TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-06-09, n. 202006267
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Testo completo
Pubblicato il 09/06/2020
N. 06267/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01352/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2011, proposto da
Soc Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato O G, con domicilio eletto presso lo studio legale Pace in Roma, piazza delle Muse, 8, come da procura in atti;
contro
Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Futuro e Libertà per L'Italia, Udc Unione dei Democratici Cristiani di Centro non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
delibera 243/10/csp recante i criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 maggio 2020 il consigliere Achille Sinatra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 1° febbraio 2011 e depositato il successivo giorno 14, l’emittente televisiva Sky Italia ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione della Commissione Servizi e Prodotti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 243/10/CSP, con la quale assume essere stati fissati i criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali, che –secondo la prospettazione della ricorrente- “individua i criteri ai quali si atterrà, d’ora in avanti, l’Autorità per valutare il (e vigilare sul) rispetto del “pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”, sia per i periodi non elettorali-referendari che per i periodo elettorali-referendari.
2. – La ricorrente evidenzia come l’art. 1 della delibera in questione individui i telegiornali come suscettibili di monitoraggio e di autonoma considerazione sotto