TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2012-11-21, n. 201201580

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2012-11-21, n. 201201580
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201201580
Data del deposito : 21 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04478/2012 REG.RIC.

N. 01580/2012 REG.PROV.CAU.

N. 04478/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4478 del 2012, proposto da:


T M, nella qualità di presidente dell'Associazione degli Anziani "Gli Amici", G P, D M, P C, F C, C S, rappresentati e difesi dall'avv. I M, con domicilio eletto in Napoli, via dei Fiorentini n. 61 presso lo studio dell’avv. Vincenzo Ferraiuolo;


contro

Comune di Boscoreale, rappresentato e difeso dall'avv. S R, con domicilio eletto presso lo studio Capotorto-Sito in Napoli, Centro Direzionale Isola E/2 scala A;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n. 14 del 16.10.2012 concernente la soppressione della delegazione comunale di via Marchesa ed il trasferimento della sede della biblioteca comunale;
nonché degli atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Boscoreale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che alla luce delle eccezioni sollevate dal Comune resistente il ricorso non sembra, ad una prima sommaria delibazione, suscettibile di favorevole considerazione;

Ritenuto che i profili di pregiudizio lamentato appaiono recessivi rispetto alle esigenze perseguite con l’atto impugnato;

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui all’art. 55 del CPA;

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