TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-07-21, n. 202300277
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Testo completo
Pubblicato il 21/07/2023
N. 00277/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2022, proposto da
MA VE, AM LLET, ON DA ZZ, AN VE, GI LA EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Di Sciascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Guardiagrele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosella Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento
previa concessione di misura collegiale cautelare
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 ottobre 2022 avente ad oggetto “Sentenza TAR Abruzzo, sez. di RA n. 325 del 29.07.2022 – riesame della delibera di c.c. n. 44 del 30/07/2021” (doc. 1) pubblicata sull'albo pretorio in data 4 novembre 2022 e di tutti gli atti, dei verbali, dei documenti e di ogni altro atto presupposto, prodromico, conseguenziale anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Guardiagrele e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2023 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avvocati Alessandro Di Sciascio per la parte ricorrente e l'avvocato Rosella Ferrara per il Comune di Guardiagrele;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con ricorso iscritto al n.369/2021 i ricorrenti, quali cittadini residenti nel Comune di Guardiagrele, ex amministratori ed attuali Consiglieri in carica, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento le deliberazioni C.C. n.n. 43 e 44 del 30 luglio 2021 relative alla dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente comunale ex art. 246 d.lgs. n. 267/2000, la nota del responsabile del servizio finanziario n. 15807 del 2021, la relazione dell’organo di revisione contabile del 27.07.2021 e del 7.07.2021, le deliberazioni G.M. n.n. 109 e 110 del 28 giugno 2021 di accertamento di un disavanzo di amministrazione per €3.390.015,81, le determinazioni n.18/2021 del Settore Polizia Municipale, n.116/2021 del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, e n. 591/2021 del Settore Affari generali e Finanziari;
- con la sentenza 325 del 2022, questo Tribunale, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune intimato (rilevando che nel giudizio era oggetto di gravame la delibera con cui il Comune di Guardiagrele ha dichiarato il dissesto finanziario dell’ente che risulta adottata spontaneamente al di fuori dell’iter procedimentale proprio del potere di controllo demandato alla Corte dei Conti), ha accolto il ricorso “ ai soli fini del riesame della motivazione relativa al mancato ricorso al piano di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000 ”;
- tale decisione è stata assunta sulla base di tali considerazioni “… come emerge sovrapponendo l’art. 243-bis co. 1 e l’art. 244 cit., il presupposto condiviso di entrambe le procedure consiste nell’impossibilità di ripianare “validamente” lo squilibrio evidenziatosi con le modalità di cui agli articoli 193 e 194 cit. ed entro il fisiologico arco temporale del bilancio di previsione (art. 162 d.lgs. cit.), con una manovra correttiva (“piano di rientro”) di durata triennale ed in ogni caso non oltre la durata della consiliatura (art. 188 co. 1). La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o pre-dissesto, non concorsuale che prevede l’integrale copertura del debito pregresso a carico del bilancio dell’Ente locale e senza separazione del bilancio, oltre alla regolare approvazione del bilancio di previsione e dell’ultimo rendiconto nei termini di legge, presuppone lo “stato” di insolvenza giuridico-finanziaria. Il ricorso a tale misura è tuttavia ammesso solo nel caso in cui le esigenze di illiquidità, unitamente alla complessiva massa passiva da ripianare, non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili, ragionevolmente, nell’orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell’articolo 243-bis, comma 6, del d.lgs n.267 cit. (Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 16/2012/INPR)… La Corte dei conti sez. regionale per la Calabria, con deliberazione n. 11/2014, ha … specificato che l’alternatività non si può spingere a ritenere il piano in questione un mezzo sostitutivo alla dichiarazione di dissesto ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n.267 cit. poiché in determinate circostanze il dissesto è l’unico rimedio esperibile. Sul piano procedurale, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è misura meno gravosa del dissesto in situazioni di grave crisi finanziaria laddove permette di non rompere l’unità del bilancio e di favorire il recupero dell’Amministrazione rispetto alla comunità amministrata. Il dissesto rimane la misura ultima e residuale, tant’è che è prevista l’immissione automatica nella stessa nei casi di “fallimento” della procedura di riequilibrio, ai sensi dell’art. 243-quater del Tuel 267/2000, rimanendo il parametro