TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-11-25, n. 202402784
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Testo completo
Pubblicato il 25/11/2024
N. 02784/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01409/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2023, proposto da
L L e S B, rappresentati e difesi dall’avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Val di Zoldo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Belluno, via Cipro n. 13;
per l’annullamento
- del provvedimento a firma del responsabile dell’area tecnica, ricevuto il 26 ottobre 2023, avente ad oggetto “ ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi per opere realizzate in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali su area scoperta ubicata in località Fusine via Camp da Pecol 4/D catastalmente censita al N.C.E.U. alla sezione B del foglio 25 particella 732 subalterno 19 ”;
- del decreto sindacale n. 5 del 31 dicembre 2022 nella parte in cui è stato confermato, tra gli altri, il decreto “ n. 4 del 20/05/2019 di nomina di responsabile di area tecnica e urbanistica posizione organizzativa (P.O.) dal 20/05/2019 con scadenza fine mandato del Sindaco del dipendente Pancotto Francesco ” con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e fino a scadenza del mandato del Sindaco;
- per quanto occorrer possa, del verbale di sopralluogo prot. comunale n. 8807 in data 3 ottobre 2023 e della relazione tecnica istruttoria di accertamento prot. comunale n. 9150 in data 13 ottobre 2023, ad oggi non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ed inerente, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Val di Zoldo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2024 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti sono comproprietari di un immobile sito nel Comune di Val di Zoldo, località Fusine, via Scarzanei, individuato al N.C.E.U. del predetto Comune (Sez. B) al foglio 25, particella 732, subalterno 19.
Con provvedimento del 14 settembre 2023, l’ente locale ha loro comunicato l’avvio del procedimento per l’accertamento di irregolarità edilizie insistenti sul menzionato immobile.
In data 29 settembre 2023 è stato così eseguito un sopralluogo a cura del responsabile dell’area tecnica e di un agente della polizia locale, che poi ha condotto alla notifica, in data 26 ottobre 2023, del provvedimento ove si è dato atto dell’avvenuta realizzazione, in assenza del prescritto titolo abilitativo (SCIA), di due opere: (i) un manufatto in legno ad uso ripostiglio, ancorato stabilmente al suolo tramite fondazione a platea in calcestruzzo sulla corte scoperta del subalterno; (ii) una scala esterna in acciaio con relativo parapetto e cancello di ingresso di collegamento tra la corte posta al piano primo sottostrada ed il piano viabile.
Con il medesimo provvedimento è stato quindi ordinato ai comproprietari dell’immobile la demolizione del solo capanno in legno, ritenendo di dover attendere per il manufatto costituito dalla scala in acciaio l’acquisizione del parere di cui all’art. 37, comma 3, d.P.R. 380/2001.
2. Avverso tale ordinanza e gli altri atti in epigrafe indicati è stato proposto gravame, con ricorso notificato in data 19 dicembre 2023 e depositato in data 22 dicembre 2023, affidato alle seguenti censure con contestuale richiesta di misure cautelari: (i) “ Violazione di legge. Violazione degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 2, del T.U.E.L. Violazione dell’art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001. Incompetenza (assoluta). Nullità dell’ordine di demolizione ex art. 21-septies Legge 241/1990. Eccesso di potere. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere per erronea applicazione della legge e del Regolamento per la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa per il personale del Comune di Val di Zoldo ”; (ii) “ Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990. Violazione dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per difetto di presupposto. Eccesso di potere per erronea applicazione della legge ”; (iii) “ Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 legge 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 6 del D.P.R. 380/2001. Violazione del D.M. 2 marzo 2018. Eccesso di potere. Eccesso di potere per difetto di presupposto. Eccesso di potere per travisamento del fatto ed illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per erronea applicazione della legge ”; (iv) Violazione di legge. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990. Violazione dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere. Eccesso di potere per travisamento del fatto e carenza di motivazione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per erronea applicazione della legge ”.
3. Il Comune si è formalmente costituito in giudizio in data 29 dicembre 2023 e ha poi depositato in data 8 gennaio 2024 un’articolata memoria ove, nel controdedurre rispetto alle censure formulate, ha chiesto il rigetto sia della domanda cautelare sia del ricorso.
4. Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2024, questo Tribunale, con ordinanza n. 34 del 15 gennaio 2024, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare, disponendo la sospensione dell’ordinanza comunale di demolizione limitatamente al manufatto in legno.
5. All’udienza pubblica del 31