TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-12-06, n. 201902606

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-12-06, n. 201902606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201902606
Data del deposito : 6 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2019

N. 02606/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01193/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2014, proposto da
Nts Network S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati T Q e S S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via L. Mascheroni, 29;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. M L T, domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;

per l'annullamento:

- della delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia del 24 gennaio 2014 n. X/1274, pubblicata sul BURL in data 28 gennaio 2014, contenente la “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”)”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, e con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2019 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, titolare di concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato per la realizzazione e conduzione di una rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall’art. 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931 (TULPS), ha impugnato la delibera di Giunta regionale indicata in epigrafe, con cui la Regione Lombardia, in attuazione della l.r. n. 8/2013, ha stabilito limiti di distanze degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di nuova collocazione rispetto a determinati luoghi sensibili.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche dello sviamento di potere ed erronea valutazione dei presupposti di diritto;
violazione della direttiva comunitaria 98/34/CE e della relativa normativa di esecuzione e recepimento;

2) eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche dello sviamento di potere ed erronea valutazione dei presupposti di diritto, travisamento, illogicità, assenza di riscontri;
lesione del principio di necessità;
irragionevolezza, ingiustizia manifesta;

3) eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche dello sviamento di potere ed erronea valutazione dei presupposti di diritto;
violazione del d.l. n. 158/2012, conv. in l. n. 189/2012, e della l. n. 23/2014.

Si è costituita in giudizio la Regione intimata, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e carenza d’interesse, oltre a chiederne la reiezione nel merito.

Alla pubblica udienza (ruolo smaltimento) del giorno 25 settembre 2019 la causa è passata in decisione.



2. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni processuali in quanto il ricorso è infondato nel merito;
al riguardo il Collegio osserva quanto segue.



2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la l.r. n. 8/2013 e la delibera impugnata conterrebbero previsioni normative di carattere tecnico che avrebbero richiesto l’adozione della procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche prevista dalla Direttiva comunitaria n. 98/34/CE;
il mancato rispetto di tale procedura sarebbe causa di illegittimità dell’operato regionale.



2.1.1. La censura non coglie nel segno.

Ai sensi della Direttiva 98/34/CE si intende per “regola tecnica” “ una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le relative disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza sia obbligatoria de iure o de facto per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo dello stesso in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’art. 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, intese a vietare la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitori di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto :

le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, oppure a codici professionali o di buona prassi che si riferiscano a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisca una presunzione di conformità con le prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi;
sono escluse le specificazioni tecniche o gli altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale
”.

La delibera impugnata, come efficacemente argomentato dalla difesa regionale, non è riconducibile ad alcuna delle categorie individuate dalla direttiva;
in particolare, essa:

- non rientra tra le «specificazioni tecniche», in quanto non definisce una caratteristica richiesta da un prodotto;

- non attiene alla sottocategoria degli «altri requisiti», poiché non costituisce una condizione in grado di influenzare la composizione, la natura o la commercializzazione di un prodotto, limitandosi a disciplinare solo i luoghi ove è vietato svolgere una attività;

- non può essere ricompresa tra le «regole relative ai servizi», perché queste attengono esclusivamente alle regole riguardanti i «servizi della società dell’informazione, ossia ogni servizio prestato a distanza per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi»;

- non rientra nemmeno nell’ultima sottocategoria rimasta, non essendo ricompresa nell’elenco dei divieti di cui all’art. 1, punto 11, della Direttiva.

Le previsioni della direttiva in parola, quindi, non si applicano alla delibera oggetto di impugnazione.

La censura, pertanto, va respinta.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi