TAR Catania, sez. I, sentenza 2010-11-08, n. 201004365

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2010-11-08, n. 201004365
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201004365
Data del deposito : 8 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02454/2008 REG.RIC.

N. 04365/2010 REG.SEN.

N. 02454/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2454 del 2008, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dall'avv. A T, con domicilio eletto presso A T in Messina, Segreteria;

contro

Comune di Ali' Terme (Me), rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto presso C M in Messina, Segreteria;

per l'annullamento

del silenzio mantenuto dal Comune di Alì Terme sull’atto stragiudiziale notificato in data 19 marzo 2008;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ali' Terme (Me);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Va premesso che, con sentenza n. 1257/09 di questa Sezione, è stato accolto il ricorso proposto da C A ai sensi dell’art. 21 bis L. 1034/1971 per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio/rifiuto serbato dal Comune di Alì Terme sulla domanda di classificazione urbanistica di un immobile di sua proprietà e la condanna dell’amministrazione ad adottare un provvedimento espresso conclusivo del procedimento;

In particolare, la citata sentenza ha ordinato al Comune di Alì Terme di concludere il procedimento avviato con la domanda di parte adottando una statuizione espressa e motivata entro il termine di gg. 90 dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Successivamente, l’intimato Comune ha adottato un provvedimento (prot. 8260/1763-T del 10.12.2009) asseritamente esecutivo della sentenza di questo Tar, con il quale si afferma che “(…) non risulta possibile adottare una variante ad personam (come più volte chiarito) per la pratica di che trattasi e le richieste formulate, come tutte le altre, inoltrate da altri soggetti, dovranno essere formulate nel procedimento che condurrà all’adozione del redigendo Piano Regolatore Generale, e ove ritualmente presentata, verrà esaminata in sede di adozione del nuovo PRG ”.

A seguito di tale atto, la ricorrente ha notificato istanza di nomina di Commissario ad acta , ritenendo violato, o eluso, il dictum giudiziale attraverso la esternazione di un provvedimento formalmente esplicito, ma di contenuto sostanzialmente inadempiente rispetto all’obbligo imposto da questo Tar.

Il Comune di Alì si è costituito in giudizio per opporsi alla richiesta della ricorrente, evidenziando il fatto che la sentenza sia stata eseguita attraverso un provvedimento espresso di rigetto, con il quale l’amministrazione “(…) ha ritenuto di non aderire alla richiesta di modificare la destinazione urbanistica dell’immobile ” (cfr. memoria di costituzione del 13.04.2010). In più, sotto il profilo del rito, si è eccepita la mancata rituale impugnazione del provvedimento di rigetto esternato dal Comune;
onere che sarebbe stato, invece, eluso attraverso la semplice richiesta di nomina del Commissario ad acta .

La suggestiva prospettazione offerta dalla difesa del Comune resistente non appare convincente, mentre l’istanza di parte ricorrente risulta meritevole di accoglimento.

Al riguardo va precisato che: a) l’originaria istanza che ha dato poi luogo al giudizio ex art. 21 bis era rivolta ad ottenere una qualificazione urbanistica della porzione di immobile originariamente classificata come “F” ( attrezzature pubbliche di interesse territoriale ), sul presupposto della avvenuta decadenza di quest’ultima per scadenza dei vincoli preordinati all’esproprio (in nulla incide il fatto che la ricorrente, con l’istanza/diffida, avesse anche “suggerito” la classificazione in concreto attribuibile o preferita);
b) l’avvenuta decadenza del vincolo, e conseguentemente, della specifica destinazione già impressa, è dato pacifico ed incontestato, affermato anche dalla stessa amministrazione nell’ultima nota emessa sulla vicenda;
c) la sentenza della cui esecuzione si discute ha ritenuto (con effetto di giudicato) violato l’obbligo legale di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento avviato con la domanda presentata da parte ricorrente volta ad ottenere una nuova qualificazione urbanistica per la porzione di immobile posseduto;
d) l’esecuzione esatta del giudicato implica, quindi, l’adozione di una statuizione (dal contenuto, ovviamente, ampiamente discrezionale;
come accade in tutti i casi di pianificazione urbanistica) che attribuisca espressamente ed esplicitamente una qualificazione urbanistica formale all’immobile in questione, e non che si limiti a prospettare il risultato richiesto quale possibile esito di una attività amministrativa futura.

Alla luce di quanto chiarito, non può essere ritenuto esistente alcun provvedimento adempitivo della sentenza, posto che l’atto adottato non esprime alcuna valutazione e decisione in ordine alla classificazione urbanistica dell’area, limitandosi a prospettare una possibile classificazione futura, legata all’adozione del nuovo strumento urbanistico, allo stato in itinere.

Né può essere condivisa la tesi del difensore del Comune, che vedrebbe nel nuovo atto una conferma della precedente destinazione, realizzata attraverso la “non modifica” della stessa.

Come già chiarito, infatti, l’immobile risulta allo stato privo di destinazione, per avvenuta decadenza dei vincoli, e non sussiste quindi alcuna destinazione suscettibile di conferma.

Infine, non può nemmeno essere accolta l’eccezione di rito secondo la quale l’istanza di nomina del Commissario ad acta in esame avrebbe dovuto essere preceduta (o inglobata) nell’impugnazione giurisdizionale del nuovo provvedimento di rigetto. Al riguardo, si ribadisce che non si è in presenza di un provvedimento negativo, che rigetta alcuna richiesta, ma di un semplice non adempimento dell’obbligo specifico indicato in sentenza. Pertanto, appare corretto chiedere di superare l’inerzia attraverso la nomina di un Commissario ad acta , in applicazione dell’art. 21 bis, co. 2, L. 1034/1971, secondo il quale “ Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa ” (norma sostanzialmente confermata anche nell’art. 117, co. 3, del Codice del processo amministrativo).

In conclusione, il Collegio designa quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Messina (o di struttura denominata diversamente, ma avente identica funzione), che eseguirà la sentenza per cui è causa nel termine di giorni 90 dall’insediamento, tenendo conto delle statuizioni contenute nella sentenza e dei chiarimenti forniti con la presente decisione.

Il Commissario ad acta , al termine dell’incarico, potrà presentare eventuale nota spese redatta ai sensi del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002 per la remunerazione dell’attività svolta e del spese sostenute, che graveranno sul Comune oggi resistente.

Le spese della presente fase di esecuzione, liquidate in dispositivo, graveranno sul Comune resistente.

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