TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-10-23, n. 202301307
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 01307/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01420/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2022, proposto da
AT RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Colabraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- della nota della Regione Calabria prot. n. 436401 del 4 ottobre 2022, di esclusione dalla procedura concorsuale indetta con DDG n. 7033 del 28 giugno 2022;
- ove occorra, 1) del bando di concorso di cui sopra, artt. 1 e 2, laddove interpretati nel senso di non ritenere valutabile il servizio prestato dalla ricorrente, non consentendo alla stessa di partecipare alla procedura selettiva; 2) del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 36642 del 4 maggio 2022, in quanto prodromico rispetto al provvedimento di esclusione, nella parte in cui ha ritenuto di escludere i contratti di prestazione d’opera professionale dal novero dei contratti flessibili;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visti il decreto cautelare del 21 novembre 2022 n. 509/2022 e l’ordinanza cautelare di data 1 dicembre 2022 n. 537/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, ing. AT RI, presentava ricorso presso l’adito Tribunale avverso il provvedimento prot. n. 436401 del 4 ottobre 2022 della Regione Calabria - Dipartimento organizzazione e risorse umane, con cui gli era stata comunicata l’esclusione dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, indetta dalla predetta amministrazione per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di otto unità di personale di categoria D – posizione economica D1 e profilo professionale di «istruttore direttivo tecnico», riservata a soggetti in possesso dei requisiti contemplati dall’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2017.
In particolare, la ricorrente premetteva di essere risultata in precedenza vincitrice della selezione indetta con decreto del 29 dicembre 2016 n. 17363 per l’individuazione di sei professionisti (che venivano poi aumentati sino a tredici in forza del disposto scorrimento della graduatoria) muniti di laurea con abilitazione in ingegneria civile, per supporto ed affiancamento tecnico / specialistico ai settori tecnici regionali. In forza di ciò, la ricorrente stipulava con la regione Calabria il disciplinare di incarico n. 1365 del 4 settembre 2017, che prevedeva l’affidamento di un incarico della durata di diciotto mesi, per un impegno di dodici giorni al mese, e la corresponsione di un compenso predeterminato. L’incarico veniva poi prorogato sino al 31 maggio 2019.
Quindi, a seguito di avviso pubblico di data 27 febbraio 2019, finalizzato alla selezione di quindici professionisti, in possesso di laurea con abilitazione in ingegneria civile od architettura, e con comprovata esperienza professionale maturata nell’ambito dell’attività di progettazione / direzione lavori e verifica strutturale degli edifici e/o altre opere di significativa importanza e complessità in territorio sismico, la ricorrente stipulava con la regione Calabria un ulteriore disciplinare di incarico, n. 5534 del 12 settembre 2019, per un periodo di sei mesi con previsione di rinnovo, e con presenza presso le sedi indicate per tre giorni la settimana (due dei quali coincidenti con le giornate di apertura al pubblico degli uffici regionali). Avvalendosi della clausola di rinnovo, e sulla base di successivi decreti dirigenziali, il rapporto veniva più volte prorogato sino al 31 luglio 2021 mediante sottoscrizione fra le parti di più disciplinari.
Nelle more delle ricordate proroghe, con decreto dirigenziale n. 3845 del 13 aprile 2021 la regione Calabria indiceva una nuova selezione per l’individuazione di dodici figure professionali (aventi i medesimi requisiti sopra indicati), e nell’avviso pubblico di data 16 aprile 2021 prescriveva fra i requisiti specifici di ammissione alla selezione quello di avere maturato una esperienza di almeno dodici mesi continuativi presso pubbliche amministrazioni nel settore tecnico. A seguito della partecipazione alla suvvista selezione pubblica, la ricorrente stipulava con la regione Calabria