TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-11-23, n. 202112045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-11-23, n. 202112045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202112045
Data del deposito : 23 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2021

N. 12045/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03996/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3996 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, G M, A P, F P e A D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, p.zza Navona, 14;

nei confronti

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M D G, A C ed E P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell’ENAC, Viale del Castro Pretorio, 118;
Alba Star S.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Giunta, Sabina Caruso e Loredana Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Tayaranjet E.A.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Stornello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria di questo TAR;
Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Airgest S.p.A., Vincenzo Norrito, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

1) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2 dell'8 gennaio 2020 (in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2020) avente ad oggetto imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) per i servizi aerei di linea relativi alle rotte Trapani -Trieste e viceversa, Trapani – Brindisi e viceversa, Trapani – Parma e viceversa, Trapani – Ancona e viceversa, Trapani - Perugia e viceversa, Trapani - Napoli e viceversa, e relativo Allegato tecnico;

2) degli Avvisi pubblicati da ENAC sul proprio sito istituzionale in data 8 aprile 2020, relativi alla posticipazione dell'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle medesime rotte;

3) del verbale della seduta conclusiva della Conferenza di servizi del 21 marzo 2019 relativa all'emanazione del D.M. n. 322/2019;

4) della nota prot. n. 56385 del 13 novembre 2019, con la quale la Regione Siciliana ha evidenziato l'opportunità di procedere all'abrogazione del D.M. 322/2019 contestualmente alla ridefinizione dei nuovi progetti di OSP;

5) del verbale della seduta conclusiva della Conferenza di servizi del 12 dicembre 2019 relativa all'emanazione del D.M. n. 2/2020;

6) dei Bandi di gara ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 per la gestione in esclusiva del servizio aereo di linea sulle rotte Trapani - Trieste e viceversa (CIG 82097747D2), Trapani - Brindisi e viceversa (CIG 8209665DDD), Trapani – Parma e viceversa (CIG 8209722CE7), Trapani - Ancona e viceversa (CIG 8209625CDB), Trapani - Perugia e viceversa (CIG 82097568F7), Trapani – Napoli e viceversa (CIG 8209692428), il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 13 febbraio 2020;

7) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, ancorché ancora non conosciuto, relativo all'emanazione del D.M. n. 2/2020, quali i verbali relativi ai predetti procedimenti di Conferenza di servizi nonché eventuali studi o relazioni tecniche, anche da parte di terzi, posti a base dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico;

8) di tutti gli atti relativi alle predette procedure di gara, ivi compresi i provvedimenti di aggiudicazione medio tempore emanati;

nonché per la declaratoria di inefficacia

- dei contratti eventualmente medio tempore stipulati con il vettore aereo aggiudicatario;

B) quanto ai primi motivi aggiunti:

9) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 214 del 26 maggio 2020 (in G.U. n. 146 del 10 giugno 2020) con il quale il MIT ha ufficialmente differito l'entrata in vigore degli OSP su Trapani al 1° novembre 2020;

10) dei Bandi di gara ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 per la gestione in esclusiva del servizio aereo di linea sulle rotte Trieste-Trapani e viceversa (CIG 82097747D2), Brindisi-Trapani e viceversa (CIG 8209665DDD), Parma-Trapani e viceversa (CIG 8209722CE7), Ancona-Trapani e viceversa (CIG 8209625CDB), Perugia-Trapani e viceversa (CIG 82097568F7), Napoli-Trapani e viceversa (CIG 8209692428), il cui relativo avviso è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 18 giugno 2020;

C) quanto ai secondi motivi aggiunti, previa sospensiva:

11) dei provvedimenti relativi alle aggiudicazioni in favore di Albastar S.A. delle tratte Trapani- Brindisi (CIG 8209665DDD), Napoli (CIG 8209692428) e Parma (CIG 8209722CE7) e v.v., e di Tayaranjet E.A.D. delle tratte Trapani-Ancona (CIG 8209625CDB), Perugia (CIG 82097568F7) e Trieste (CIG 82097747D2) e v.v.

nonché per la declaratoria

di inefficacia dei contratti eventualmente medio tempore stipulati con i vettori aerei aggiudicatari.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, della Alba Star S.A. e della Tayaranjet Ead, con la relativa documentazione;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 6775/2020 del 2 novembre 2020;

Vista l’ordinanza cautelare n. 7422/2020 del 3 dicembre 2020;

Vista l’ordinanza collegiale n. 7853/2021 del 23 giugno 2021;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 20 ottobre 2021 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, la Ryanair DAC (“Ryanair”) chiedeva l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe concernenti l’“Imposizione di oneri di servizio pubblico (“OSP”) per i servizi aerei di linea relativi alle rotte Trieste-Trapani e viceversa, Brindisi-Trapani e viceversa, Parma-Trapani e viceversa, Ancona-Trapani e viceversa, Perugia-Trapani e viceversa, Napoli-Trapani e viceversa”.

Premettendo cenni sull’istituto della “continuità territoriale” e sugli “oneri di servizio pubblico”, imposti ad un vettore perché prenda tutte le misure necessarie a garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui gli operatori non si atterrebbero se tenessero unicamente conto del proprio interesse commerciale, sulla procedura di imposizione degli OSP di cui al precedente D.M. n. 322/2019 (su Trapani e Comiso) e su quello n. 2/2020, che aveva abrogato il precedente e sottoposto nuovamente a OSP le indicate rotte da e per l’aeroporto di Trapani, la ricorrente evidenziava di operare numerosi collegamenti da e verso la Sicilia, con regolari servizi aerei di linea sulle tratte da e per Trapani e Palermo e, quindi, in diretta concorrenza con i servizi aerei di linea relativi alle rotte onerate.

Dopo una breve premessa sulla normativa di riferimento – di cui al Regolamento (CE) 24 settembre 2008 n. 1008, agli “Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 - Oneri di servizio pubblico (OSP) recati dalla Comunicazione della Commissione dell’8 giugno 2017, all’art. 782 del “Codice della Navigazione” e all’art. 135 l. 23 dicembre 2000, n. 388 (Continuità territoriale per la Sicilia) – Ryanair lamentava, in sintesi, quanto segue.

“1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16,

COMMA

1, REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2008;
DEGLI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI AL REGOLAMENTO N. 1008/2008;
DELL’ART. 782 D.LGS. 96/2005;
DELL’ART. 135 L. 388/2000;
DELL’ART. 1 L. N. 241/90;
DELL’ART. 97 COST.;
DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA’, PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO”.

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, uno Stato membro può imporre OSP solo qualora tale rotta sia considerata “essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto stesso” ed esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea “minimi”. Segnatamente, l’essenzialità della rotta si rinviene laddove questa sia “vitale” per lo sviluppo economico e sociale di una regione periferica, con città che possano effettivamente contribuire in maniera significativa allo sviluppo economico della regione, collegandosi con la stessa ai centri amministrativi, d’affari, d’istruzione e medici;
lo scalo di Trapani non è situato né su una “piccola isola” (la Sicilia, infatti, con i suoi 25.711 km² risulta essere l’isola più estesa del sud Europa e la sesta in tutta Europa) né tantomeno su una “regione isolata” (soli 71 km da PA). Pertanto, le sei città individuate dalle amministrazioni procedenti non possono essere considerate poli economici, produttivi, amministrativi, socio-sanitari e di istruzione di livello sovraregionale, in base ai quali valutare la lontananza e l’isolamento dello scalo di Trapani. Esistono adeguati collegamenti tra gli scali di Trapani e/o Palermo e le città di Roma e Milano, con cadenza per lo più quotidiana. Per ciò che concerne gli OSP nell’isola della Sardegna (assimilabile alla Sicilia per dimensioni geografiche e lontananza dal resto della penisola) i collegamenti aerei per garantire la continuità territoriale, infatti, sono stati storicamente imposti solo verso le importanti città di Roma e Milano. Lo stesso avviene per lo scalo di Comiso in Sicilia e con la Corsica, per Parigi e con Atene, per le isole greche.

“2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL’ART. 16,

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