TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-12-22, n. 202002968

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-12-22, n. 202002968
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202002968
Data del deposito : 22 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2020

N. 02968/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01587/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2017, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, domiciliato presso la Segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6;

contro

Regione Siciliana - Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

nei confronti

Studio Oculistico Dr. Lo Bianco G.Nni Sas non costituito in giudizio;
Angiomedica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Varvaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via R.Wagner n. 9;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Aiop Associazione Italiana Ospedalità Privata Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Caltanissetta 1;

per l'annullamento

del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 2632/2016 (di seguito, per brevità, anche DA n. 2632/2016), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 20 gennaio 2017, n. 3, recante la “ Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato - anno 2016 ”, per aver utilizzato, in via sostanzialmente esclusiva, il criterio storico nel ripartire il tetto di spesa tra le strutture sanitarie convenzionate, senza adottare adeguati correttivi, eliminando, così, un qualsiasi incentivo a competere tra le imprese interessate e attribuendo alle imprese già titolari di diritti speciali (quale può essere considerato l'accreditamento) un indebito vantaggio concorrenziale, in violazione dei principi euro-unitari e nazionali in materia di concorrenza e di tutela della salute; nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato della Salute e di Angiomedica S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

IN FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ora innanzi Autorità o AGCM, agisce ai sensi del comma 3 dell’art. 21- bis della L. 287/1990 recante “ Norme per la tutela della concorrenza e del mercato ”. In punto di fatto, espone quanto segue:

A) il Decreto Assessoriale 9.11.2016 n. 2632, “ Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato - anno 2016 ” definisce “… i tetti della spesa sanitaria complessiva da assegnare per il 2016 su base provinciale e demandava alla singola Azienda Sanitaria Provinciale (di seguito anche solo ASP) la successiva attribuzione delle somme a ciascuna struttura convenzionata o da convenzionare, secondo i criteri stabiliti nel decreto stesso ”;

“B) “In particolare, nel preambolo del suddetto DA, si richiamavano:

“- (I) l’art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012 (convertito con modifiche dalla L. 135/2012), che impone a Regioni e Province autonome di RIDURRE - di anno in anno e in misura crescente - gli importi e i volumi complessivi della spesa relativi a prestazioni ambulatoriali e ospedaliere acquisite da soggetti privati accreditati;

“- (II) l’art. 25 della L.R. n. 5/2009, a mente de quale, anche per l’assistenza specialistica convenzionata, la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), a DEFINIRE annualmente il tetto di spesa regionale attraverso la determinazione degli aggregati provinciali “nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali, dei budget da assegnare alle singole strutture e/o ai singoli specialisti accreditati;

“- (III) alcune recenti PRONUNCE del TAR Sicilia (sede di Palermo) che ponevano in discussione il criterio storico nell’assegnazione dei budget (Tar Sicilia, nn. 167/2015, 203 e 204/2015).

C) L’art. 1 del citato D.A. “stabiliva che «ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della L.R. n. 5/1999, l’aggregato di spesa per l’assistenza specialistica da privato comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale per l’anno 2016 è determinato in complessivi € 445.595.000, al netto del ticket e della quota fissa di 10 € per ricetta per i soggetti non esenti da ticket», secondo la seguente ripartizione che tiene conto del confronto con i precedenti due anni: (…);

“D) (…) l’art. 2, DA n. 2632/2016 prevedeva, ulteriormente, che, nel rispetto dell’aggregato provinciale, i Direttori Generali delle ASP assegnassero alle strutture specialistiche convenzionate o da convenzionare con il Servizio Sanitario Regionale, un budget per l’anno 2016, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, da determinarsi con le seguenti modalità (che disattendono le pur considerate pronunce del giudice amministrativo): «a) riconoscere ad ogni struttura un budget (al netto del ticket e della quota fissa) da assegnare per l’anno 2016 rapportando i singoli budget assegnati nell’anno 2015 ai corrispondenti aggregati di spesa provinciali di cui all’allegato ‘A’ del presente decreto; b) per ciascuna nuova struttura da contrattualizzare assegnare un budget d’ingresso di euro 32.000, pari al budget minimo regionale»”.

“E) Conseguentemente … si destinava una somma pari ad € 6.900.000 - assegnata alle ASP sulla base della popolazione pesata secondo i criteri ministeriali - per una serie di finalità, tra cui l’eventuale contrattualizzazione di nuovi soggetti ai quali attribuire un budget di ingresso di € 32.000 (art. 3 DA n. 2632/2016).

“F) L’effettiva assegnazione del budget a livello aggregato provinciale alle ASP, per ciascuna branca, avveniva, invece, secondo il riparto di cui al succitato allegato A, mediante stipulazione del contratto tra l’ASP e la singola struttura interessata (come da modulo, allegato B).

“ G) Successivamente, in data 7.2.2017, il Centro di Medicina Nucleare s.r.l. di Palermo, esaminato il sopra descritto DA n. 2632/2016, presentava all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora in avanti anche solo AGCM) una segnalazione, ai sensi dell’art. 21- bis della legge n. 287/90, con la quale si rappresentava che il suddetto decreto, utilizzando come criterio esclusivo per l’assegnazione del budget per l’assistenza sanitaria privata quello della spesa storica, avrebbe, per un verso, leso la concorrenza, ponendosi in evidente contrasto con le superiori norme europee in materia, art. 106 TFUE su tutte, e, per altro verso, ridotto le possibilità di cura dei cittadini. Specificamente, il segnalante riteneva che l’utilizzo esclusivo di tale criterio determinasse una cristallizzazione delle posizioni in passato acquisite sul mercato dai singoli operatori sanitari privati, disincentivando il perseguimento dell’efficienza nell’erogazione dei servizi sanitari e vanificando la concorrenza tra le varie strutture (v. segnalazione, doc. 2).

“H) A seguito di ciò, nell’adunanza del 14.3.2017, l’Autorità odierna ricorrente, approfondite le denunciate circostanze, deliberava di esprimere un parere motivato, ai sensi dell’art. 21 bis , L. n. 287/1990, riscontrando la fondatezza delle criticità e delle violazioni rispetto ai principi a tutela della concorrenza da parte del decreto assessoriale in parola, risultando suscettibile di ostacolare un reale confronto concorrenziale tra le imprese, in contrasto con il principio di libera concorrenza.

“I) Pertanto, in data 20.3.2017, l’Autorità trasmetteva, via pec, alla Regione Sicilia, il parere motivato relativamente al contenuto del DA n. 2362/2016, invitandola a comunicare all’Autorità, nei successivi sessanta giorni, le iniziative adottate per rimuovere le restrizioni alla concorrenza. Nel merito, l’Autorità, ritiene che il criterio utilizzato per la ripartizione del tetto di spesa tra le strutture convenzionate, formalizzato nel DA de quo , integri una specifica violazione dei principi concorrenziali “ nella misura in cui, senza adottare adeguati correttivi, elimina 5 qualsiasi incentivo a competere e attribuisce ad imprese già titolari di diritti speciali un indebito vantaggio concorrenziale in violazione dell’art. 106 TFUE, degli articoli 41 e 117 della Costituzione e dei principi di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”;

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