TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2013-09-06, n. 201301843

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2013-09-06, n. 201301843
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201301843
Data del deposito : 6 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00572/2013 REG.RIC.

N. 01843/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00572/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2013, proposto da:
R B, rappresentata e difesa dall'avv. F M, presso lo studio del quale elegge domicilio, in Salerno, via G. Lanzalone, n. 3;

contro

Comune di Padula, in persona del sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento

1.- della nota prot. n.1966 del 27 febbraio 2013, notificata il 5 marzo successivo, con il quale il Comune di Padula ha comunicato alla ricorrente il verbale n. 15 dell’11 luglio 2006 di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 3/2006 ed il verbale n. 3 del 15 febbraio 2013 di contestazione di persistenza del fabbricato insistente sul terreno sito in via Inselicata, le ha annunciato l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere in questione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.p.r. n. 380 del 2001;

2.- del citato verbale di inottemperanza n. 15 del 15 luglio 2006, notificato il 5 marzo 2013, con il quale il comune di Padula ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 3 del 16 marzo 2006;

3.- del citato verbale del 15 febbraio 2013, notificato il 5 marzo, con il quale il comune di Padula ha accertato la persistenza del fabbricato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che:

- gli atti impugnati assumono come loro presupposto l’ordinanza di demolizione n. 3 del 16 marzo 2006;

- l’efficacia della predetta ordinanza è venuta meno per effetto della proposizione da parte della ricorrente della domanda di sanatoria del 16 maggio 2006;

- sebbene l’accertamento di conformità è stato rigettato, con provvedimento prot. n. 8228 del 3 luglio 2006, è necessaria in ogni caso una nuova azione amministrativa di tipo sanzionatorio, fondamentalmente allo scopo di assegnare all’interessata un nuovo termine per adempiere spontaneamente all’ordine di demolizione (Tar Campania, Napoli, sez. VII, 8 luglio 2011, n. 3650);

- pertanto è illegittima la sanzione dell’acquisizione gratuita al proprio patrimonio delle opere acquisite, sulla base della mera comunicazione di cui alla nota prot. n. 1966/2013, conseguente al verbale di constatazione di persistenza del fabbricato del 15 febbraio 2013, col quale è stato rilevata anche l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione comunale.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

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