TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-11-20, n. 202400077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-11-20, n. 202400077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400077
Data del deposito : 20 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2024

N. 00346/2024 REG.RIC.

N. 00077/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00346/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio ed in quanto esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M A e P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L C, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi, 9;



per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa sospensione dell'efficacia,

del silenzio rigetto – implicito diniego- dell’Azienda Sanitaria Territoriale Umbria 1 di erogazione del trattamento A.B.A. di 25 ore settimanali domiciliari, ripetutamente prescritto sin dal 2018 dal centro regionale autismo, dall’AST Umbria 1 e dal Centro di eccellenza dell’Ospedale di Fano, nonché richiesto con pec del -OMISSIS-;

nonché di ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria dell’AST Umbria 1 e del Centro Regionale Autismo di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivi degli interessi del minore;

per l’accertamento della illegittimità del comportamento omissivo assunto dall’AST Umbria 1 e del Centro Regionale Autismo dal 2018 ad oggi e della conseguente violazione dell’obbligo delle stesse di provvedere, per quanto di competenza, alla presa in carico del minore con erogazione della terapia comportamentale A.B.A. intensiva ripetutamente prescritta sin dal 2018;

nonché per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto del minore alla presa in carico effettiva da parte del SSN per il tramite dell’AST Umbria 1 e dal Centro regionale autismo, nei limiti delle rispettive competenze ed attribuzioni, mediante l’erogazione, in via diretta o indiretta, dell’intervento cognitivo comportamentale A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali ovvero per il periodo maggiore sino al compimento del 12° anno di età ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché supervisioni periodiche e parent training ;

per la condanna delle amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, all’erogazione, in via diretta o indiretta, dell’intervento cognitivo comportamentale A.B.A. domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali sino al compimento del 12° anno di età ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché all’erogazione di supervisioni periodiche mediante analista comportamentale BCBA e parent training nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, al rimborso, ex art. 30 cod. proc. amm., delle spese sostenute dai ricorrenti per assicurare al bambino le necessarie terapie prescritte e richieste sin dal 2018 o, in via subordinata, di quelle sostenute a seguito dell’istanza del -OMISSIS-, salvo successive alla instaurazione del presente giudizio nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non cagionato al bambino per il mancato trattamento “intensivo” e “precoce” A.B.A. come continuamente richiesto dalla stessa Amministrazione sanitaria dal 2018, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti in data 19 ottobre 2024, per l’annullamento previa concessione di misure cautelari:

- della Determina Dirigenziale n. -OMISSIS- con la quale l’USL Umbria stabiliva “ Di poter riprendere, in favore del minore -OMISSIS-, l’erogazione del trattamento assistenziale-terapeutico “programma TEACCH”, interrotto il -OMISSIS-, come meglio descritto, nei suoi contenuti sostanziali, nell’allegata “relazione istruttoria ”, redatta a cura del competente Servizio Riabilitazione Età Evolutiva del Trasimeno (SREE), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto e, per l’effetto, in

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