TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-02-25, n. 201001610
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Testo completo
N. 01610/2010 REG.SEN.
N. 00381/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 381 del 2006, proposto da:
P M O, rappresentato e difeso dagli avv. G G, L M, con domicilio eletto presso Raffaele Poggeschi in Bologna, viale Xii Giugno 2;
contro
Comune di Montecreto;
per l'annullamento
dell’ordinanza n.1 del 14 febbraio 2006, prot.n.450, emessa dal Comune di Montecreto, e notificata alla ricorrente in data 28 febbraio 2006, nonché di qualsiasi altro atto presupposto, successivo e/o conseguente;
per l’annullamento previa sospensione (motivi aggiunti ex art.1 L.205/00)
dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n.8 del 12 aprile 2006, emessa dal Comune di Montecreto e notificata alla ricorrente in data 21 aprile 2006, nonché di qualsiasi altro atto presupposto e/o conseguente;
per l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti per l’effetto dei provvedimenti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2010 il dott. B L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha realizzato due strutture, una con basamento in muratura e copertura a due falde ( ml 1.90 x ml 0.80 e ml 2.20 di altezza al colmo) ad uso forno e barbecue;l’altra in legno, su basamento di calcestruzzo, ad uso “ricovero attrezzi” con base di ml 2.90 x 3.80 (mq 11,02), con copertura a due falde ed altezza di ml 2.75 al colmo.
Con ordinanza n. 1/2006 il comune intimato ha ordinato la sospensione dei lavori (provvedimento impugnato col ricorso principale) e poi, con ordinanza n. 8/2006, ha ordinato la demolizione delle opere (ricorso per motivi aggiunti).
Dal ricorso emerge che in data 24.5.2006 è stata presentata istanza di DIA in sanatoria per le opere oggetto dei provvedimenti impugnati.
In relazione a quanto sopra il presente giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come si è già espressa la giurisprudenza la presentazione dell'istanza di sanatoria rende improcedibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio, in quanto per effetto della nuova domanda il provvedimento repressivo adottato in precedenza perde di efficacia dovendo essere sostituito o dal provvedimento di sanatoria o, in caso di diniego, da un nuovo provvedimento sanzionatorio, per cui l'interesse all'impugnazione si trasferirà contro tali atti (cfr. TAR Bologna, Sez. II, 5 aprile 2006 n. 359 e 1 febbraio 2006 n. 121;TAR Veneto, Sez. II, 7 aprile 2006 n. 895;TAR Napoli, Sez. IV, 9 maggio 2005 n. 5672).
Deve essere respinta l’istanza di risarcimento del danno, sia per la sua genericità, sia perché l’ordinanza di demolizione è stata sospesa da questo Tribunale con ordinanza n. 451/2006.
Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.