TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2024-04-15, n. 202402505

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2024-04-15, n. 202402505
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202402505
Data del deposito : 15 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2024

N. 02505/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00851/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della ditta omonima, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

A)per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del Decreto SG/29/11/2023 n.°1350 del 29/11/2023, a seguito della inchiesta effettuata dalla Guardia di Finanza di Giugliano in Campania in virtù del Bonus Cultura 18app;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, in particolare, ove e per quanto possa occorrere, della raccomandata Protocollo n.° 1350 del 29/11/2023.

B)per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 7/3/2024:

dei medesimi atti sub A)



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 22.1.2024, -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il Decreto SG/29/11/2023 n.°1350 del 29/11/2023 adottato dal Ministero della Cultura, a seguito della inchiesta effettuata dalla Guardia di Finanza di Giugliano in Campania, che ha inibito al ricorrente l’accettazione dei buoni Cultura 18app su disposizione dalla guardia di Finanza a seguito degli illeciti della disciplina prevista dal D.P.C.M. del 15/09/2016 n.°187 e dal successivo D.M. n.°177/2019.

In fatto, dopo aver riprodotto per intero il contenuto del decreto (che si conclude con la revoca delle credenziali di accesso alla piattaforma "18app" attribuite alla Ditta individuale -OMISSIS- -OMISSIS- (p. IVA: -OMISSIS-), lo ha censurato per plurime violazioni di legge e eccesso di potere.

Con un primo motivo ha prospettato il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria, posto che il provvedimento sarebbe stato adottato esclusivamente sulla base di verbali della Guardia di Finanza di Giugliano, nonché sulla base di fatti di reato che, a detta del ricorrente, sarebbe stato archiviato o derubricato a sanzione amministrativa, che si sarebbe prescritta.

Ha poi contestato le risultanze dell’attività di accertamento della Guardia di Finanza (al punto da metterne in discussione la stessa veridicità di quanto in essi riportato)

Con un secondo motivo ha contestato la violazione dell’art. 10 bis l. 241/90 e difetto di motivazione, per mancata comunicazione all’esercente dei verbali della Guardia di Finanza.

2. Si è costituito il Ministero della Cultura, evidenziando, in via preliminare, che l’odierno ricorrente aveva proposto ricorso anche verso il prodromico provvedimento di sospensione (Decreto MIC/ MIC_ DG_BI_STAFF/24/10/2023/0019940P del 10/11/2023) iscritto con RG 293/2024, che questa Sezione ha deciso con ordinanza n. 232 del 31.1.2024, rilevando la non favorevole prognosi del ricorso considerati i “ documentati accertamenti della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania, di cui alla nota prot. n. 555186 del 13/10/2023 , e la prevalenza dell’interesse pubblico sotteso (tutela dell’erogazione di risorse pubbliche);
la Sezione ha altresì rilevato che “nella comparazione tra opposti interessi, l’importo fatturato ed effettivamente non rimborsato, perché oggetto di sospensione cautelare, è notevolmente inferiore al maggior importo complessivamente liquidato al ricorrente, ammontante a complessivi 1.139.646,15 €.( cfr. nota del Ministero della cultura del 5.12.2023 ed integrazione Guardia di Finanza di Giugliano di cui alla nota del 17.1.2024) ...”.

2.1. Ha altresì rilevato che con nel presente giudizio parte attrice impugna il successivo e consequenziale provvedimento di revoca delle credenziali di accesso alla piattaforma “18app”, riproponendo le medesime censure già vagliate e motivatamente disattese nella fase cautelare del parallelo giudizio.

2.2. Pregiudizialmente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, essendovi una revoca quale conseguenza di un inadempimento del concessionario/titolare delle credenziali

2.3. Nel merito ha confutato le argomentazioni del ricorrente.

3. Il 7.3.2024 il 5ricorrente ha depositato una memoria integrativa / motivi aggiunti allegando ulteriori verbali tra quelli effettuati dalla Guardia di Finanza.

4. Alla camera di consiglio del 9.4.2024, previo avviso di possibile sentenza breve, la causa è passata in decisione.

5. Va preliminarmente inquadrato il contesto normativo di riferimento.

Il c.d. “Bonus Cultura 18app” è stato introdotto, in un primo momento, dall’art. 1, co. 979 della l. n. 208/15, il quale ha demandato ad un successivo D.P.C.M. la disciplina di dettaglio, per essere poi definitivamente stabilizzato dall’art. 1, co. 357 della l. n. 234/21.

Successivamente, è stato adottato dapprima il D.P.C.M. n. 187/2016 e, successivamente, il D.M. n. 177/2019 e il D.M. n. 184/22.

Orbene, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. n. 187/2016 s.m.i., per la realizzazione dell’iniziativa, il Ministero della Cultura si avvale, fra gli altri, di SOGEI S.p.A. – Società generale d’informatica S.p.A., per quanto concerne le attività di progettazione e gestione della piattaforma web dedicata “www.18app.italia.it”, e di CONSAP S.p.A. – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., per le attività di liquidazione dei buoni spesa validati dagli esercenti aderenti all’iniziativa.

La Carta elettronica, del valore nominale di 500,00 €, è realizzata in forma di applicazione informatica ed è utilizzabile dai beneficiari attraverso la generazione di buoni nominativi, spendibili presso le strutture, imprese ed esercizi commerciali, registrati quali esercenti accreditati sulla suddetta piattaforma.

L’avvenuta registrazione implica l’obbligo, da parte degli esercenti accreditati, di accettare i buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. n. 187/2016;
in particolare, ai sensi dell’art. 7, comma 2, la registrazione prevede, fra l’altro, “(...) la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e dall’articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016. L’avvenuta registrazione implica l’obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto”.

Tale obbligo è inoltre ribadito nelle condizioni d’uso del servizio che gli esercenti devono accettare ai fini della registrazione.

Ai sensi dell’art. 9 del decreto, il Ministero della Cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni del decreto, “alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente”.

6. Nel caso oggetto del presente giudizio, al ricorrente sono state revocate le credenziali di accesso ai sensi dell’art. 21 quiquieis l. 241/90;
in precedenza la ditta aveva ricevuto l’accreditamento ma, come riportato nel provvedimento impugnato, con nota prot. n. 0555186/2023 del 13.10.2023, la Guardia di -Finanza, Gruppo Giugliano in Campania, ha trasmesso al Ministero la relazione sugli esiti delle indagini poste in essere nei confronti della Ditta individuale -OMISSIS- -OMISSIS-, dalle quali è emerso che, negli anni 2016, 2017 e 2018, il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità dell'omonima ditta, ha proceduto all'indebita validazione di buoni cultura 18app, per un valore complessivo di Euro 265.000,00, mediante fittizie cessioni di libri, "consegnando denaro contante ai titolari e/o possessori dei buoni cultura".

Nella detta nota si dà conto dell'attività di indagine tecnica e documentale compiuta dalla Guardia di Finanza, attraverso l'acquisizione di documentazione dalla Sogei S.p.A., escussioni testimoniali dei beneficiari dei buoni, accertamenti bancari, acquisizione di documentazione fiscale della cartoleria -OMISSIS- -OMISSIS-, indagine all’esito della quale è stato instaurato il procedimento penale 1981/19 R.G.N.R. mod. 21 per il reato di cui all'art. 640, comma 2 c.p., poi derubricati ad illeciti amministrativi ex art. 316ter, comma 2 c.p., inoltrando la richiesta di archiviazione al G.I.P. del Tribunale Napoli Nord, e disponendo, tra l'altro, di procedere in via amministrativa ex art. 3 l 6ter, comma 3 c.p..

7. Ciò detto, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Nel caso in esame infatti la sanzione della revoca delle credenziali è stata comminata in applicazione dell’art. 9 del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi