TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-12-23, n. 202203610

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-12-23, n. 202203610
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202203610
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2022

N. 03610/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01279/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, 58;



per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla -OMISSIS-ed il conseguente obbligo della stessa Amministrazione di provvedere al riguardo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., parte ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere la declaratoria del silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata, a norma dell’art. 103, d.l. 34/20, in data 11 giugno 2020, rimasta inevasa, nonché la condanna della medesima a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. L’amministrazione resistente, costituendosi in giudizio a mezzo della difesa erariale, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine di decadenza annuale previsto dall’art. 31 c.p.a. per l’esercizio dell’azione avverso il silenzio, decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Parte ricorrente, ad avviso dell’amministrazione, sarebbe incorsa in decadenza anche laddove si intendesse individuare quest’ultimo in 180 giorni anziché nel più breve termine generale di 30 giorni previsto in via residuale dall’art. 2 l. 241/90, secondo l’orientamento formatosi di recente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.

3. Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2022, il difensore di parte ricorrente ha chiesto termine per replicare all’eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione, anticipando, comunque, di voler avanzare istanza di rimessione in termini per errore scusabile a norma dell’art. 37 c.p.a.

4. Con memoria del 19 novembre 2022, parte ricorrente:

- ha eccepito la tardività della memoria depositata dall’Avvocatura distrettuale in violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a. e, dunque, dell’eccezione di irricevibilità ivi sollevata;

- ha chiesto, in subordine, la rimessione in termini per errore scusabile, segnalando l’esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine sia all’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio nei procedimenti di emersione, atteso che, secondo alcuni T.A.R., l’inapplicabilità della previsione residuale di cui all’art. 2, comma 4, l. 241/90 ai procedimenti in materia di immigrazione precluderebbe in radice la formazione del silenzio inadempimento nei procedimenti ex art. 103, d.l. 34/20, sia all’individuazione del termine di

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