TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2023-09-13, n. 202305792
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Pubblicato il 13/09/2023
N. 05792/2023 REG.PROV.CAU.
N. 11650/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11650 del 2023, proposto da
Societa' Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viterbo, in persona del Sindaco, legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati G T, A A, A R, M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del diniego del rilascio del nulla osta ex art. 19 N.O.I.F. per disputare le competizioni calcistiche della stagione 2023/2024 presso l'Impianto Sportivo Enrico Rocchi di Viterbo, della comunicazione prot. n.84828/2023 del 07.07.2023, della comunicazione prot. n. 86211 dell'11.07.2023, della comunicazione prot. n. 87340/2023 del 13.07.2023, del verbale della seduta del 06.07.2023, di estremi e contenuto ignoto, nonché del diniego di rinnovo o della proroga temporanea della concessione in uso e della gestione dello stadio Enrico Rocchi di cui alla convenzione con scadenza al 31.08.2023, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la nota prot. n.81270 del 30.06.2023, non conosciuta nonché l'“ Avviso esplorativo per manifestazione di interesse all'affidamento in concessione dello stadio comunale ”, approvata con determinazione dirigenziale n.1930 del 28.07.2023 e allegato modulo di partecipazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viterbo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, tenuto conto degli articolati argomenti difensivi dedotti dal Comune resistente, la domanda cautelare non può trovare accoglimento;
Ritenuto, in particolare, che la proroga dell’affidamento dell’impianto sportivo (o il suo rinnovo) non può essere conseguita che per accordo delle parti e quindi in presenza della disponibilità dell’Ente, alle condizioni che dipendono dalla valutazione di interesse pubblico di competenza di quest’ultimo, previa accettazione delle relative clausole d’obbligo (salve modifiche consensuali), condizioni queste che, nella presente fattispecie, non si sono verificate;
Ritenuto che, pertanto, ogni altra questione dedotta è recessiva rispetto al descritto presupposto essenziale, con particolare riguardo all’impugnazione dell’avviso di manifestazione di disponibilità, cui peraltro la stessa ricorrente non ha inteso prendere parte (con conseguente carenza d’interesse);
Ritenuto che la domanda cautelare va pertanto respinta, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite della presente fase di giudizio che si liquidano come in dispositivo;