TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-10-11, n. 202110443

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-10-11, n. 202110443
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202110443
Data del deposito : 11 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2021

N. 10443/2021 REG.PROV.COLL.

N. 15224/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15224 del 2015, proposto da
M Z, rappresentato e difeso dagli avvocati S B, F G, con domicilio eletto presso lo studio Umberto Richiello in Roma, via C. Mirabello, 18;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

F B non costituito in giudizio;

esclusione dal concorso relativo alla classe a059 - matematica e scienze per difetto del titolo di accesso - risarcimento danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana del 21.9.2015 nella parte in cui determinava la sua esclusione dal concorso indetto con DDG n. 82 del 2012 nella classe A059 per difetto del titolo di accesso.

Si costituiva il Ministero resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Il ricorrente è laureato in chimica industriale ed ha presentato domanda per la partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per posti a cattedre indetto con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24.9.2012 (G.U. 25.09.2012, n. 75), finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, pnmana, secondaria di I e II grado. La domanda di partecipazione del ricorrente, riguardava, tra le altre, la classe di concorso A059 - Matematica e Scienze, per la quale, nella Regione Toscana, erano disponibili n. 29 posti. Il ricorrente superava le prove concorsuali ed era immesso in graduatoria. Dopo un anno dall’approvazione della graduatoria era immesso in ruolo e convocato per l’assegnazione della sede provvisoria di servizio;
in tale occasione riceveva tuttavia un avvio del procedimento in autotutela per l’esclusione dalla procedura concorsuale motivata sulla mancanza del titolo accademico. Nella predetta comumcaz10ne di avvio m autotutela ' l'Amministrazione ha rappresentato al ricorrente l'intendimento di escluderlo dalla graduatoria, m quanto il D.M. 39/98 avrebbe consentito la partecipazione alla classe A059 per i laureati in Chimica Industriale m2 soltanto se (diversamente dal caso del ricorrente), avessero conseguito il titolo anteriormente all'anno accademico 1986/87. All’esito del procedimento veniva quindi escluso. Nel provvedimento si dava in particolare conto del fatto che l'art 9, comma 6, della Legge n. 341/1990 e Il Decreto Interministeriale 08.02.1994 - peraltro non richiamato dal bando e dunque non applicabile alla procedura concorsuale in oggetto - attengono alla individuazione delle equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea "al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifìche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso" mentre l’individuazione dei titoli di studio, e delle equipollenze tra titoli di studio, idonei all'insegnamento e alla partecipazione alle relative procedure concorsuali è rimessa a normativa speciale di settore applicabile ratione materiae, agli specifici concorsi per l'accesso alla funzione docente”.

Come evidenziato dal ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, il provvedimento appare privo di una motivazione adeguata a descrivere l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione, anche in relazione al tempo di esercizio del potere e all’interesse pubblico sotteso, oltre che alle ragioni che hanno spinto l’amministrazione a non applicare il decreto interministeriale del 1994 (in base al quale le lauree in chimica e in chimica industriale conferite dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli avente valore legale sono equipollenti al fine dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione) al caso di specie, non essendo il richiamo al bando determinante al fine di comprendere l’applicabilità di una data norma alla procedura in questione.

La motivazione del provvedimento si rivela pertanto inidonea a conoscere le ragioni dell’esito provvedimentale con conseguente accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione.

Non sussistono al contrario gli elementi per accogliere la domanda di risarcimento del danno in applicazione del principio di cui all’art. 1227 c.c. e 30 c.p.a. non risultando che parte ricorrente abbia attuato qualsiasi strumento di tutela per eliminare l’eventuale danno, né risulta aver proposta istanza cautelare.

In considerazione dell’esito del giudizio e della parziale soccombenza reciproca devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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