TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-08-07, n. 201408861

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-08-07, n. 201408861
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201408861
Data del deposito : 7 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00531/2011 REG.RIC.

N. 08861/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00531/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 531 del 2011, proposto da:
UIL Scuola Nazionale in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. D N presso il cui studio in Roma in Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domicilia ex lege;

per l'annullamento

della circolare ministeriale n. 88 dell’8 novembre 2010 e delle relative tabelle n. 1 e 3 nella parte in cui non prevedono e riconoscono l’applicazione delle procedure previste dal d.P.R. n. 417 del 1974 e dal Decreto legislativo n. 297 del 1994 in merito al ruolo svolto dal C.N.P.I. e dai Consigli di disciplina provinciali nelle procedure di sanzione del personale docente di ogni ordine e grado a tutela della libertà di insegnamento,

e della nota a prot. 3310 dell’8 novembre 2010 recante “Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal d.lgs, 27 ottobre 2009, n. 150”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato all’Amministrazione in epigrafe indicata in data 12 gennaio 2011 e depositato il successivo 21 gennaio 2011, il Sindacato ricorrente espone che con le istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 dettate dal Ministero, questi si propone di costituire un apposito Nucleo di assistenza con il compito di svolgere attività di consulenza ed analisi di tutti i dati inerenti la gestione dei procedimenti disciplinari e del relativo contenzioso e di dettare l’interpretazione delle nuove norme in materia di disciplina del personale docente. La circolare pone pure in evidenza quelle che sono le norme abrogate del d.lgs. n. 297 del 1994, evidenzia che non è più prevista la necessità di acquisire il parere del Consiglio per il Contenzioso del C.N.P.I. e dei consigli di disciplina provinciali, che le controversie potranno essere avviate soltanto in sede giurisdizionale abolendo i collegi arbitrali di disciplina e che non è più consentito alla contrattazione collettiva istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

L’Organizzazione sindacale ricorrente prosegue poi nella disamina delle principali innovazioni apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009 e avverso la nota di istruzioni deduce: 1) violazione ed illegittimità costituzionale degli articoli 3, 33 34 Cost. in relazione alla tutela della libertà di insegnamento;
2) violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere in relazione al d.P.R. n. 417 del 1974, al d.lgs. n. 297 del 1994, al d.lgs. n. 150 del 2009;
violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione a norma dell’art. 97 Cost.;
3) eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche di illogicità, irragionevolezza, incoerenza ed arbitrarietà.

Conclude per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 gennaio 2014.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso l’Organizzazione sindacale ricorrente impugna le istruzioni procedurali in materia di sanzioni disciplinari nei confronti dei docenti, nelle parti in cui non prevedono più l’acquisizione del parere del competente Consiglio per il Contenzioso del C.N.P.I. e dei consigli disciplinari provinciali, adottate a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Avverso tali istruzioni e la circolare con la quale sono state diramate l’Organizzazione sindacale, premesse alcune notazioni in ordine ai profili costituzionali ai quali deve essere adeguata la normazione in materia di insegnamento e di gestione della professione di docente, rappresenta che, ferma restando dunque la libertà di insegnamento, la problematica va inquadrata nell’autonomia scolastica di cui al d.P.R. n. 275 del 1999 e nella legge di riforma dei cicli L. n. 30 del 2000, ai quali dunque essa è correlata.

In tale senso il singolo insegnante è titolare di un diritto individuale inalienabile e le nuove norme sull’autonomia non hanno intaccato il detto principio di libertà di insegnamento, ma al contrario ne hanno sottolineato il valore sancendo che “L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale…”. (art. 1, comma 2 del Regolamento sull’autonomia scolastica).

Sulla base di tali principi il legislatore si è mosso nel disciplinare il quadro normativo di riferimento del regime sanzionatorio del personale scolastico, quadro normativo, tutt’ora vigente, che è sempre stato caratterizzato dalla necessità di coordinare la corretta attività sanzionatoria attraverso un sistema di tutela rappresentato dal ruolo svolto dal C.N.P.I. e dai consigli di disciplina provinciali quale elemento di garanzia della libertà di insegnamento che non appare abbia subito modifiche tali da escluderne un suo utilizzo anche nell’attuale assetto normativo. Lo stesso C.N.P.I. ha più volte stigmatizzato la necessità di garantire che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione delle condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare neppure indirettamente l’autonomia della funzione docente, con l’effetto di un uso improprio dell’attività di disciplina da parte del dirigente scolastico;
in tal senso dispongono sia il d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sia il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 che agli articoli da 20 a 25 stabiliscono le funzioni del C.N.P.I. e del consiglio scolastico provinciale anche sotto il profilo disciplinare.

Il d.lgs. n. 150 del 2009 all’art. 73 detta il regime transitorio in materia di disciplina, chiarendo che le disposizioni di legge non incompatibili col detto decreto concernenti le singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 265 del 2001 continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con la terza ed ultima censura l’Organizzazione sindacale ricorrente fa valere la irragionevolezza, l’arbitrarietà delle scelte operate dall’Amministrazione con la Circolare n. 88, che non tiene in debita considerazione il reale quadro normativo ove va ad inserirsi nel tentativo di regolamentare ed uniformare i procedimenti sanzionatori nei confronti del personale docente.

3. Le doglianze non possono essere condivise.

Va in primo luogo smentita quella con cui i ricorrenti fanno valere che data la permanenza delle norme di cui al d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e soprattutto, in ordine a quest’ultimo, degli articoli da 20 a 25 che disciplinano le competenze del C.N.P.I. e dei consigli provinciali in tema di disciplina del personale docente, la Circolare n. 88 del 2011 sarebbe illegittima nella parte in cui non ha a tal riguardo richiamato alcun ruolo delle due istituzioni.

Corretta, infatti, appare l’impostazione generale della istruzione impugnata, laddove essa viene ricondotta alla riattribuzione a una norma di carattere primario della materia disciplinare, ad opera dell’art. 68 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, materia già devoluta alla contrattazione collettiva a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni a far tempo dalla sottoscrizione dei primi contratti collettivi avvenuta per il triennio 1994-1997.

Ciò posto, l’inesistenza di un qualsivoglia richiamo alle due norme, l’una primaria – il d.lgs. n. 297 del 1994 –, se non per abrogarne determinate disposizioni, e l’altra secondaria – il d.P.R. n. 417 del 1974 – e soprattutto delle competenze dei due organi recate dalla prima agli articoli da 20 a 25 non pare tenere conto della modifica ordinamentale apportata alla qualifica dei dirigenti pubblici, a far tempo dalla ridetta privatizzazione del rapporto di lavoro, che come noto all’art. 19 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha ridisegnato le due posizioni dirigenziali di dirigente generale e di dirigente con norma poi transitata all’art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Ma soprattutto, per quel che qui ne concerne, non pare tener conto della modifica delle attribuzioni dei dirigenti pubblici, che per il comparto scuola, con

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