TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2009-07-03, n. 200900856

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2009-07-03, n. 200900856
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200900856
Data del deposito : 3 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01478/2009 REG.RIC.

N. 00856/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01478/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2009, proposto da:

- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. D N, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Via S. Sofia n. 12;

contro

- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti S A, S P e M R S, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 8, presso la sede dell’Avvocatura comunale;

nei confronti

- R.S.D., Residenza Sanitario Assistenziale per -OMISSIS-del Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- con la quale il Comune di Milano Settore -OMISSIS-, Servizi -OMISSIS- - Ufficio Residenzialità ha disposto a carico della ricorrente, madre del Sig. -OMISSIS-, ricoverato presso la Residenza -OMISSIS- di -OMISSIS-, quale soggetto obbligato per legge, il pagamento della somma di euro 813,00 mensili a titolo di quota di compartecipazione alla spese di ricovero, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste la memoria presentata dal Comune e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore, alla camera di consiglio del 2 luglio 2009, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in quanto, in ossequio al principio personalistico, l’unico obbligato al pagamento deve ritenersi il diretto interessato, senza possibilità di accollare l’onere anche ad altri soggetti, seppur legati allo stesso da stretti vincoli di parentela, per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

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