TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-06, n. 202400879

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-06, n. 202400879
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400879
Data del deposito : 6 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2024

N. 00879/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01105/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2015, proposto da B.C.D. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E B T e F D A, elettivamente domiciliati in Padova, alla via N. Tommaseo n. 69/D;

contro

Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P B, M L, V M e P M, con domicilio presso la sede della Civica Avvocatura in Padova, alla via N. Tommaseo n. 60;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 0128407 del 15.05.2015 del Comune di Padova, a firma del dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Urbanistica e Servizi catastali, avente ad oggetto "P.I.R.U.E.A. in Via Tiziano Aspetti n. 130. Vs. richiesta di attestazione di inefficacia e di svincolo polizze";
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Padova;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 aprile 2024 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 0128407 del 15.05.2015, del Comune di Padova, avente ad oggetto “P.I.R.U.E.A. in Via Tiziano Aspetti n. 130. Vs. richiesta di attestazione di inefficacia e di svincolo polizze” (cfr. doc. 1), contestandone sotto vari profili il contenuto.

A fondamento del ricorso, premesso di essere proprietaria del terreno catastalmente censito nel N.C.T. del Comune di Padova, fg. 43 mapp. nn. 563, 567, ha allegato e dedotto che: l’area de qua, ubicata in Via T. Aspetti n. 130, è stata sottoposta a Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale (P.LR.U.E.A.) ex lr. Veneto n. 23/1999, denominato “Ex C”;
il Programma è stato adottato ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 27.09.2004 in variante al PRG locale;
successivamente, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale veneta n. 123 del 21.01.2005, pubblicata sul BUR n. 16 del 15.02.2005;
il programma è, quindi, divenuto efficace dal 02.03.2005 ex art. 5 lett. b) della l.r. Veneto n. 23/1999 (oggi art. 7 e art. 20 Lr. Veneto n. 11/2004);
in data 14.04.2005, è stata sottoscritta tra i proprietari dell’area suddetta (all’epoca, i Signori C che hanno successivamente alienato il terreno a BCD immobiliare s.r.l.) ed il Comune di Padova una convenzione urbanistica, registrata e trascritta presso i RR. Il. Conservatoria di Padova ai nn. 18495/10411, che ha posto a carico dei proprietari dell’area stessa specifiche obbligazioni, tra cui quella di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro 5 anni dalla stipulazione della convenzione, quindi entro il 14.04.2010 (cfr. art. 3 della convenzione) e la costituzione di una cauzione mediante due polizze fideiussorie, una a garanzia del pagamento degli interventi di collaudo delle opere e un’altra, pari al 70% del presunto costo delle opere suddette, a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni poste a carico della ditta ricorrente dalla convenzione (cfr. artt. 10 e 15 della convenzione);
in data 26.04.2006, ha acceso presso la compagnia assicurativa RAS le polizze fideiussorie n. 059833241 e n. 059833242;
il Programma integrato è stato oggetto di variante approvata con delibera di Giunta Comunale n. 2009/06010 del 13.10.2009, allo scopo di apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto in precedenza approvato, relativo al piano interrato del complesso immobiliare da edificarsi;
il P.LR.U.E.A. de quo non è mai stato attuato, nemmeno in parte: non sono state eseguite le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché gli edifici previsti nella convenzione urbanistica sottoscritta in data 14.04.2005;
la mancata attuazione del Programma è dipesa dall’aver eseguito e completato un’onerosa procedura ambientale;
nell'anno 2009, l’area oggetto del P.I.R.U.E.A. è stata, infatti, oggetto di una procedura di verifica ambientale, cui è seguita la bonifica ai sensi del D. Lgs. 156/2006 e s.m.i., essendo stata riscontrata la presenza di superamenti delle C.S.R. di legge per terreni ed acque sotterranee;
ha, quindi, eseguito le opere di cui al Progetto operativo di bonifica, approvato dal Comune di Padova con determinazione n. 2008/36/0103 del 17/11/2008;
la Provincia di Padova ha successivamente certificato che tali interventi di bonifica - consistiti nella realizzazione di un’opera di scavo che ha interessato tutto il sito - sono stati completati ed eseguiti in conformità al suddetto progetto operativo (cfr. provvedimento n. 71/BO/2014 prot. n. 0053364/14 del 11/04/2014;
con propria nota pec del 28.04.2015, ha rappresentato all’ Amministrazione comunale l’intervenuta scadenza del P.I.R.U.E.A. de quo a decorrere dal 02/03/2015, in virtù del decorso del termine decennale di validità del piano attuativo suddetto sancita dalla Legge n. 1150/1942 e dall’art. 20 comma 9 della l.r. Veneto n. 11/2004;
ha, pertanto, invitato il Comune resistente a prendere formalmente atto dell’intervenuta inefficacia del P.I.R.U.E.A. interessante l’area catastalmente censita al Comune di Padova, fg. 43 mapp. nn. 563,567 e, conseguentemente, delle obbligazioni assunte in virtù della convenzione sottoscritta in data 14/04/2005 e per l’effetto a svincolare le polizze fideiussorie n. 059833241 e n. 059833242, atteso il venir meno del presupposto giuridico legittimante il loro mantenimento;
il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Urbanistica, del Comune di Padova con proprio provvedimento prot. n. 0128407 del 15.05.2015, in tal sede avversato, ha precisato alla ditta ricorrente quanto segue: (i) l’Amministrazione comunale, prendendo atto dell’intervenuta scadenza del P.IRUE.A. approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 123/2005 per mancata attuazione a decorrere dal 2.3.2015, ha tratto l’ulteriore conseguenza di ritenere automaticamente decaduta anche la relativa variante urbanistica, con il conseguente ripristino della classificazione dell’area appartenente a BCD Immobiliare secondo quanto previsto nel P.R.G. comunale (ora sostituito dal P.I.) prima dell’approvazione del P.LR.U.E.A. (“aree per servizi d’interesse generale nel territorio esterno alla zona del centro storico — attrezzature sociali”);
(ii) ha diffidato a provvedere alla messa in sicurezza dello scavo a cielo aperto la cui presenza sarebbe stata riscontrata nell’area di sua proprietà, mediante ripristino della quota 0 del terreno, paventando situazioni di degrado ambientale;
(iii) ha ritenuto che l'esecuzione dei lavori di ripristino suddetti costituisca condizione necessaria per lo svincolo delle polizze fideiussorie rilasciate dall’odierna ricorrente.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati, sulla scorta delle seguenti doglianze: Violazione dell’art. 7 Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del principio della partecipazione al procedimento amministrativo;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 comma 11 L.r. Vento n. 23/1999 e dell’art. 20 l.r. Veneto n. 11/2004. Eccesso di potere per carenza del presupposto e difetto di motivazione;
Eccesso di potere per carenza dei presupposti sotto altro profilo. Violazione dell’art. 5 della lr. 23/1999 sotto altro profilo. Violazione della convenzione del 14.04.2005;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.r. Veneto n. 23/1999 e dell’art. 20 Lr. Veneto n. 11/2004 sotto altro profilo. Incompetenza;
Violazione dell’art. 7 Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa;
Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti;
Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste della motivazione. Travisamento dei presupposti. Violazione della convenzione del 14.04.2005.

Sulla scorta delle descritte causali, ha chiesto l’integrale accoglimento della domanda, formulando altresì istanza risarcitoria in ragione del ritardo nello svincolo delle polizze fideiussorie n. 059833241 e n. 059833242 emesse da RAS, con riserva di quantificazione in corso di giudizio.

Si è costituito il Comune di Padova per resistere al ricorso.

All’udienza di smaltimento del 30.04.2024, tenuta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, con il ricorso all’esame del Collegio la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 0128407 del 15.05.2015 del Comune di Padova, a firma del dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Urbanistica e Servizi catastali, avente ad oggetto “PIRUEA. in Via \ Tiziano Aspetti n. 130. Vs. richiesta di attestazione di inefficacia e di svincolo polizze”.

Nello specifico: (i) con i primi quattro motivi di ricorso, la società ricorrente ha censurato il provvedimento comunale nella parte in cui ha ritenuto che dall’intervenuta scadenza del P.I.R.U.E.A. (per mancata attuazione della convenzione nel termine decennale), derivasse anche l’automatica decadenza della relativa variante urbanistica al P.R.G. (poi divenuto Piano degli Interventi);
(ii) con il quinto e sesto motivo di ricorso ha lamentato l’illegittimità dell’atto impugnato nella parte in cui ha diffidato l’odierna ricorrente a provvedere alla messa in sicurezza di un asserito scavo a cielo aperto, la cui presenza sarebbe stata riscontrata dall’amministrazione resistente nella proprietà di BCD, mediante ripristino della quota zero del terreno;
(iii) con l’ultimo motivo di impugnazione ha censurato il provvedimento del Comune nella parte in cui ha ritenuto che l’esecuzione dei suddetti lavori di rispristino fosse una condizione necessaria per lo svincolo delle polizze fideiussorie rilasciate da BCD al momento della sottoscrizione della convenzione urbanistica afferente al P.I.R.U.E.A. scaduto.

Tanto premesso, è appena il caso di rilevare che, nella pendenza del presente giudizio, introdotto nel 2015, è stato approvato nel 2023 il nuovo Piano degli Interventi del Comune di Padova, che ha radicalmente mutato il precedente piano regolatore comunale, imprimendo anche all’area oggetto del P.I.RU.E.A. scaduto una nuova e diversa destinazione urbanistica.

In ragione di tale sopravvenienza fattuale, con memoria del 29.03.2024, l’odierna ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso (con cui ha contestato la pretesa decadenza della variante urbanistica al PRG, a seguito dell’intervenuta scadenza del P.I.R.U.E.A.).

Permane, invece, l’interesse alla decisione per quanto concerne le censure relative ai sopra elencati punti (ii) sulla diffida a rispristinare lo stato dei luoghi asseritamente alterato dalla realizzazione di uno scavo a cielo aperto e (iii) sul mancato svincolo delle polizze fideiussorie.

Ciò precisato, le censure si rivelano prive di pregio.

In via preliminare, il Collegio, in ragione degli esiti nel merito della causa, ritiene di poter prescindere dall'esame dell'eccezioni preliminari formulate dai resistenti.

Può, invero, farsi applicazione del principio, da tempo delineato dalla giurisprudenza, sia del Giudice ordinario, che del Giudice amministrativo, della "ragione più liquida", in virtù del quale il profilo dell'evidenza della questione viene preferito a quello dell'ordine logico della loro trattazione.

Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio la causa può, dunque, essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione (nel caso di specie, l'infondatezza nel merito dell’assunta prospettazione ricorsuale), anche se, dal punto di vista sistematico, avrebbero dovuto essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti e senza che tale inversione comporti, nemmeno implicitamente, la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengono pretermesse (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06/05/2021, n. 409;
Consiglio di Stato, sez. V, 14/01/2022, n. 260).

Tanto premesso, va subito detto che non si rivela meritevole di accoglimento la doglianza con cui la parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 7 L.n. 241/1990 e del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, tenuto conto che, nella fattispecie concreta, il Settore non ha avviato alcun procedimento, né ha svolto alcuna verifica istruttoria, limitandosi a riscontrare, con la nota in questa sede impugnata, la richiesta di parte ricorrente con la presa d’atto della decadenza del piano e della variante urbanistica per decorrenza del termine decennale.

Tanto precisato, la ricorrente ha lamentato che il provvedimento avversato sarebbe viziato nel merito anche per la parte in cui ritiene che essa sarebbe tenuta a mettere in sicurezza l’opera presente nel terreno di sua proprietà, ovvero lo scavo a cielo aperto e a ripristinare la quota 0 dell’area medesima, per prevenire il degrado ambientale.

Al riguardo, parte ricorrente ha evidenziato che 1’amministrazione resistente non avrebbe in alcun modo motivato le ragioni che l’avrebbero indotta a formulare la suddetta diffida.

Invero, secondo la prospettazione ricorsuale, l’area dello scavo non arrecherebbe danno alla sicurezza della collettività, posto che 1’Amministrazione medesima ha precisato che lo scavo “è recintato su tutto il contorno dell’area”;
non sarebbe neppure esplicitate e descritte le pretese situazioni di degrado ambientale che legittimerebbero la diffida a ripristinare lo stato dei luoghi asseritamente alterato dalla presenza dello scavo, con la conseguenza che il giudizio espresso è del tutto apodittico ed immotivato.

Ebbene, anche le doglianze in questione si rivelano prive di pregio.

Invero, come si desume oggettivamente dalle riproduzioni fotografiche in atti, l’area destinata all’intervento di riqualificazione urbanistica presenta tutt’oggi un notevole dislivello rispetto alla quota 0 della strada, conseguenza delle demolizioni e dello scavo realizzati e tale circostanza determina chiaramente uno stato di degrado e pericolo per l’intero ambito.

Si evidenzia in proposito che l’area è ubicata in un contesto densamente urbanizzato e, di recente, è considerata tra le zone critiche sotto il profilo idraulico in base al vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (cfr. scheda di

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