TAR Torino, sez. II, sentenza 2010-04-15, n. 201001922

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2010-04-15, n. 201001922
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201001922
Data del deposito : 15 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00134/2008 REG.RIC.

N. 01922/2010 REG.SEN.

N. 00134/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 134 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M B, rappresentato e difeso dagli avv. P S e J G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto prot. n. 17585/D area I/ter in data 07.11.2007, notificato il 26.11.2007, con il quale il Prefetto di Torino ha vietato al ricorrente la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione;

nonché, con motivi aggiunti notificati il 26.03.2008,

- del decreto cat. 6.F/2008 in data 16.01.2008, notificato il 26.01.2008, con il quale il Questore di Torino ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso caccia;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010 il dott. A S L e uditi l’avv. Scaparone per la parte ricorrente e l’avv. Prinzivalli per il Ministero resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il giorno 03.10.2007 due guardie venatorie del Servizio di Vigilanza della Regione Piemonte accertavano che il signor M Bruno esercitava la caccia in evidente stato di ebbrezza e a meno di 100 metri da abitazioni e luoghi di lavoro.

Con verbale di constatazione in pari data, così attestavano: “[…] Ad un certo punto il cacciatore ha iniziato a barcollare e si è accasciato per terra […], il cacciatore era in evidente stato di ebbrezza (parole biascicate, alito, incapacità di stare in piedi e di deambulare) […] lo stesso sig. M ha ripetutamente affermato di avere bevuto e di avere il diritto di cacciare […] continuava a barcollare e ad appoggiarsi al fucile […] cadeva nuovamente a terra […]”.

Con processo verbale n. 573/07/F del 03.10.2007, le suddette guardie venatorie contestavano al signor M la violazione dell’art. 21 comma 1 lett. E della L. 157/92 per aver esercitato l’attività venatoria “a meno di 100 metri (45 metri misurati a passi) da abitazioni e stabilimenti”.

Con separato verbale in pari data, procedevano al sequestro del fucile detenuto dal trasgressore e delle munizioni in esso contenute.

Sopraggiunti in loco anche i Carabinieri del Comando Stazione di Castiglione Torinese, il M veniva sottoposto dai medesimi ad ALCOTEST, mediante due prove a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, in esito alle quali “[il medesimo] risultava in evidente stato di ebbrezza, avendo superato la soglia di 1,38 g/l al primo controllo e di 1.28 g/l al secondo controllo” (cfr. “comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.” in data 16.10.2007 dei Carabinieri di Castiglione Torinese, doc. 4 fascicolo Amministrazione).

Nel predetto atto di “comunicazione di notizia di reato”, i Carabinieri, nel ravvisare l’ipotesi del reato di cui all’art. 688 c.c. (“ubriachezza”), davano atto, tra l’altro, “che il signor M Bruno estraeva dalla propria autovettura una bottiglia di vino bianco quasi vuota, dicendo vedete l’avevo quasi finita, tanto se quelli mi hanno tolto il fucile, io a casa ho altri fucili”.

Con lo stesso atto i Carabinieri invitavano, quindi, la Questura di Torino a “voler procedere a norma di legge per ciò che riguarda l’eventuale revoca del titolo alla detenzione delle armi”.

Con nota Cat. 6.D/07 in data 02.11.2007 la Questura di Torino informava delle circostanze sopra esposte l’Ufficio Territoriale del Governo di Torino, invitandolo a “voler procedere, con cortese sollecitudine, al ritiro cautelativo delle armi […] detenute [dal signor M], nonché degli eventuali titoli autorizzatori in materia”.

2. Con decreto Prot. n. 17585/D area I/ ter in data 07.11.2007, notificato il 26.11.2007, il Prefetto di Torino vietava al signor M “la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione”.

Il provvedimento era adottato:

- “Vista la segnalazione del 02.11.2007” con cui la Questura di Torino aveva informato la Prefettura dei fatti occorsi il 03.10.2007 (“esercitava la caccia in stato di accertata ebbrezza alcolica a meno di 100 metri da luoghi abitati”);

- “Rilevato che in nella citata circostanza” il signor M “aveva con sé l’arma carica”;

- “Letto l’art. 7, 1° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 .....”;

- “Ritenuto che le circostanze riferite” inducevano a ritenere che il medesimo “non posse[desse] i requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione di armi”;

- “Visto l’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S.”;

Il provvedimento dava atto, altresì, che la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della L. 241/90 era stata omessa “per le particolari esigenze di celerità dello stesso”.

3. Con successivo decreto Cat. 6.F/2008 in data 16.02.2008, il Questore di Torino revocava al signor M la validità della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Il provvedimento era adottato:

- “Preso atto che la locale Prefettura [aveva] emesso in data 07.11.2007, nei confronti del suddetto M Bruno, provvedimento di divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e di munizione […];

- Vista la comunicazione di inizio del procedimento amministrativo del 22.11.2007 […];

- Preso atto degli ulteriori elementi di valutazione forniti dal M Bruno nella memoria difensiva prodotta a quest’Ufficio e ritenuto che le motivazioni addotte non siano sufficienti per l’archiviazione del procedimento di cui sopra, atteso che, nella fattispecie, il presente provvedimento si pone come atto vincolato nei confronti del decreto di divieto di detenzione armi;

- Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto indicato, che il predetto M Bruno non sia

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