TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-06-19, n. 201300465

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-06-19, n. 201300465
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300465
Data del deposito : 19 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00241/2013 REG.RIC.

N. 00465/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00241/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2013, proposto da:
L V, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Questura di Macerata, Ministero dell'Interno;

per

la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. G Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con nota resa a verbale, il difensore di parte ricorrente dichiara essere intervenuta la cessazione della materia del contendere, poiché, nel frattempo, è stato adottato il provvedimento richiesto, chiedendo la conseguente declaratoria di improcedibilità ed insistendo per la refusione delle spese di giudizio.

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.

Le spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, con distrazione del pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, poiché la parte ricorrente risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 25/2013 adottato dalla competente Commissione di questo Tribunale.

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