TAR Firenze, sez. I, sentenza 2017-05-29, n. 201700745
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2017
N. 00745/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01914/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1914 del 2010, proposto da:
NE NT, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Colombini, Antonio Alberto Azzena, domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
RV AM S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato LE Cristallini, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
nei confronti di
CI NI, LE Rapp.RV Cristallini non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria concorsuale , con prot.di riferimento n. 223 in data 26.3.2010 , affissa all’ albo pretorio del Comune di AM , in pari data , con prot. di rinvio n. 15701/PR , relativa alla selezione per l’ assunzione , a tempo indeterminato , di numero 2 impiegati amministrativi , rispettivamente per i settori : multe e cimiteri , da inquadrarsi nella categoria C3 settore amministrativo ,come CCNL per i dipendenti da Imprese pubbliche del settore funerario con mansioni di carattere amministrativo , deliberata dal Consigli di Amministrazione in data 15 marzo 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RV AM S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso – incardinato per trasposizione di ricorso straordinario a seguito di opposizione dell’amministrazione resistente – ha per oggetto il procedimento concorsuale, per cui la deducente ha presentato domanda di partecipazione, per l'assunzione a tempo indeterminato, da parte di RV AM s.p.a. (di seguito solo RV), di due impiegati amministrativi, rispettivamente per i settori multe e cimiteri, categoria di inquadramento C3 settore amministrativo, come da CCNL per i dipendenti da Imprese pubbliche del settore funerario.
In data 24.2.2010 RV comunicava all’interessata l’esclusione dal concorso in quanto ella, sub lettera f ) del curriculum, si era limitata a dichiarare “ di aver maturato esperienza di collaborazione e cooperazione periodica , transitoria , temporanea e non continuata nel/nei periodo/i che corre/ono dall’ anno 1990 a tutt’ oggi …” e, pertanto , la domanda di partecipazione era da ritenersi indeterminata ed incompleta.
Dopo una non perspicua narrazione dei fatti successivi alla comunicazione (ammissione con riserva su istanza dell’interessata e conseguente collocazione finale al secondo posto di graduatoria per possesso di specifico titolo di preferenza, ecc.), la ricorrente deduce i seguenti motivi (LA NUMERAZIONE È DEL RELATORE):
1—“Violazione/i per eccesso di potere per illogicità ed incoerenza manifesta/e, travisamento dei fatti , palese disparità di trattamento con sviamento dello interesse pubblico in ordine alla tipologia del/dei titolo/i , allo stato, valutabile/i e consistente/i nella lunga esperienza maturata , nella molteplice varietà di situazioni pratiche ed aspetti tecnici affrontati dall’attuale ricorrente”. A tal riguardo il motivo rinvia al curriculum vitae ed alla documentazione di supporto prodotta.
2--- - “Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 con eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ed illogicità del giudizio-votazione reso/i a cura dell’ on.leCommissione giudicatrice in ordine alla categoria “ curriculum vitae “ , allo stato , a proposito della/e conoscenza/e linguistica/che ed all’ esperienza maturata dall’ odierna ricorrente , quanto ai molteplici aspetti tecnici affrontati ( doc.ti n. 1 , n. 2 , n. 5 , correnti dal n. 9 al n. 19 e n. 22 fasc. ricorrente ) .In tal senso : Tar Sicilia….)”.
3----“Violazione del disposto di cui all’ art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 per l’ assenza di preventiva individuazione del/dei criterio/i di valutazione della/e prova/e concorsuale/i mancata”.
4--- “Violazione per sviamento di potere delle disposizioni di cui alla L. n. 296//2006 ( Finanziaria 2007 ) ed alla L. n. 244/2007 ( Finanziaria 2008 ) in materia di stabilizzazione del Personale precario”.
Il ricorso si conclude con una lunga istanza istruttoria in relazione a pretese violazioni del diritto d’accesso fatte valere dall’interessata.
Si è costituita in giudizio RV la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, assoluta genericità ed ermeticità dei motivi e difetto di notifica al controinteressato vincitore della graduatoria relativa al settore cimiteri.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 – Il Collegio prima di procedere all’esame motivato delle pur apprezzabili eccezioni di inammissibilità per genericità, indeterminatezza e non perspicuità dei motivi di ricorso, deve esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice, la quale è fondata.
2 – Per la verità, il Consiglio di Stato ha avuto modo di fare il punto sulle diverse interpretazioni ed anche sulle conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte ( Cons. St. sent. n. 6106 del 2012).
In quella decisione si prende atto che le Sezioni Unite, con ordinanza 22 dicembre 2011, n. 28329, relativamente ad una procedura selettiva indetta dalla RAI, avevano raggiunto la conclusione che:
"1) il presupposto fondante la giurisdizione amministrativa è l'esercizio di un potere di stampo pubblicistico, come statuito dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 204/2004 e 191/2006, alla stregua del quale l'art. 7, comma 2, cod. proc. amm. va interpretato;
2) detto potere non può dirsi sussistente in relazione alle procedure di selezione del personale da parte di organismi di diritto pubblico, dovendosi a questo riguardo dare prevalenza alla loro veste formale