TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-11-18, n. 200902743

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-11-18, n. 200902743
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200902743
Data del deposito : 18 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00654/2007 REG.RIC.

N. 02743/2009 REG.SEN.

N. 00654/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 654 del 2007, proposto da:
Del Medico Costruzioni &
C. S.a.s. di del Medico G, rappresentata e difesa
dall'avv. A L, con domicilio eletto presso A L in Bari, p.zza Umberto I, 54;

contro

Comune di Triggiano, rappresentato e difeso dall'avv. F G L G, con domicilio eletto presso F G L G in Bari, via Abate Gimma, 94;

nei confronti di

Valentina Coop.Edil. a r.l., Laura Società Cooperativa Edilizia a r.l., Prudenza Società Cooperativa Edilizia a. r.l., Garofano Società Cooperativa Edilizia a r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco D'Autilia, con domicilio eletto presso Gianfranco D'Autilia in Bari, p.zza A.Moro,34;

Rinascita Società Cooperativa Edilizia a r.l.,

per la condanna

al pagamento in favore della ricorrente delle somme corrispondenti all’ingiustificato arricchimento conseguito in suo danno dal comune di Triggiano e dalle società cooperative evocate in giudizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Valentina Coop.Edil. a r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Laura Società Cooperativa Edilizia a r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prudenza Società Cooperativa Edilizia a r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Garofano Società Cooperativa Edilizia a r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2009 il dott. A U e uditi per le parti i difensori A L e F G L G;
l'avv. Nino Matassa, su delega dell'avv. Gianfranco D'Autilia è presente nelle preliminari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 27.4.2007, la società in epigrafe ha domandato la condanna delle controparti al pagamento, a titolo d'ingiustificato arricchimento, della somma di euro 447.256,00 o di quella che dovesse risultare in corso in causa.

Premette la ricorrente:

- di essere la proprietaria di aree in Triggiano, comprese nella lottizzazione di una maglia in località "S. Lorenzo", al cui interno è stata prevista la destinazione di mc. 24.987,30 di suolo ad edilizia residenziale pubblica;

- la volumetria dei terreni destinati all'edilizia residenziale pubblica fu determinata sulla scorta dell'indice di fabbricabilità territoriale (4,46 mc./mq.), anziché in base all'indice di fabbricabilità fondiaria (2,16 mc./mq.), e ciò permise al Comune ed alle Cooperative assegnatarie di ridurre a mq. 5592 l'estensione delle aree espropriate, che sarebbe stata superiore (perché pari a mq. 11.568) se si fosse adottato il secondo dei due indici in parola, prescritto, invece, per gli interventi di edilizia privata;

- si è favorito così un minor costo di acquisto delle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica, in danno dei lottizzanti che avrebbero conseguito un'indennità maggiore se i loro terreni fossero stati espropriati fino alla concorrenza di mq. 11.568 secondo l'indice di fabbricabilità fondiaria.

- in conseguenza di ciò, il Comune e le Cooperative si sono indebitamente arricchiti in danno dei lottizzanti, avendo questi conseguito un'indennità minore della somma loro spettante se le cooperative avessero dovuto espropriare i terreni occorrenti per l'attuazione degli standard urbanistici da osservarsi nell'ambito nel pdl.

2. - La domanda non può essere accolta.

2.1. - Come riferisce la ricorrente, con atto n. 8/1996, il Consiglio comunale di Triggiano adottò la variante del piano di lottizzazione della maglia ricadente in zona di nuova espansione C/1 in località S. Lorenzo, prevedendo che, al suo interno, parte dei suoli fosse destinata all'edilizia economica e popolare;
con deliberazione n. 216/1998, la Giunta municipale di Triggiano trasferì, quindi, in proprietà alle cooperative, che ne avevano fatta richiesta, i suoli a ciascuna assegnati.

In memoria, l'amministrazione comunale fa menzione di una precedente pronuncia, che, resa da questo Tribunale (n. 4648/2002) nei confronti del Comune di Triggiano, dà atto che, con deliberazione n. 67 del 18.11.1997, al punto 4, nell'approvare in via definitiva detto piano di lottizzazione, il Consiglio comunale individuò i volumi da destinare ad edilizia economica e popolare "per complessivi mc 24.199,90 (pari al 40% del volume residenziale)".

Tanto premesso, va rammentato che presupposto indefettibile, perché possa esperirsi l'azione di cui all'art. 2041 c.c., e che si sia verificato l'arricchimento di una parte e una correlata diminuzione patrimoniale a danno dell'altra ed entrambi non siano sorretti da una specifica giustificazione giuridica.

Da quest'ultima precisazione deriva che se l'arricchimento sia, invece, la conseguenza di un rapporto o di un contratto, non si può ritenere che la causa dell'arricchimento manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il rapporto o il contratto mantengano la loro efficacia obbligatoria (cfr .Cass. 8 ottobre 1990, n. 9859).

Pertanto, deve escludersi che l'impoverimento, del quale la società ricorrente reclama l'indennizzo perché il Peep non è stato dimensionato in maniera appropriata, fosse privo di causa trovando la sua ragione nelle sopra ricordate deliberazioni, che, espressione della potestà pubblicistica spettante al Comune in materia urbanistica, costituiscono altrettanti titoli atti a dare giuridico fondamento alla rappresentata locupletazione.

2.2. - Inoltre, se ritenevano di avere sofferto un danno ingiusto a seguito di detti provvedimenti, i proprietari dei suoli lottizzati avrebbero potuto gravarli utilizzando i rimedi giudiziali apprestati dall'ordinamento a tutela delle posizioni giuridiche soggettive lese da atti dell'autorità amministrativa.

3. - L'azione esercitata da parte ricorrente è, perciò, inammissibile per carenza dei presupposti ex art. 2041 c.c. e improponibile ex art. 2042 c.c. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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