TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-12-28, n. 201712726
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2017
N. 12726/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05664/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5664 del 2003, proposto da:
B A, rappresentato e difeso dall'avvocato M S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci, 24;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso principale:
- della determinazione 26 maggio 2003, n. 168841/2-2IS, notificata in data 28 maggio 2003, con la quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla frequenza del 7° Corso biennale allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
per quanto riguarda il I ricorso per motivi aggiunti:
- della determinazione 26 maggio 2003, n. 168841/2-2IS, notificata in data 28 maggio 2003, con la quale il Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare ha disposto l'esclusione del sig. B dalla frequenza del 7° Corso biennale allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri; nonché di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, in particolare:
- della previsione contenuta nell'art. 2, terzo comma, del bando di concorso di cui al decreto del Ministero della difesa 2 luglio 2001, n. 23/R per l'ammissione al 7° Corso biennale allievi marescialli nel ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri 2002-2004, nella parte in cui prevede l'automatica esclusione dei vincitori di concorso che si trovino nella condizione di imputati per delitti non colposi;
per quanto riguarda il II ricorso per motivi aggiunti:
- della determinazione 11 giugno 2003, n. 325816/M1-4 , notificata in data 1 dicembre 2003, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto "il trasferimento per servizio del carabiniere B dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei carabinieri al Comando della Regione Carabinieri Toscana", nonché di ogni altro atto a quelli suindicati comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2017 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 3 giugno 2003 e depositato il successivo 6 giugno, il sig. A B ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione 26 maggio 2003 con la quale il Ministero della difesa ha disposto la sua esclusione dalla frequenza del 7° corso biennale allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
2. Il ricorrente espone in fatto di aver presentato, in data 23 luglio 2001, domanda di partecipazione al concorso per esami e titoli bandito con decreto 2 luglio 2001, n. 23/R per l'ammissione al 7° corso biennale allievi marescialli nel ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri 2002-2004.
Risultato idoneo è stato ammesso a partecipare al predetto corso ed ha frequentato con profitto il primo anno, superando regolarmente tutti gli esami.
Sicché, con