.

1.2. In data 8 giugno 2018 il GSE ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio di tutte le citate RVC, chiedendo alla stessa di procedere alla presentazione della seguente documentazione, entro dieci giorni:

“1 . l’autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti, corredata di un documento di identità in corso di validità del firmatario e documentazione che consenta di verificare il suo ruolo e i poteri di firma, qualora il cliente partecipante sia un soggetto privato, contenente le seguenti informazioni:

a) dichiarazione dell’effettiva realizzazione dell’intervento e indicazione dei codici identificativi UPS installati;

b) impegno a non richiedere/non avere richiesto ulteriori contributi economici non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento;

c) liberatoria esclusiva per la richiesta dei TEE al soggetto proponente.

2. tutte le fatture inerenti la fornitura e la posa in opera degli UPS impiegati nel progetto oggetto della RVC;

3. documentazione che consenta di verificare l’installazione dell’UPS impiegati nel progetto oggetto della RVC;

4. descrizione e documentazione atta a verificare le attività svolte in merito alla campagna di supporto finalizzata ad informare i clienti che hanno aderito al progetto sulle modalità di corretta gestione e manutenzione dei prodotti, apparecchi e componenti installati;

5. documentazione (visure catastali storiche) che consenta di verificare che i clienti partecipanti indicati siano i beneficiari dei risparmi energetici realizzati alla data di realizzazione del progetto;

6. documentazione attestante la realizzazione nel settore civile o industriale;

7. considerato che con la trasmissione di ogni RVC, l’operatore ha dichiarato “di avere verificato che il progetto di efficienza energetica sia realizzato a regola d’arte e nel rispetto delle norme tecniche di riferimento, rispondendo della corretta preparazione, esecuzione, valutazione e gestione del progetto” e considerato che la vita tecnica del progetto è definita come “il numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia” si richiede di fornire documentazione che consenta di verificare le azioni messe in atto al fine di garantire la corretta gestione del progetto, ovvero che gli UPS installati, funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia per gli anni della vita tecnica definiti dalla scheda 36E a partire dalla data di prima attivazione ” .

1.3. A causa di problemi tecnici inerenti il portale del Gestore, la ricorrente ha provveduto all’invio della documentazione in data 22 giugno 2018.

1.4. Il successivo 28 giugno 2018 il GSE, ritenendo le produzioni effettuate dalla ricorrente non idonee a determinare un differente esito procedimentale, ha emanato il provvedimento n. GSE/P20180057838 con il quale ha disposto l’annullamento d’ufficio delle stesse RVC, e dichiarato l’obbligo della ricorrente di restituire le somme a tale titolo percepite, ritenendo che le RVC individuate nell’all. A presentassero delle difformità rispetto alle previsioni del DM 28 dicembre 2012 in quanto:

1) “ l’autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti non è corredata di un documento di identità in corso di validità del firmatario. Inoltre, per la RVC n. 1129045001115R017, il nome del firmatario dell’autodichiarazione del cliente partecipante “M.T.M. Srl” risulta illeggibile ”;

2) “ la documentazione non consente di verificare le attività svolte in merito alla campagna di supporto finalizzata ad informare i clienti che hanno aderito al progetto sulle modalità di corretta gestione e manutenzione dei prodotti, apparecchi e componenti installati ”;

3) “ dalla documentazione fornita l’intervento, realizzato presso "ILP.A S.p.A." rendicontato tramite la RVC n. 1129045001115R006, non ricade nel settore industriale ”;

4) “ non è stata fornita documentazione attestante i poteri di firma per i seguenti interventi …(omissis)…”.

1.5. Il successivo 20 luglio 2018 il Gestore ha comunicato alla ricorrente l’importo delle somme oggetto di restituzione, quantificato nella somma di euro 4.506.712,92.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi