TAR Palermo, sez. III, decreto decisorio 2020-05-07, n. 202000214

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, decreto decisorio 2020-05-07, n. 202000214
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202000214
Data del deposito : 7 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2020

N. 03940/2015 REG.RIC.

N. 00214/2020 REG.PROV.PRES.

N. 03940/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3940 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Tortorici in Palermo, viale Francesco Scaduto 2/D;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Direzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Amb. Terr. per la Provincia di Trapani, Istituto Comnprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale L P di Mazara del Vallo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

per l'annullamento

- del provvedimento del Dirigente scolastico dell’istituto in epigrafe con il quale è stata disposta l’assegnazione al minore in epigrafe di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno;

- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’istruzione e l’ufficio scolastico regionale hanno assegnato all’istituto scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale istituto scolastico;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO

del diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore) sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all’approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno;

ED ALTRESI‘ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti all’assegnazione, a favore del minore, di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all’approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del minore e del genitore al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;

ED ALTRESI’ PER LA CONDANNA

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’ufficio scolastico regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore e dal genitore a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che parte ricorrente ha depositato in giudizio atto di rinuncia al ricorso;

Considerato che, tuttavia, il predetto atto non possiede i requisiti di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. e che, pertanto, può trovare applicazione, nella fattispecie, il successivo comma 4 laddove dispone che “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa .” (cfr., sul punto, da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, 20.4.2017, n. 1846) ;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse alla trattazione e alla decisione nel merito;

Considerato che si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti costituite le spese del presente giudizio;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi