TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-07-03, n. 202300433

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-07-03, n. 202300433
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300433
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 00433/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00270/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2023, proposto da
Archliving S.r.l., in proprio e quale mandataria del Raggruppamento tra Professionisti con mandanti Binario Lab S.r.l., Alessandro Campedelli, Des.Geo. S.S., Odb &
Partners S.r.l., Acale S.r.l., Acale Studio Associato, Tekser S.r.l., Tomasone Studio Associato, Zenith Ingegneria S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Micciche', S F, A G, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia del Demanio Emilia Romagna Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

del Provvedimento di rigetto all'accesso documentale, adottato della Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna – trasmesso via PEC in data 7 marzo 2023 – Registro Ufficiale 3542|07-03-2023 5502519|6161377, avente ad oggetto “Istanza di Accesso agli atti del 06/02/2023”;

nonché per l'accertamento

del diritto delle ricorrenti ad accedere (mediante trasmissione/messa a disposizione da parte dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna), alla documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti del 6 febbraio 2023;

e per la conseguente condanna della Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna all'esibizione, consegna e/o trasmissione della documentazione richiesta alle odierne ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio Emilia Romagna Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art.116 CPA, depositato in data 19.4.2023, Archliving S.r.l., in proprio e quale mandataria del Raggruppamento tra Professionisti meglio indicato in epigrafe (di seguito solo “RTP Archliving Srl”), ha chiesto l’annullamento del provvedimento trasmesso in data 7.3.2023 con cui l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna ha negato l’accesso documentale di cui all’istanza del 6.2.2023, nonché l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla documentazione richiesta, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’esibizione della medesima.

In particolare, con istanza presentata in data 6.2.2023, il RTP Archiliving Srl, in relazione al contratto stipulato in data 23.6.2020 (relativo all’affidamento dei “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, oltre l’aggiornamento del rilievo in modalità BIM e le integrazioni alle indagini preliminari all’intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale ex Abbazia dei SS. Felice e Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna) e per un corretto esercizio del diritto di difesa nel procedimento civile pendente avanti al Tribunale ordinario di Bologna (R.G. n. 14633/2021) contro l’Agenzia del Demanio per l’annullamento della determinazione di data 29.9.2021 di risoluzione, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, del suddetto contratto per grave inadempimento, ha chiesto la seguente documentazione:



1. Ogni consegna, ufficiale o informale, completa o incompleta, totale o parziale effettuata dal raggruppamento Progin.

2. Comunicazioni da parte del RUP e/o del DEC e/o dell’Arch. R A e/o dell’Ufficio del RUP al raggruppamento, formali o informali, con cui vengono richieste integrazioni alla documentazione consegnata, per vie formali o informali.

3. Comunicazioni da parte del Raggruppamento Progin al RUP e/o al DEC e/o all’Arch. R A e/o all’Ufficio del RUP, formali o informali.

4. Tutti i piani di lavoro nonché i cronoprogramma consegnati dal raggruppamento Progin formalmente o informalmente.

5. I documenti consegnati dal Raggruppamento Progin a partire dal 12/12/2022 inerenti il progetto definitivo
”;
inoltre, ha rinnovato la domanda di trasmissione della documentazione (già richiesta con istanza del 23.12.2022, negata con nota del 30.1.2023) e consistente nel “

1. Verbale del 09/08/2022 (prot del 05/10/2022), privo dell’allegato <Analisi opportunità e necessità demolizione blocco G – Stima dei costi a breve e lungo termine – Costo globale LCC>;

2. Verbale del 20/10/2022 (prot del 24/11/2022), privo dell’allegato “CRONOPRGRAMMA DEL PIANO DI LAVORO
”.

A giustificazione della propria istanza d’accesso, la richiedente ha precisato che “ il requisito della concretezza è dato direttamente dalla pendenza del giudizio indicato in oggetto, anche alla luce delle istanze istruttorie e della Consulenza tecnica ”, trattandosi di “ atti strumentali e connessi, in via logico-funzionale, alle difese dispiegate dall’RTP in giudizio “, per cui sarebbero soddisfatti “ i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per l’esercizio del diritto in oggetto (Tar Roma, 13.06.2022, n 7763), venendo in rilievo un interesse diretto, concreto e attuale (Tar Milano, 8.7.2022, n. 1655), che preesiste alla richiesta stessa di accesso agli atti (Cons. Stato, 10.5.2022, n. 3642), in quanto connesso, direttamente, al provvedimento di risoluzione e al già proposto giudizio avanti al Tribunale di Bologna, meglio identificato dianzi, e, in particolare modo, alla incidenza delle procedure amministrative di cui sopra, alle difese, alla precisazione delle istanze istruttorie ”.

La richiedente ha, inoltre, aggiunto che “ gli atti richiesti sono necessari e imprescindibili in relazione alle difese dispiegate in fase processuale dall’Avvocatura distrettuale nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ”;
nello specifico, il RTP Archliving srl ha rappresentato:

-Il cronoprogramma allegato al verbale serve per verificare i tempi riportati nel documento dell’avvocatura, che non trovano riscontro nei verbali di verifica del servizio e che presentano chiare incongruenze (risultano diversi giorni di ritardo su tutte le consegne), soprattutto alla luce dell’affermazione dell’avvocatura che a pagina 11 della memoria scrive: <
Giova qui ricordare, invece, che il R.T. Archliving S.r.l. non è riuscito ad adempiere alla medesima obbligazione nonostante allo stesso sia stato concesso un tempo superiore >. È necessario poter verificare il tempo effettivo utilizzato dal raggruppamento Progin, attraverso la visione del cronoprogramma citato nel verbale, i piani di lavoro richiesti e le comunicazioni intercorse tra ufficio del RUP e raggruppamento: tutti documenti richiesti con la presente istanza che si deve intende come innovativa/sostitutiva rispetto alla precedente di data 23 dicembre 2022.

-La necessità di consultare la consegna del 12/12/2022 trova diretto riscontro nella circostanza della difesa dell’Avvocatura per cui il RT Progin <
ha iniziato a trasmettere i primi elaborati del progetto definitivo >, affermazione vaga, imprecisa, non provata e fuorviante.

-L’Avvocatura sostiene che il RT Progin ha rispettato tutte le consegne, a differenza dell’RTP Archliving che non ne sarebbe risultato capace. Quindi vi è necessità di verificare cosa è stato consegnato e con che tempi.

-A pagina 10 della memoria dell’Avvocatura si sottolinea che il R.T. PROGIN S.p.a. ha rispettato, sostanzialmente, gli impegni assunti provvedendo all’avvio della consegna del progetto definitivo nell’ambito dei termini assegnati, senza che fossero intervenute richieste di sospensione e/o proroga. Va dunque verificato se un <
avvio di consegna >
possa rispettare
sostanzialmente la consegna di un progetto definitivo.

-A pagina 15 della memoria dell’Avvocatura viene fatto il ricalcolo della richiesta di riconvenzionale, tenendo in considerazione che il progetto di Progin è stato effettivamente consegnato il 12/12/2022. Il RTP Archliving deve pertanto avere contezza di cosa sia stato consegnato, in relazione alla deduzione dell’avvocatura secondo cui <
tali importi devono essere aggiornati tenendo in considerata la data in cui è stato effettivamente consegnato (rectius in cui è stato dato avvio alla consegna) il progetto definitivo ovverosia il 12/12/2022. Tale data è successiva a quella originariamente ipotizzata (07/10/2022);
ne consegue che, per gli ulteriori due mesi che sono occorsi al R.T. Progin S.p.a. per la consegna del progetto definitivo, è dovuta una somma complessiva di € 10.691.591,48 >
”.

Alla luce di tali considerazioni, il RTP Archliving srl ha evidenziato che la documentazione richiesta “ è imprescindibile per l’esercizio del corretto e completo diritto di difesa nel giudizio indicato che possiede tutti i requisiti della concretezza, della attualità, che si giustificano A) oltre che nella pendenza del giudizio;
B) nelle difese concrete che si stanno assumendo e che si dovranno assumere per come sopra descritte, rappresentante, motivate, nonché valutare la incidenza delle procedure amministrative della VIC e della VIARCH sulla progettazione definitiva anche alla luce delle istanze istruttorie, della disponenda consulenza tecnica d’ufficio, nell’attività che dovrà intraprendere il consulente di parte
”.

L’Agenzia del Demanio ha negato l’accesso ai documenti richiesti con un articolato provvedimento, essenzialmente fondato sul rilievo della carenza in capo al richiedente di un interesse diretto e concreto.

In particolare, l’Amministrazione ha precisato che “ In relazione ai punti 2 e 3 dell’istanza in questione, l’accesso agli atti richiesti non è consentito perché, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, preordinato ad un controllo generalizzato dell'operato dell’Amministrazione ” e che “ In relazione ai punti 1, 4 e 5 dell’istanza in questione, l’accesso agli atti non è consentito perché non sussiste un interesse diretto concreto ed attuale dell’istante alla visione ed estrazione di copia del progetto definitivo consegnato dal R.T. avente quale capogruppo la Progin S.p.A. ”, evidenziando che “ il giudizio richiamato nell’istanza de qua (Tribunale civile ordinario di Bologna - R.G. n. 14633/2021) ha come oggetto principale l’accertamento della legittimità della risoluzione per inadempimento del contratto d’appalto stipulato tra il R.T. avente quale capogruppo mandataria l’Archliving S.r.l. e la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio. Il successivo contratto d’appalto stipulato con il R.T. avente quale capogruppo la Progin S.p.A. non incide in alcun modo sulla domanda avanzata in giudizio dall’attrice ”, con la conseguenza che “ ai fini dell’ostensione alla documentazione richiesta non è sufficiente fare generico riferimento a generiche esigenze probatorie e difensive ”.

Nelle premesse in punto di fatto parte ricorrente ha precisato, per quanto qui rileva, quanto segue:

-l’impugnazione del diniego all’accesso documentale trova la propria ragion d’essere nel giudizio pendente innanzi al Tribunale civile ordinario di Bologna (R.G. n. 14633/2021), nel quale il RTP Archliving srl ha contestato la determinazione di risoluzione contrattuale del 30.9.2021, adottata dall’Agenzia del Demanio in relazione all’appalto di servizi ivi indicato, sul presupposto di gravi inadempimenti di natura tecnica (presentazione del progetto definitivo oltre i termini di scadenza contrattualmente previsti;
mancato rispetto delle analisi comparative di fattibilità del progetto;
aver presentato una proposta progettuale non rispettosa della sostenibilità economica dei costi che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto sostenere;
aver modificato la struttura operativa minima dei professionisti, che erano chiamati a confrontarsi con la Stazione Appaltante);

-in tale giudizio si costituiva l’Agenzia del Demanio che dava atto del nuovo contratto di appalto, medio tempore intervenuto, per la realizzazione del medesimo progetto sottoscritto con il RTP Progin SpA, prendendo quale termine di paragone (per dimostrare l’inadempienza del RTP Archliving Srl) proprio l’attività svolta dal RTP Progin SpA, nuovo aggiudicatario del progetto (in tal senso memorie ex art. 183 c.p.c.);

- restava, tuttavia, indimostrato che il RTP Progin SpA avesse realmente rispettato le stime di fattibilità economica del progetto e avesse effettivamente rispettato il cronoprogramma come dedotto in giudizio dall’Agenzia del Demanio;
nemmeno era dimostrato che la documentazione consegnata dal RTP Archliving Srl, ivi compreso in particolar modo il progetto definitivo, fosse risultato di nessuna utilità o comunque non utilizzato dal nuovo aggiudicatario;

- sorgerebbe, quindi, il concreto interesse del RTP Archliving Srl a verificare la veridicità e fondatezza di quanto esposto dall’Agenzia del Demanio nei propri atti difensivi innanzi al Tribunale ordinario civile di Bologna, in relazione all’operato del RTP Progin SpA, preso a parametro per dimostrare l’inadempimento del RTP Archliving Srl.

Tanto precisato, la ricorrente ha formulato, in estrema sintesi, le seguenti censure: “ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione del provvedimento sub specie di motivazione carente, apparente, o comunque contraddittoria. Sviamento di potere. Eccesso di potere in tutte le sue forme. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 e 111 Cost. – nella parte in cui l’Agenzia del Demanio ha ritenuto insussistente un interesse concreto alla conoscenza degli atti ”;
il provvedimento di rigetto impugnato sarebbe erroneo e illegittimo nella parte in cui ritiene l’insussistenza in capo alla ricorrente di un interesse concreto e attuale a conoscere la documentazione richiesta, atteso che tale documentazione (citata dalla difesa avversaria nel giudizio civile) sarebbe fondamentale nella propria difesa nel giudizio avanti al Tribunale di Bologna e, comunque, sarebbe strumentale e connessa, in via logico-funzionale, alle difese dispiegate in giudizio;
la motivazione del provvedimento gravato sarebbe del tutto eccentrica e illegittima;
diversamente da quanto asserito nel diniego gravato, la richiesta di accesso non determinerebbe alcun controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione;
al contrario di quanto ritenuto dall’Amministrazione, sarebbero sussistenti i requisiti richiesti per l’accesso, venendo in rilievo un interesse diretto, concreto e attuale;
in definitiva, la documentazione richiesta sarebbe imprescindibile per l’esercizio del corretto e completo diritto di difesa nel giudizio civile e servirebbe – oltre che per provare la illegittimità della determinazione di risoluzione per grave inadempimento – anche per verificare la veridicità dei dati dedotti in giudizio e l’assenza di fatti determinanti e, in tesi, sottaciuti dall’Amministrazione;
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione del provvedimento sub specie di motivazione carente, apparente, o comunque contraddittoria. Illogicità manifesta. Sviamento di potere – nella parte in cui si ritengono prevalenti le esigenze di cui all’art. 2578 c.c. ”;
la motivazione del provvedimento gravato sarebbe illegittima, contraddittoria, apparente ed erronea sotto molteplici profili: (i) nella parte in cui si afferma che la documentazione richiesta non potrebbe essere consegnata perché verrebbero in rilievo documenti riservati ai sensi dell’art. 2578 c.c.;
(ii) nella parte in cui ritiene non provato il nesso di causalità;
(iii) nella parte in cui sarebbe finalizzata a rendere più difficoltosa la prova di determinate circostanza che non alla tutela degli atti richiesti, con conseguente sviamento di potere;
(iv) nella parte in cui si ritiene prevalente il diritto alla riservatezza dei documenti rispetto alle esigenze processuali della ricorrente;
in definitiva, la motivazione del provvedimento gravato sarebbe pretestuosa in tutte le parti evidenziate, con conseguente illegittimità per il vizio di sviamento di potere.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia del Demanio, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato e per insussistenza di possibile utilità difensiva nel pendente giudizio civile, stante lo stato del medesimo;
nel merito ha puntualmente contestato le censure avversarie, chiedendone il rigetto, stante la piena legittimità del diniego gravato.

Alla Camera di Consiglio del 6 giugno 2023 il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.

Si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso solevate dalla difesa erariale, stante l’infondatezza nel merito dei motivi formulati dalla ricorrente, i quali, per quanto formalmente distinti, possono essere scrutinati unitamente, essendo connessi sotto il profilo logico-giuridico.

In linea generale e preliminare, va ricordato che la giurisprudenza ha più volte chiarito che il rito ex art. 116 CPA ha i caratteri di un “giudizio sul rapporto” come desumibile dalla riconducibilità di tale giudizio alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, CPA e dallo stesso art. 116, comma 4, CPA, laddove è evidenziato che il giudice ordina l’esibizione degli atti richiesti “ sussistendone i presupposti ” che, quindi, devono essere oggetto di espresso accertamento giurisdizionale (di recente, TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 luglio 2022, n. 9158 ).

Pertanto, il giudizio sull’accesso –pur essendo modellato dall’art. 116, comma 1, CPA sullo schema impugnatorio, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza del richiedente i documenti- “è rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione, alla luce dei parametri normativi e indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego” ( Consiglio di Stato, sez. III, 6 ottobre, 2021;
id., 16 febbraio 2021, n. 1426;
id., sez. VI, 30 ottobre 2020, n. 6657
;
nello stesso senso, per tutte, cfr . Consiglio di Stato A.P. 10/2020 ).

Dunque, venendo al caso in esame, quand’anche il provvedimento impugnato fosse claudicante (in relazione ai distinti profili denunciati in ricorso) sotto il profilo motivazionale – circostanza, comunque, da escludersi giusta la sostanziale correttezza dell’apparato motivazionale a supporto del diniego qui contestato– la verifica della fondatezza del ricorso, in disparte le ragioni sottese al diniego di accesso evidenziate dall’Amministrazione, va effettuata accertando, sotto il profilo sostanziale, la spettanza o meno della chiesta documentazione, alla luce delle domande di accesso presentate dal RTP Archliving Srl.

In altre parole, le plurime censure formulate dalla ricorrente (principalmente nel secondo e, in parte, anche nel primo motivo di ricorso) in relazione a profili di erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione del contestato diniego d’accesso non sono idonee a determinare, di per sé sole, l’illegittimità del provvedimento gravato, dovendosi verificare la sussistenza dei requisiti di legge che consentono, nel caso in esame, di disporre l’acquisizione dei documenti richiesti.

Tanto precisato, la ragione posta sostanzialmente a base del diniego opposto dall’Agenzia del Demanio e relativa alla carenza di un interesse concreto e attuale nei termini richiesti dalla disciplina di settore, appare del tutto condivisibile.

Va brevemente ricordato che la ricorrente, in relazione ad esigenze difensive relative al procedimento civile pendente avanti al Tribunale di Bologna contro l’Agenzia del Demanio per l’annullamento della determinazione di data 29.9.2021 di risoluzione del contratto (sottoscritto il 23.6.2020) per grave inadempimento, ha richiesto, con con istanza del 6.2.2023 di accedere a documenti relativi all’esecuzione del contratto d’appalto del 20.12.2021 stipulato tra la medesima Agenzia - Direzione Regionale Emilia Romagna e il RTP con capogruppo Progin SpA, operatore economico che è subentrato al RTP Archliving Srl nell’esecuzione dei servizi in precedenza meglio descritti.

Per quanto in questa sede rileva, giova ricordare che l’art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990 prevede che “ L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza ”;
il successivo comma 3 stabilisce il principio generale di accessibilità agli atti prevedendo che “ Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 ”;
il settimo e ultimo comma dell’art. 24 individua un’eccezione rispetto all’elenco delle esclusioni dal diritto di accesso cui è dedicato il medesimo articolo, stabilendo che “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”.

Tanto precisato in ordine al quadro normativo di riferimento, si osserva che la giurisprudenza ha elaborato, per quanto qui interessa, i seguenti principi e criteri direttivi:

-seppur il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione è stato previsto per chiunque vi abbia interesse, il legislatore non ha inteso introdurre un’azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, come dimostrato dalla previsione secondo cui l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: “a norma dell'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, infatti, vengono definiti <interessati>
all'accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ( Consiglio di Stato, sez. III, 4 aprile 2023, n. 3451 che richiama Consiglio di Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978;
id., sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269;
id., sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4209;
id., 19 ottobre 2017, n. 4838;
id., sez. V, 21 agosto 2017, n. 4043
);

-“per quanto riguarda il profilo della valutazione che deve effettuare l'Amministrazione in ordine alle istanze di accesso ai documenti e alla sussistenza di un certo collegamento tra atti richiesti e difese da articolare in un processo già pendente, l'Adunanza plenaria si è espressa, in particolare, con la sentenza n. 4 del 2021, pervenendo alle seguenti conclusioni in relazione all'<accesso difensivo>:

a) deve trattarsi di interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie;

b) deve sussistere un certo <collegamento>
tra atti richiesti e difese da apprestare;

c) la richiesta ostensiva deve essere adeguatamente e diffusamente motivata dalla parte istante;
con esclusione, dunque, di generici riferimenti <a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando>. Ciò in quanto <l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l'appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa>” ( Consiglio di Stato, sez. IV, 22 novembre 2022, n. 10277;
TAR Lazio, Roma, sez. I, 30 gennaio 2023, n. 1528
).

-premesso che sono due le logiche all’interno delle quali opera l’istituto dell’accesso, cioè la logica partecipativa e della trasparenza e quella difensiva, “La logica difensiva è costruita intorno al principio dell'accessibilità dei documenti amministrativi per esigenze di tutela e si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l'onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi. L'accesso difensivo è costruito come una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi;
è connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la <necessità'>
della conoscenza dell'atto o la sua <stretta indispensabilità'>, nei casi in cui l'accesso riguarda dati sensibili o giudiziari ( Consiglio di Stato, sez. III, 4 aprile 2023, n. 3451 ).

O, alla luce di quanto sopra esposto, deve concludersi per l’insussistenza, in capo alla parte ricorrente, di un interesse diretto, concreto e attuale all’ottenimento della chiesta documentazione, non essendo rinvenibile il nesso di necessaria strumentalità tra la documentazione medesima e la situazione finale controversa.

Sotto un primo profilo, va evidenziato che con l’istanza del 6.2.2023 parte ricorrente ha chiesto l’accesso a documenti (atti progettuali consegnati dal nuovo appaltatore e comunicazioni fatte dal Rup e dal Dec al nuovo appaltatore) relativi all’esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 20.12.2021 tra la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio e il raggruppamento temporaneo di imprese avente quale capogruppo Progin SpA, subentrato al RTP Archliving Srl a seguito della disposta (e contestata avanti al giudice ordinario) risoluzione del contratto in precedenza da quest’ultima sottoscritto.

Dunque, in disparte ogni considerazione in ordine alla tipologia di atti richiesti (parte dei quali, secondo l’Amministrazione, avrebbero carattere meramente operativo), va rilevato che la ricorrente ha chiesto l’accesso a documenti (progettuali e inerenti l’esecuzione) relativi ad un soggetto terzo rispetto al contenzioso pendente in ragione del quale sono state rappresentate le esigenze difensive poste a base della richiesta medesima.

Deve, altresì, evidenziarsi che nell’istanza di accesso non è esplicitata la ragione in base alla quale l’acquisizione di tali documenti sarebbe “strumentale” alle esigenze difensive inerenti il contenzioso, considerato, da un lato, che la causa pendente avanti al Tribunale di Bologna attiene alla contestazione della risoluzione per inadempimento del contratto d’appalto disposta dall’Agenzia del Demanio nei confronti del RTP Archlinvg Srl e che in tale giudizio quest’ultima ha chiesto fosse accertata la nullità o comunque l’inefficacia o l’invalidità della risoluzione contrattuale disposta dall’Amministrazione, fosse dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1218 c.c. e che la Stazione Appaltante fosse condannata al risarcimento del danno;
dall’altro, che non è oggetto del suddetto giudizio (in quanto non contemplata dalle domande formulate dall’attrice) alcuna questione concernente l’adempimento ovvero l’inadempimento contrattuale del RTP Progin SpA –subentrato al RTP cui fa capo la ricorrente -, il quale, come detto, è soggetto terzo, del tutto estraneo al giudizio medesimo.

In altri termini, stante la netta distinzione tra le due vicende contrattuali – quella inerente la risoluzione per inadempimento e per la quale pende il giudizio avanti al Tribunale di Bologna tra l’Amministrazione e il RTP Archliving Srl e quella, successiva, intercorrente tra l’Amministrazione e il RTP Progin SpA –, non è riscontrabile nella domanda di accesso documentale il nesso di necessaria strumentalità - come visto, imprescindibilmente richiesto dalla giurisprudenza – consistente nella relazione che deve sussistere tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che si intende tutelare, situazione in relazione alla quale il mancato accoglimento dell’istanza potrebbe impedire o ostacolare il soddisfacimento della pretesa stessa.

Non spostano i termini della questione le caratteristiche della difesa tecnica e le scelte processuali dell’Amministrazione resistente nell’ambito del giudizio pendente avanti al Tribunale civile di Bologna, atteso che, come più volte evidenziato, tale giudizio ha ad oggetto la contestazione della disposta risoluzione per grave inadempimento del contratto intervenuto tra il RTP Archliving Srl e l’Agenzia del Demanio, restando ad esso del tutto estraneo il successivo contratto (e la sua, corretta o meno, esecuzione) sottoscritto dal RTP con capogruppo Progin SpA.

Né, d’altra parte, la ricorrente può invocare la sussistenza di un giudizio relativo alla contestazione della risoluzione del contratto stipulato con la Stazione Appaltante per verificare se quest’ultima ha applicato lo stesso trattamento ad un altro soggetto ovvero abbia “usato due pesi e due misure”.

In definitiva, in assenza del nesso di strumentalità, l’istanza di accesso risulta meramente esplorativa e, come tale, inammissibile.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.

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