TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-10-15, n. 202400338

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-10-15, n. 202400338
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400338
Data del deposito : 15 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2024

N. 00338/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00187/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENZA

sul ricorso numero di registro generale 187 del 2024, proposto dalla signora X C, rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V F, P N, S D B e A D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

il Condominio di via Boccaccio n. 7 in Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R F e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Trieste sulle istanze formulate dall’odierna ricorrente di conclusione del procedimento avviato dal responsabile di p.o. del Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio – servizio edilizia privata con comunicazione prot.corr. 11/401/2022 del 26 maggio 2023;

e, quindi, per la condanna del Comune ad emettere un provvedimento sanzionatorio espresso, recante ingiunzione ex art. 51 della l.r. n. 19/2009 a rimuovere le “ opere abusive consistenti nell’avvenuta installazione di un ascensore in difformità dai disposti del Codice civile ” presso la corte condominiale del Condominio di via Boccaccio n. 7, a Trieste, e a “ rimettere la situazione in pristino ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste e del Condominio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la memoria di replica depositata in giudizio il 27 settembre 2024, con la quale, alla pag. 11, la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso, sul rilievo che “ con il provvedimento di archiviazione del 23 agosto 2024 […] l’amministrazione comunale ha concluso il procedimento avviato con la comunicazione del 26 maggio 2023 ”;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Considerato che il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso. Pertanto, in tal caso il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (cfr. Cons. di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016);

Rilevato, peraltro, che l’Amministrazione ha concluso il procedimento con provvedimento espresso e che la parte ricorrente ha dichiarato di riservarsi la sua impugnazione con ricorso autonomo (pag. 11 della memoria depositata in giudizio il 27 settembre 2024);

Ritenuto che, al cospetto dell’univoca dichiarazione di parte concernente circa il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, il Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018);

Ritenuto che, quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra la ricorrente e l’Amministrazione, le stesse vadano poste a carico del Comune, atteso che il provvedimento è intervenuto ben oltre il termine di legge e, nonostante plurimi solleciti da parte della ricorrente, solo dopo l’introduzione del presente giudizio (senza che le pur manifestate e comunque contestate esigenze istruttorie comunali siano state precedute dalla formale sospensione dei termini del procedimento);

Ritenuto, invece, che le spese debbano essere compensante tra le altre parti;

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