TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-01-13, n. 202200333
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Testo completo
Pubblicato il 13/01/2022
N. 00333/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07771/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7771 del 2011, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F C e F V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C in Roma, via G. Cerbara, 64;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale della Guardia di Finanza - Guardia di Finanza - Comando Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione -OMISSIS-del giorno -OMISSIS-adottata dal Comandante del -OMISSIS-, con cui è stata comminata al ricorrente la sanzione del “rimprovero”, nonché per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-, notificato in data 12.9.2011, con il quale la Guardia di Finanza-Comando Regionale Lazio ha respinto il ricorso gerarchico presentato dall’odierno ricorrente avverso la predetta sanzione disciplinare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 dicembre 2021 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, ufficiale superiore del Corpo della Guardia di Finanza è stato colpito dalla sanzione disciplinare del rimprovero per i fatti oggetto di procedimento penale attivato nei suoi confronti e successivamente archiviato.
Avverso tale determinazione disciplinare lo stesso ha presentato ricorso gerarchico.
La p.a. ha respinto il ricorso.
L’ufficiale ha, quindi, proposto ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare, affidata a cinque motivi di gravame.
Il Collegio, alla camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011, con ordinanza n. 3960/2011, ha respinto l’istanza cautelare.
Alla udienza di smaltimento del giorno 10 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con il primo motivo di ricorso la parte ha eccepito l’intempestività del procedimento disciplinare.
Riferisce il ricorrente che il procedimento penale che lo ha visto coinvolto si è definito con il decreto di archiviazione del giorno 14 ottobre 2010.
Anche il Comandante del -OMISSIS-, titolare dell’azione disciplinare nei confronti del ricorrente, conveniva per l’archiviazione dell’azione disciplinare principiata dalla vicenda scrutinata in sede penale.
La proposta era, quindi, accolta dai superiori gerarchici e, segnatamente, dal Comandante