TAR Milano, sez. IV, sentenza 2010-04-02, n. 201000966

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2010-04-02, n. 201000966
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201000966
Data del deposito : 2 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03482/1998 REG.RIC.

N. 00966/2010 REG.SEN.

N. 03482/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3482 del 1998, proposto da:
B N, rappresentata e difesa dall'avv. M M, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, via F. Bellotti n.17;

contro

ASL di Monza- Azienda Ospedaliera Ospedale S. Gerardo di Monza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. B S, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, Galleria del Corso n. 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n. 2283 del 30.12.1997 dell’Azienda – U.S.S.L. Ambito Territoriale 31 – Ospedale E. Bassini di Cinisello Balsamo, oggi Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza,

ASL

3 di Monza, recante destituzione dal servizio della dipendente dr.ssa Nella Bucchero, comunicata con raccomandata del 12.03.1998 del Responsabile dell’Ufficio del personale dell’Azienda qui intimata, ricevuta in data 16.02.1998.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Ospedale S.Gerardo di Monza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 la dott. C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Riferisce l’esponente che con atto del 24.02.1995 l’Azienda convenuta la denunciava alla Procura della Repubblica di Monza segnalando i fatti alla stessa addebitati dal Prof. Marco Galeano, Responsabile provvisorio del Servizio di Assistenza Sanitaria di base, per “sottrazione impropria di strumentario e materiale chirurgico disponibile”, avvenuta il 25.01.1995.

La segnalazione dava atto che anche in precedenza era stata riscontrata la mancanza di altri ferri chirurgici, sempre in corrispondenza dei turni di servizio della ricorrente in ambulatorio (precisamente, il 22.11.1994, il 14.12.1994 e il 20.12.1994) e che la stessa persona era già stata in passato protagonista di episodi di cui era stata informata l’A.G. e la Commissione di disciplina, nonché destinataria di numerose lettere di censura.

In seguito a tale segnalazione, la Procura di Monza emetteva un’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione cautelare dall’esercizio del pubblico servizio di assistente medica presso l’

ASL

31 per un periodo di mesi 2.

Conseguentemente con deliberazione n. 1483 del 26.10.1995 il direttore generale dell’Azienda

USSL

Ambito territoriale 31 disponeva la sospensione dal servizio della dipendente di ruolo dr.ssa B N in attesa della definizione del procedimento penale, per mesi 2, concedendo nel frattempo un assegno alimentare nella misura della metà dello stipendio.

Respinto il reclamo al Tribunale della Libertà per la revoca della misura interdittiva, si celebrava l’udienza preliminare, in seno alla quale è stato disposto il rinvio a giudizio della ricorrente. Indi, prima dell’apertura del dibattimento, l’esponente chiedeva l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., pervenendosi, di seguito, alla pronuncia della sentenza del Tribunale di Monza del 08.10.1997 di applicazione della pena di anni 1 di reclusione (col beneficio della sospensione condizionale) per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 314 c.p. (perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di assistente medico, dipendente dell’Azienda

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