TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-10-09, n. 202400655
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Testo completo
Pubblicato il 09/10/2024
N. 00655/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Arge s.r.l. con socio unico, rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, piazza del Portello n. 1/2 Sc. B;
contro
la Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, rappresentata e difesa dagli avvocati L B e F M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero della Cultura, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n. 901/23 SB/pf del Consiglio Direttivo di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, che ha ritenuto la proposta di Arge s.r.l. non adeguata alle attività e alle future linee strategiche di Palazzo Ducale, e pertanto ha deliberato di non procedere all’assegnazione del bando 13.6.2023 per l’affidamento in subconcessione ex art. 115 D. Lgs. n. 42/2004 del comparto delle Terrazze.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società ARGE s.r.l. con socio unico espone: - che dal 2000 ha in subconcessione dalla Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura (concessionaria del Comune di Genova, proprietario dell’immobile), con scadenza 31/12/23, il compendio immobiliare ad uso ristorante “Terrazze del Ducale”, dove svolge attività di ristorazione ed allestimento di eventi culturali; - che la società ha partecipato alla gara indetta dalla Fondazione, con bando 13.6.2023 (reiterato a seguito di una prima gara andata deserta), per l’affidamento in subconcessione ex art. 115 D. Lgs. n. 42/2004 del comparto delle Terrazze, “attualmente ad uso ristorante, implementato con la possibilità di utilizzo della terrazza all'aperto, del locale detto piccolo teatro e dei locali attualmente occupati dagli uffici di direzione, al fine di dare la possibilità di costruire una offerta più articolata e sostenibile con ulteriori funzioni rispetto alla sola destinazione di ristorazione, ma pur sempre in linea con le attività della Fondazione” ; - che, a mente del bando, “Il servizio oggetto della presente procedura è inquadrabile tra i servizi di ristorazione ed è affidato mediante subconcessione di servizi, in coerenza con le previsioni degli artt. 115 e 117 d.lgs. 42/04” ; - che il bando specificava i contenuti dell’offerta tecnica (relazione composta da tre sezioni concernenti: 1. il progetto per l'organizzazione e la gestione del servizio; 2. il progetto di allestimento degli spazi; 3. il profilo di immagine e comunicazione), con i relativi punteggi, senza prevedere un punteggio minimo ai fini della assegnazione della subconcessione; - che la sua offerta, compilata secondo le prescrizioni del bando, concerneva solo il comparto delle Terrazze con la possibilità di utilizzo della terrazza all'aperto, senza il locale detto “piccolo teatro” ed i locali attualmente occupati dagli uffici di direzione; - che alla gara non partecipavano altri operatori economici.
Impugna il provvedimento prot. 901/23, comunicato via pec il 19.9.23, con cui la Fondazione ha comunicato che “il Consiglio direttivo, valutata la regolarità dell’offerta ed esaminato il progetto tecnico presentato, ha ritenuto – dopo attenta disamina – la vostra proposta non adeguata alle attività e alle future linee strategiche di Palazzo Ducale e pertanto ha deliberato di non procedere all’assegnazione del bando.”
Svolta una premessa circa il rito ordinario applicabile in luogo del rito appalti (trattandosi di una sub-concessione di bene pubblico ad uso ristorante, ex artt.115 e 117 D. Lgs. 42\2004), a sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 3 L. 241/1990 per omessa o apparente motivazione; violazione e/o falsa applicazione di legge ex L. 241/1990 per difetto di istruttoria; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Posto che il provvedimento dà atto della regolarità dell’offerta, e che il progetto tecnico era dettagliato secondo le tre sezioni richieste dal bando, la motivazione sarebbe meramente apparente, non essendo dato di comprendere quale parte del progetto tecnico e per quali ragioni la proposta non sarebbe adeguata alle attività di Palazzo Ducale.
Generico ed improprio sarebbe anche il richiamo a non meglio precisate linee strategiche, per giunta “future”, non esplicitate nel bando.
La circostanza che nel bando la Fondazione si sia riservata la facoltà di non assegnare la gara sarebbe irrilevante, in quanto tale facoltà non potrebbe essere esercitata arbitrariamente, ma sarebbe comunque soggetta ai canoni di istruttoria, congrua motivazione, correttezza, buona fede, buon andamento ed imparzialità
2. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara