TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-01-03, n. 202400029
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2024
N. 00029/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da ET CI e IR CI, in qualità di titolari delle rispettive omonime ditte, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Palmigiano, Ornella Sarcuto, Gaetano Speranza e Lavinia Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, via Rosolino Pilo n. 11;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n. 39;
nei confronti
del Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 184, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- dell’ordinanza n. 1 del 5 aprile 2023, notificata al sig. IR CI in data 6 aprile 2023 e al sig. ET CI in data 11 aprile 2023, con la quale il Comune di Palermo, Area dello Sviluppo Economico, Capo Area dello Sviluppo Economico, ordina al sig. IR CI e al sig. ET CI “di lasciare libero da persone e/o cose l’area all’interno del Giardino Inglese, oggi Parco TA entro il giorno 17.04.2023, avvertendo che in tale data alle ore 10.00 si procederà all’esecuzione forzata con l’intervento della Forza pubblica”;
- della nota prot. AREG/149645/2023 del 24 febbraio 2023, trasmessa a mezzo pec in pari data, del Comune di Palermo, Area dello Sviluppo Economico, Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e Supporto Tecnico, avente ad oggetto “Avviso di diniego ed avviso di rimozione”, con cui, ai sensi dell’art. 9 della l. reg. n° 7 del 2019, si avvisano i sigg.ri CI, intestatari dei manufatti presenti nell’area “a dismetterli entro e non oltre trenta giorni” dal ricevimento della stessa;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- del provvedimento del 14 aprile 2023, prot. n. AREG/589909/2023, notificato in pari data, nella parte in cui il Comune di Palermo, Area dello Sviluppo Economico, Ufficio Concessioni Suolo Pubblico, ha disposto “il diniego delle istanze presentate dai Sigg.ri RB IR e RB ET in data 19/07/2021 all’Area del Patrimonio e trasmesse da quest’ultimo al Servizio Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità con nota prot. 923797 del 13/09/2022”; - ove occorra, della nota del 13 febbraio 2023, prot. n. 113901, del Comune di Palermo, Area del Patrimonio, menzionata nelle premesse del provvedimento di diniego del 4 aprile 2023 e conosciuta soltanto in data 15 maggio 2023 a seguito dell’avvenuta produzione in giudizio.
Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo, e viste la documentazione e la memoria depositate;
Vista la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Vista l’ordinanza n. 287 del 7 giugno 2023, e visto il relativo adempimento;
Viste la memoria e la documentazione prodotte dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza n. 348 del 5 luglio 2023;
Viste la documentazione e la memoria depositate dall’Avvocatura dello Stato per il Ministero della Cultura;
Vista la documentazione depositata dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori di parte ricorrente, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso introduttivo in esame, notificato il 28 aprile 2023 e depositato il 3 maggio 2023 a seguito del decreto cautelare ante causam n. 191 del 14 aprile 2023, gli odierni istanti – i quali da molti anni gestiscono un parco giochi per bambini nell’area adiacente del Parco ER TA (Giardino Inglese) – hanno impugnato l’ordinanza n. 1 del 5 aprile 2023 del Comune di Palermo, con cui è stato ordinato ai predetti lo sgombero dell’area all’interno del Giardino Inglese occupata dalle giostre, censurando altresì il presupposto avviso di diniego e di dismissione del 24 febbraio 2023.
Espongono in punto di fatto, che:
- con determinazioni dirigenziali n. 53 e 54 del 26 febbraio 2018, il Comune di Palermo ha rilasciato ai due ricorrenti l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, in via Libertà all’interno del Giardino Inglese, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per posizionare le giostre secondo le prescrizioni contenute nel nulla osta, prot. n. 751 del 14 febbraio 2018, rilasciato dalla Soprintendenza di Palermo;
- i predetti ne hanno chiesto il rinnovo con note del 21 e del 26 ottobre 2020, con conseguente avvio dell’ iter per i pareri dell’Area Decoro Urbano e del Verde del Comune e della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali, la quale ha adottato il parere negativo con nota del 16 marzo 2021, cui è seguita la nota del 10 maggio 2021 del Comune di Palermo, Servizio Rilascio Concessioni, di preavviso di adozione del rigetto dell’istanza sulla base del parere negativo della Soprintendenza; precisando la possibilità di presentare un progetto specifico previ accordi con l’organo di tutela;
- conseguentemente, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione del procedimento di diniego (concessa) ed hanno presentato in data 19 luglio 2021 al Settore Risorse Immobiliari dell’ente locale un progetto ex art. 57 bis del d. lgs. n. 42/2004 al fine di ottenere la concessione in uso dell’area giostre già esistente, senza che, tuttavia, tale procedimento sia stato concluso;
- in particolare, il predetto Settore con nota del 13 settembre 2022 ha trasmesso dette istanze per competenza all’Area Sviluppo Economico, la quale, con nota del 24 febbraio 2023 ha comunicato l’avviso di diniego delle istanze di rinnovo presentate dai predetti nel 2020, senza tuttavia tenere conto delle istanze presentate il 19 luglio 2021, con contestuale invito alla dismissione dei manufatti entro trenta giorni;
- i predetti hanno depositato una memoria difensiva chiedendo l’annullamento in autotutela e, con separata istanza, hanno chiesto la conclusione dell’ iter avviato con l’istanza presentata in data 19 luglio 2021; tuttavia, il Comune ha adottato il contestato ordine di sgombero n. 1 del 5 aprile 2023, da eseguire entro il 17 aprile 2023, avverso il quale i predetti hanno proposto istanza ex art. 61 cod. proc. amm., per la sospensione di tale ordine, accolta con decreto presidenziale n. 191 del 14 aprile 2023;
- notificato tale decreto in pari data, il Comune con nota prot. n. AREG/589909/2023 del 14 aprile 2023 ha rigettato le due istanze presentate dai ricorrenti ad ottobre 2020 e quelle presentate dai predetti in data 19 luglio 2021, provvedimento avverso il quale si sono riservati di proporre ricorso.
Deducono avverso l’ordinanza n. 1 del 5 aprile 2023 le censure di:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità e mancato bilanciamento degli interessi coinvolti ;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria ;
3) Violazione dell’art. 41 Cost., degli artt. 1 comma 2 bis e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di leale collaborazione e del legittimo affidamento. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, manifesta illogicità e irragionevolezza ;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 41. Eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza. Violazione del principio di proporzionalità e mancato bilanciamento degli interessi coinvolti .
Hanno quindi chiesto, previa misura cautelare, l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.
B. – Si sono costituiti in giudizio il