TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-12-28, n. 201712726
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Pubblicato il 28/12/2017
N. 12726/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05664/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5664 del 2003, proposto da:
B A, rappresentato e difeso dall'avvocato M S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci, 24;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso principale:
- della determinazione 26 maggio 2003, n. 168841/2-2IS, notificata in data 28 maggio 2003, con la quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla frequenza del 7° Corso biennale allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
per quanto riguarda il I ricorso per motivi aggiunti:
- della determinazione 26 maggio 2003, n. 168841/2-2IS, notificata in data 28 maggio 2003, con la quale il Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare ha disposto l'esclusione del sig. B dalla frequenza del 7° Corso biennale allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;nonché di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, in particolare:
- della previsione contenuta nell'art. 2, terzo comma, del bando di concorso di cui al decreto del Ministero della difesa 2 luglio 2001, n. 23/R per l'ammissione al 7° Corso biennale allievi marescialli nel ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri 2002-2004, nella parte in cui prevede l'automatica esclusione dei vincitori di concorso che si trovino nella condizione di imputati per delitti non colposi;
per quanto riguarda il II ricorso per motivi aggiunti:
- della determinazione 11 giugno 2003, n. 325816/M1-4 , notificata in data 1 dicembre 2003, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto "il trasferimento per servizio del carabiniere B dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei carabinieri al Comando della Regione Carabinieri Toscana", nonché di ogni altro atto a quelli suindicati comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2017 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 3 giugno 2003 e depositato il successivo 6 giugno, il sig. A B ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione 26 maggio 2003 con la quale il Ministero della difesa ha disposto la sua esclusione dalla frequenza del 7° corso biennale allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
2. Il ricorrente espone in fatto di aver presentato, in data 23 luglio 2001, domanda di partecipazione al concorso per esami e titoli bandito con decreto 2 luglio 2001, n. 23/R per l'ammissione al 7° corso biennale allievi marescialli nel ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri 2002-2004.
Risultato idoneo è stato ammesso a partecipare al predetto corso ed ha frequentato con profitto il primo anno, superando regolarmente tutti gli esami.
Sicché, con la gravata determinazione il Ministero della Difesa, ha disposto la sua esclusione dalla frequenza del secondo anno del corso " ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, del relativo bando, poiché alla data di effettivo incorporamento si trovava nella condizione di imputato per delitto non colposo ".
Si trattava in particolare della imputazione di falso (decreto penale di condanna notificato il 10 aprile 2003 poi opposto dal sig. B) perché nell'anno 2000, in occasione del concorso per la ferma quadriennale nell'Arma dei Carabinieri, il sig. B aveva rilasciato la dichiarazione ai sensi dell'art. 1, legge 15 maggio 1997, n. 127, di "non aver riportato sanzioni disciplinari" nel corso del servizio di leva militare negli anni 1994/1995, nonostante in quel periodo fosse stato oggetto di alcune "consegne semplici", ossia punizioni di lieve entità consistenti nella privazione della libera uscita dalla caserma, che per altro non figuravano nel foglio matricolare rilasciato all'interessato bensì solo nel c.d. Terzo foglio riservato alla Amministrazione.
3. Con unico motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto, avverso la determinazione impugnata: violazione, per errata applicazione, dell’art. 15, d. lgs. 12 maggio 1995, n. 198;violazione, per errata applicazione, dell’art. 2 del bando di concorso;violazione dell’art. 7, l. n. 241 /1990;eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, difetto e/o incongruità della motivazione, travisamento dei fatti, in quanto al momento della domanda e al momento dell'effettivo incorporamento non sarebbe stato a conoscenza del motivo di esclusione.
4. Con motivi aggiunti del 10 giugno 2003 ha, quindi, esteso l’impugnazione alla clausola di cui all’art. 2, comma 3, del bando di concorso per eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento ed illogicità.
5. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione depositando in giudizio la documentazione del procedimento di cui in causa.
6. All’esito della camera di consiglio del 16 giugno 2003, con ordinanza cautelare n. 2903/2003, è stata accolta la domanda cautelare proposta con conseguente ammissione del ricorrente, con riserva, alla frequenza del corso.
7. Il Consiglio di Stato con ordinanza della IV Sezione 24 settembre 2003, n. 4108 ha accolto l’appello proposto dall’amministrazione, respingendo, dunque, definitivamente l'istanza cautelare.
8. Con ricorso per motivi aggiunti del 30 gennaio 2014, il ricorrente ha infine impugnato la determinazione dell’11 giugno 2003 con cui il Comando Generale dei Carabinieri ha disposto il suo trasferimento dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri - Battaglione Velletri al Comando della Regione Carabinieri Toscana, sancendone l'esclusione definitiva dal corso, per illegittimità derivata.
9. Con ordinanza 17 febbraio 2004 n. 976, all'esito della camera di consiglio del 16 febbraio 2004, la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta con i suddetti motivi aggiunti.
10. Nel frattempo, con sentenza del Tribunale di Roma n. 26352/2004 emessa il 7 dicembre 2004, divenuta irrevocabile il 12 marzo 2005, il sig. B è stato assolto dal reato di falso contestatogli perché "il fatto non costituisce reato" atteso che "l'imputato non era consapevole di dire il falso".
11. Con decreto n. 9055/2014 è stata dichiarata la perenzione del ricorso, poi revocato, a seguito di dichiarazione di interesse al ricorso presentata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’all. 3 al d. lgs. n. 104/2010, con decreto n. 224/2016.
12. Avendo conseguito il grado di Maresciallo solo nel 2010 a differenza degli altri allievi ammessi al corso di cui in causa che il medesimo grado hanno conseguito nel 2004, il ricorrente ha manifestato il suo perdurante interesse alla declaratoria di illegittimità dei gravati atti ai fini risarcitori.
13. Alla pubblica udienza del 17 novembre 2017 la causa è passata, infine, in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 15, comma 2, d. lgs. 12 maggio 1995, n. 198 “ Attuazione dell'art. 3 della l. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri ”, regolante l’ammissione al corso biennale, statuisce espressamente che possono partecipare al concorso coloro che, tra l’altro, “ 7) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni ”.
Il successivo comma 3 statuisce, inoltre che “ I suddetti requisiti, esclusi quelli di cui al comma 2, lettera a), punto 3 e lettera b), punto 3, devono essere posseduti fino alla data dell'effettivo incorporamento. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi. ”
Il bando di concorso recependo, dunque, del tutto legittimamente, il disposto legislativo, ha previsto all’art. 2, comma 1, che possono partecipare al concorso:
“ a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari nonché gli ufficiali di complemento dell’Arma, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
(…)
- non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo (…). ”
Il successivo comma 3, sempre recependo il dettato normativo, ha stabilito che “ i requisiti suindicati, fatta eccezione per l’età, debbono essere posseduti fino alla data di effettivo incorporamento . Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l’esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 7 ”.
Emerge con tutta evidenza che alla data di effettivo incorporamento, ovvero al 30 settembre 2002, data di inizio del corso, l’odierno ricorrente fosse stato già destinatario del decreto penale di condanna emesso, in data 27 marzo 2002, dal GIP del Tribunale di Roma per il reato di cui agli artt. 3, l. 15 maggio 1997, n. 127 e 496 c.p., rivestendo dunque, necessariamente, a quella data la veste di imputato per delitto non colposo ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 2, c.p.p., secondo cui, giova precisare, assume la qualità di imputato la persona “ alla quale è attribuito il reato nella richiesta (…) di decreto penale di condanna ” e conserva la qualità di imputato in ogni stato e grado del processo sino a che sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
Pertanto, legittimamente, la resistente amministrazione ha proceduto, in applicazione della lex specialis di gara nonché delle richiamate norme di legge, all’esclusione del sig. B dal concorso per cui è causa;atto, quest’ultimo, di natura vincolata per il quale la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non comporta annullabilità, anche ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
2. La sentenza di assoluzione con formula piena, intervenuta successivamente all’emissione dei gravati provvedimenti, in data 7 dicembre 2004, passata in giudicato, non può inficiare la legittimità degli stessi in quanto mero fatto sopravvenuto che potrà, semmai, rilevare in via amministrativa ove il ricorrente intendesse sollecitare un intervento della resistente amministrazione in sede di riesame.
3. Per quanto sopra esposto, il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
4. La peculiare vicenda oggetto del presente giudizio giustifica, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.