TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-09-24, n. 201911291

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-09-24, n. 201911291
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201911291
Data del deposito : 24 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2019

N. 11291/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02918/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2019, proposto da B M D B, rappresentato e difeso dagli avvocati S D, M B, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S D in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;
Regione Sicilia, Assessorato Alla Salute della Regione Sicilia, in persona dei legali rappresentanti p.t. non costituiti in giudizio;

nei confronti

Vincenzo Antonio Sardo, Daniele Domenico Raia, Chiara Maida non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) della graduatoria regionale del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018/2021, in cui parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

a1) del D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 di approvazione della graduatoria pubblicato in GURS n.1 del 25 gennaio 2019, rettificato con D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 in GURS n. 2 del 22 febbraio 2019 con il quale si è proceduto alla rettifica di un refuso contenuto nell'allegato A al D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019;

b) dei verbali della Commissione di concorso, seppur non conosciuti nonostante le rituali istanze d'accesso spiegate, ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione nonché del D.D.G. n. 2420 del 10 dicembre 2018 con il quale sono state nominate le commissioni e successivamente modificato con nota prot. n. 91718 del 12 dicembre 2018 pubblicato in GURS n. 1 del 25 gennaio 2019;

c) del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 “principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale” nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;

d) dell'avviso del Ministero della Salute 15 giugno 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2018), successivamente modificato con avviso in G.U. n. 72 dell'11 settembre 2018, nonché del bando di concorso Regionale pubblicato giusto D.A. n. 1718/2018 del 28 settembre 2018 in GURS n. 14 del 5 ottobre 2018 (bando di modifica e riapertura dei termini D.A. n. 940 del 23.5.2018

GURS

Serie Speciale Concorsi n. 8 del 15.6.2018) nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale;

e) dei provvedimenti, seppur non conosciuti nonostante le rituali istanze d'accesso spiegate, che hanno approvato rendendoli esecutivi i test predisposti dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006, all'uopo nominata trasmettendoli alle Regioni;

f) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede lo svolgimento di una compiuta procedura di validazione;

g) del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non consente la possibilità, in ipotesi di necessità del fabbisogno e di capacità formative delle Regioni ulteriori rispetto ai posti banditi, di ulteriori accessi, in ordine di graduatoria, ai soggetti idonei che accettino di frequentare il corso senza riconoscimento della borsa di studio financhè, ove occorra, a mezzo finanziamento proprio di eventuali oneri assicurativi o a titolo di tassa di iscrizione;

g1) del bando di concorso regionale, art. 14, nella parte in cui prevede che “al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente” nonché nelle altre riferite alla borsa;

per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 la dott.ssa P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 8 marzo 2019 e depositato il successivo 12 marzo, parte ricorrente espone di avere preso parte al test di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018/2021 svoltosi su base regionale in Sicilia, dove i posti erano 186, collocandosi alla posizione 292 con punti 74.

2. Avverso gli atti indicati sopra deduce:

A) errata formulazione dei quesiti, 15, 17, 35, 50, 86 e 92;
violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 3 Cost., del d.lgs. n. 368/1999;
eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa;
violazione dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla con codici etici e Linee Guida sui protocollo di adozione;

A.I Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CE del d.lgs. n. 368/1999 di attuazione della stessa direttiva, sotto i profili meglio oltre esposti ed esaminati.

A.II. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e trasparenza;
eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta. Sulla mancata validazione preliminare.

A.III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 ultimo comma, 34 commi 1 e 2 e 97 Cost.;
Violazione e falsa applicazione della legge n. 368/1999 e dell’art. 2 del protocollo aggiuntivo della CEDU;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Sulla necessità della graduatoria unica nazionale.

Conclude con istanza istruttoria ex art. 116 cpa, di risarcimento del danno in forma specifica;
formula istanza cautelare e chiede, infine, l’accoglimento del ricorso.

3. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con compiuta memoria.

4. Alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2019 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio. Con deposito del precedente 8 aprile 2019 parte ricorrente aveva introdotto il decreto di scorrimento della competente direzione generale presso la Regione Sicilia a n. 507 del 28 marzo 2019 fino alla posizione 250.

5. In vista della udienza di rinvio il Ministero della Salute ha chiesto un rinvio con memoria del 24 aprile 2019 per poter procedere alla validazione dei test.

6. Previo adempimento dell’integrazione del contraddittorio, il ricorso è dunque pervenuto per la trattazione all’udienza pubblica del 28 maggio 2019 alla quale tuttavia è stato rinviato ad altra data ed il giorno successivo il Ministero ha depositato il parere della Commissione ex art. 3, comma 3 del DM 7 marzo 2007 sui test sottoposti a osservazioni.

7. Previa replica di parte ricorrente il ricorso è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 25 giugno 2019.

DIRITTO

1.Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

2. Con la prima censura parte ricorrente contesta la legittimità del D.M. del 7 marzo 2006 (e segnatamente dell’art. 17) nonché del successivo bando regionale di indizione del concorso, nella parte in cui, allo stato, non ne consentono, l’ammissione in soprannumero e senza borsa di studio. A sostegno di quanto dedotto, evidenzia:

a) l’inesistenza di un obbligo comunitario di pagamento della borsa di studio;

b) l’inesistenza di un obbligo normativo (con fonte di legge) interno al riconoscimento economico;

c) l’esistenza di un fabbisogno di medici di medicina generale più alto rispetto al numero delle borse di studio previste per il concorso bandito;

d) la capacità formativa della Regione superiore rispetto al numero dei posti previsti per l’accesso al corso di formazione in medicina generale.

I vari profili non possono essere condivisi

Occorre premettere che la formazione specifica in medicina generale è stata disciplinata dalla direttiva comunitaria 86/457/CEE, successivamente trasfusa nella direttiva 93/16/CEE, come modificata dalle successive direttive 2001/19/CE, 2005/36/CE e 2013/55/UE.

Il legislatore comunitario ha previsto detta formazione come requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale negli Stati membri, fatti salvi i diritti acquisiti.

La normativa comunitaria è stata recepita nell’ordinamento interno dal d.lgs. n. 256 dell’8 agosto 1991 (che ha recepito la direttiva 86/457/CEE) e dal d.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 (che ha recepito la direttiva 93/16/CE), come modificato dal d.lgs. n. 277 dell’8 luglio 2003 (che ha recepito la direttiva 2001/19/CE) nonché dal d.lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 (che ha recepito la direttiva 2005/36/CE, successivamente integrata dalla direttiva 2013/55/UE).

In particolare, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e il successivo decreto ministeriale del 7 marzo 2006, recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”, attribuiscono alle Regioni la competenza in materia di formazione specifica in medicina generale, sia per quanto attiene alla organizzazione e alla attivazione dei corsi triennali, sia per quanto concerne l’organizzazione e l’espletamento del concorso di ammissione ai predetti corsi, avuto particolare riguardo all’attività delle Commissioni di esame ed alla formazione delle graduatorie.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.m. del 7 marzo 2006, ogni anno, le Regioni e le Province autonome, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, emanano i bandi di concorso per l’ammissione ai corsi triennali.

Al Ministero della salute spetta il compito di provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV speciale Concorsi ed Esami, dell’avviso di avvenuta pubblicazione del concorso, al fine di consentire a tutti gli interessati di presentare, nel medesimo periodo di tempo (30 giorni), le domande di partecipazione al concorso nelle varie Regioni;
la data di espletamento delle prove di esame è unica per tutte le Regioni.

Il corso di formazione specifica in medicina generale, di durata triennale, è riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale (art. 28, comma 2, direttiva 2005/36/CE;
art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007;
art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 368/99;
art. 10, comma 1, del d.m. 7.3.2006).

Il corso, che comporta di regola un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, si svolge sotto il controllo delle Regioni e delle Province autonome (art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 368/99) e si conclude, al termine del triennio e previo superamento di un colloquio finale, con il rilascio di un diploma da parte delle medesime Regioni e Province autonome, titolo indispensabile all’esercizio dell’attività di medico di medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (art. 28, comma 3, della direttiva 2005/36/CE;
art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 206/2007;
art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 368/99, art. 11, del d.m. 7.3.2006).

Durante i 36 mesi di corso ai medici in formazione è corrisposta dalle Regioni e dalle Province autonome una borsa di studio annuale, che è strettamente correlata all’effettivo svolgimento delle attività di formazione (art. 17, del d.m. 7.3.2006, come rettificato a seguito del d.m. 13.4.2007).

Tanto premesso, il Collegio rileva che, diversamente da quanto rappresentato da parte ricorrente, il diritto alla borsa di studio per i soggetti ammessi a frequentare il corso triennale di medicina generale trova riconoscimento a livello di normazione primaria, non solo nelle numerose disposizioni di rango legislativo che prevedono lo stanziamento di fondi per l’erogazione di borse di studio ai soggetti ammessi ai corsi di medicina generale, ma soprattutto nella previsione dell’art. 24, comma 6 del d.lgs. n. 368/1999 a norma del quale: “6. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione della borsa di studio”.

La norma in questione contiene dunque un espresso riferimento al diritto dei partecipanti al corso di medicina generale a percepire la borsa di studio, anche in caso di assenze autorizzate.

Oltre a ciò, il Collegio deve evidenziare che nella determinazione del numero dei posti previsti per i corsi triennali di medicina generale, le Regioni debbono indubbiamente tener conto del fabbisogno di medici di medicina generale rilevato a livello regionale, ma anche degli aspetti logistici, organizzativi e gestionali relativi alla attivazione dei predetti corsi.

In altre parole, deve ritenersi non conforme al dettato normativo (art. 24, comma 6, d.lgs. n. 368/1999) né rispettoso dell’autonomia delle Regioni in ordine alle proprie determinazioni sia in merito alla quantificazione del fabbisogno di medici di medicina generale, rilevato annualmente a livello territoriale, sia in merito all’aspetto organizzativo/gestionale del corsi triennali di formazione specifica in medicina generale, la richiesta di parte ricorrente di essere ammessa al predetto corso, organizzato dalla Regione Sicilia, in soprannumero e senza corresponsione di alcuna borsa di studio, per effetto della sola idoneità asseritamente conseguita.

Peraltro va pure osservato che nelle more della discussione del ricorso è stato adottato il d.l. 30 aprile 2019, n. 35 che, alla data della odierna udienza risulta in corso di conversione in legge, stante il cui art. 12 comma 3 i candidati risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale accedono al corso tramite graduatoria riservata, ma poiché allo stato non è conosciuta la sua conversione, ne risulta persistente l’interesse alla coltivazione del ricorso e quindi della censura in particolare, ma che tuttavia, per lo stato della normazione in materia non può essere accolta.

3. Con il secondo mezzo, parte ricorrente si duole del fatto che i quesiti somministrati ai candidati non siano stati sottoposti ad alcuna procedura di validazione, al fine di verificare la corretta formulazione dei quesiti e la validità dei dati scientifici in essi contenuti.

A sostegno di quanto dedotto, produce due perizie di parte: la prima a firma di una docente di “Verifica e Valutazione” presso l’Università per Stranieri di Siena (Prof. M B) e la seconda di una docente universitaria associata di “Didattica delle Lingue moderne” presso l’Università per Stranieri di Siena (Prof. C B).

Anche in questo caso i profili non possono essere condivisi, allo stato delle vigenti disposizioni in materia.

Occorre premettere che il concorso di formazione specifica in medicina generale si articola in una prova scritta, identica per tutte le Regioni, da svolgersi nel medesimo giorno e ora, avente ad oggetto la soluzione di cento quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica (art. 3, comma 1, d.m. 7.3.2006).

I quesiti, che prevedono cinque possibili risposte (di cui una sola esatta), sono formulati da una Commissione composta da sette esperti - di cui sei individuati dalle singole Regioni e Province autonome a rotazione e designati dalla Conferenza delle Regioni e uno designato dal Ministro della Salute - individuati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti o direttori di struttura complessa (art. 3, comma 3, d.m. 7.3.2006).

Le attività di supporto alla Commissione sono fornite dal Ministero della salute (art. 3, comma 6, d.m. 7.3.2006).

Orbene, l’invocata applicazione di una procedura di validazione non è prevista da alcuna norma giuridica, né di rango primario né di rango secondario.

Ne consegue che, in mancanza di una norma specifica attributiva delle relative funzioni, il conferimento di compiti di validazione ad un soggetto terzo, estraneo alla Pubblica Amministrazione, sarebbe illegittimo, in quanto privo di copertura normativa.

Ritiene pertanto il Collegio che la mancanza di una norma giuridica attributiva del potere di validazione, la mancata previsione a livello ordinamentale di un organismo terzo istituzionalmente preposto alla validazione dei quesiti, la mancata deduzione da parte dei ricorrenti di macroscopici vizi o errori nella formulazione dei quesiti (che sono stati ad essi somministrati) e la natura stessa della scienza medica, le cui conclusioni non sempre presentano un grado di certezza assoluta, potendo essere superate per effetto della ricerca e delle successive acquisizioni scientifiche, concorrono nel far ritenere non meritevole di condivisione la tesi sostenuta da parte ricorrente, ancorchè il Ministero abbia ritenuto di sottoporre ad un organismo terzo i quesiti contestati, come in narrativa esposto, nell’auspicabile soluzione dell’inserimento normativo della procedura di validazione, come effettuato nella analoga situazione delle specializzazioni governate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica.

4. Con il terzo motivo l’interessata sostiene che il corso di formazione specifica in medicina generale sia l’unico corso di formazione post – lauream gestito sulla base di distinte graduatorie regionali, con la conseguenza che i candidati possono essere ammessi o esclusi dal predetto corso non solo in ragione del punteggio conseguito, ma in base alla Regione prescelta.

Lamenta che la procedura concorsuale decentrata con graduatorie regionali costituisce una violazione del principio di uguaglianza e del diritto fondamentale allo studio (sancito anche dall’art. 2 del Protocollo aggiuntivo della C.E.D.U.), atteso che i candidati non verrebbero ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori;
oltre a ciò, verrebbe leso anche il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non consentirebbe di selezionare i candidati più meritevoli.

Sottopone poi a vaglio critico le conclusioni cui, in fattispecie analoghe, sono pervenuti questo Tribunale e il Consiglio di Stato, ritenendo che non vi sia alcuna ragione per distinguere le modalità di accesso ai corsi di formazione in medicina generale da quelle previste per la specializzazione medica univesitaria, trattandosi in entrambi i casi di corsi formativi post- lauream.

Sostiene poi che i concorsi per l’accesso ai corsi di formazione in medicina generale potrebbero essere svolti su base regionale, ma che i relativi risultati dovrebbero confluire in un’unica graduatoria nazionale, consentendo ai candidati di indicare, in via gradata, la Regione o le Regioni nell’ambito delle quali intendono partecipare al corso di formazione.

In via subordinata, si riserva di sollevare questione di legittimità costituzionale con riguardo al d.lgs. n. 368/1999 e contesta la legittimità della previsione del d.m. del 7 marzo 2006 e del bando di concorso, nella parte in cui non consentono ai candidati neanche la mera presentazione della domanda in più Regioni, così da permettere loro di optare, successivamente alla presentazione delle domande, per il concorso regionale al quale intendono effettivamente partecipare.

La problematica è stata analizzata dalla sezione con la sentenza n. 13489 del 30 novembre 2015 (ripresa dalla più recente sentenza 9540 del 4 settembre 2017), confermata per tale problematica dal Consiglio di Stato con la sentenza della terza sezione n. 2498 del 10 giugno 2016, nella quale l’Alto Consesso, partendo dalla sostanziale differenza sancita dalla Corte Costituzionale tra i due tipi di corsi quelli di formazione specifica in medicina generale e quelli universitari ( C. Cost., 14 dicembre 2001, n. 406) ha richiamato il proprio precedente specifico della quinta sezione a n 465 del 28 gennaio 2009 in cui ha ulteriormente posto in evidenza la sostanziale differenza tra i corsi organizzati ed attivati dalle regioni o dalle province autonome rispetto a quelli organizzati dalle scuole di specializzazione delle facoltà universitarie di medicina e chirurgia, per escluderne dunque ogni somiglianza.

La richiamata sentenza n. 13489/2015 ricostruisce il quadro normativo come segue:

“Il d.m. 7 marzo 2006 reca chiaramente il riferimento al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ed esattamente al titolo IV, capo I che disciplina la “Formazione specifica in medicina generale” e che all’art. 21, comma 1: stabilisce che “Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale fermo restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256”, laddove il riferimento recato al medesimo decreto legislativo n. 368/1999 ai bandi per l’accesso alle Scuole di Specializzazione è quello al Titolo VI, capo I relativo alla “Formazione dei Medici specialisti” stante il cui art. 34, comma 1: “La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'articolo 20 e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attività di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attività destinate.”.

“Né si può dire che tale differenziazione venga meno per l’abrogazione a cura dell’art. 9 del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 277 del quarto comma dell’art. 34 ora citato che, prima della sua soppressione stabiliva che: “L'accesso alla formazione specialistica non è consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'articolo 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale”, abrogazione peraltro determinata dalla sentenza della Corte Costituzionale 22 – 29 maggio 2002, n. 219 che ha stigmatizzato la illegittimità del divieto, recato da tale norma, per un medico munito del diploma di formazione specifica in medicina generale di accedere alla formazione specialistica oppure a chi è in possesso di diploma di specializzazione di cui all'art. 20 stesso D.Lgs o di dottorato di ricerca di accedere al corso di formazione specifica in medicina generale, divieto che il giudice delle leggi ha ritenuto illegittimo perché riconducibile a situazioni degli aspiranti, diverse dai requisiti negativi di capacità o di merito.”

Per poi osservare che:

“Da quanto sopra esposto è evidente che il legislatore ha inteso disciplinare due differenti situazioni, quella per l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale previa formazione di durata triennale e quella per l’accesso alla attività di medico specialista che non necessariamente va ad incardinarsi in un posto del Servizio Sanitario Nazionale, pur potendo concorrervi se in possesso di una specializzazione conseguita presso una Università anche straniera.”

E considerare altresì:

“Non vi sarà forse il bisogno di sottolineare che il corso di formazione in Medicina generale è finalizzato per il medico ad essere iscritto, qualora lo superi, nelle “graduatorie regionali per la medicina convenzionata” allo scopo di coprire i posti vacanti nelle zone carenti, mentre lo scopo del medico che aspira ad essere iscritto ad una specializzazione è quello di conseguire il titolo da spendere poi in tutte le occasioni per le quali sia previsto, anche per l’esercizio privato della professione.

“D’altra parte la modifica della graduatoria per i corsi di specializzazione da graduatoria universitaria a graduatoria nazionale è stata determinata da una norma specifica il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, dall'articolo 21, comma 1, lettera b), con il quale è stato modificato l'articolo 36, comma 1, lettera d), del citato D. Lgs n. 368/1999 per quanto attiene alle modalità di accesso alle scuole di specializzazione in medicina prevedendo in particolare che all'esito del concorso di accesso venga redatta una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria sarebbe necessaria una analoga modifica normativa per poter ottenere una graduatoria unica nazionale per l’ammissione ai corsi di medicina generale.

Per lo stretto legame sussistente tra il contingente di posti disponibile per i corsi di formazione in medicina generale che vengono determinati dalle Regioni e dalle Province Autonome ed il numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati non avrebbe senso prevedere una sorta di doppio passaggio per una graduatoria nazionale per accedere al corso di formazione per poi rientrare nella graduatoria regionale opzionata in ragione del raggiungimento del titolo di medico specialista in medicina generale, posto che oltre tutto i candidati possono presentare la domanda esclusivamente presso la Regione nella cui graduatoria hanno interesse ad inserirsi e per una sola regione o provincia autonoma, disposizione questa recata dall’art. 6 comma 1 del Regolamento e non impugnata dai ricorrenti.

“Contrariamente a quanto dai ricorrenti sostenuto, altro elemento di non irrilevante differenza è costituito dalla circostanza che il corso di formazione non si svolge esclusivamente presso le università, come sono quelli di accesso alle varie specializzazioni mediche, ma si svolge anche presso gli appositi centri formativi regionali ove presenti, anche istituendoli ove mancanti.”

Per concludere che allo stato della normazione non può essere ritenuta praticabile la soluzione richiesta in ricorso, pure nella considerazione che fondamentalmente la formazione in medicina generale è legata al riparto di competenze normative tra lo Stato e le Regioni laddove a queste ultime compete la materia della “formazione professionale” ed allo Stato quella delle “professioni regolamentate”, “con la conseguenza che se pure si volesse vederla come una competenza residuale delle regioni, come viene anche riconosciuto dal giudice costituzionale secondo cui allo Stato spetta il potere di individuare figure professionali ed alle Regioni il compito di regolare corsi di formazione professionale (cfr. da ultimo C. Cost., 27 gennaio 2014, n. 11), detto riparto di competenze, in quanto attuativo di direttive comunitarie, consentirebbe allo Stato di individuare i tratti unificanti volti a garantire l’uniformità dei titoli conseguiti attraverso i corsi svolti nelle varie sedi locali e pur sempre alle regioni di dettare la disciplina degli aspetti attinenti alla realtà locale come è chiaramente prefigurato dal D.M. 7 marzo 2006.

“Ma che la competenza sulla formazione professionale appartenga alle Regioni in via esclusiva è dimostrato dall’art. 117, comma 2 Cost. il quale la esclude espressamente dalla competenza concorrente testualmente disponendo che, tra le altre, rientra in quest’ultima l’ “istruzione,…con esclusione della istruzione e della formazione professionale”,” (TAR Lazio, III quater n. 13489/2015) con ciò rigettandosi in toto l’articolata censura.

5. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto con ricadute di reiezione anche della connessa domanda di risarcimento del danno (in forma specifica o per equivalente).

6. In considerazione della natura della controversia, il Collegio ravvisa all’evidenza valide ragioni per disporre l’equa compensazione delle spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi