TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-12, n. 202303729

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-12, n. 202303729
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303729
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2023

N. 03729/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00407/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 407 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
il Ministero dell’Interno - l’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti



per l'annullamento:

- della nota prot. n.-OMISSIS-, a firma del Sindaco del Comune di -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza avanzata dal ricorrente in data -OMISSIS- di pari data dell’ente resistente (cui è seguita diffida al prot. n.-OMISSIS-), di inoltro di richiesta, alla compente Prefettura di -OMISSIS-, della ri-attribuzione della qualifica di agente di p.s. al sig. -OMISSIS-.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- – Prefettura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. E C.



FATTO

Con il ricorso in esame, viene impugnata la nota del Sindaco di -OMISSIS- (protocollo n. -OMISSIS-) con la quale veniva respinta l’istanza dell’interessato n. -OMISSIS- per l’inoltro alla Prefettura di -OMISSIS- dell’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il ricorrente espone di essere dipendente del Comune di -OMISSIS- con qualifica di Ispettore di Polizia Municipale, categoria C .

Con sentenza del Tribunale del Lavoro di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, veniva disposto il reintegro dell’odierno interessato presso il Corpo di Polizia Municipale.

Con provvedimento n.-OMISSIS-, il Prefetto di -OMISSIS- revocava la qualifica di agente di pubblica sicurezza già attribuita all’interessato.

Il ricorrente veniva reintegrato nel Corpo di Polizia Municipale, come risulta dalla nota n. -OMISSIS-e dalla disposizione n. -OMISSIS-, sicché, con istanza n. -OMISSIS-, l’interessato chiedeva all’Amministrazione locale di inoltrare al Prefetto di -OMISSIS- la richiesta di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 5, primo, secondo e terzo comma della legge n. 65/1986.

Con nota n. -OMISSIS-, il Sindaco riscontrava l’istanza, affermando che la sentenza del Tribunale del Lavoro non fondava il diritto del ricorrente all’attribuzione della qualifica e che l’Amministrazione non riteneva necessario od opportuna tale attribuzione, in quanto l’interessato era destinato al servizio “randagismo” e in passato gli erano state irrogate sanzioni disciplinari.

Avverso il suddetto provvedimento – ritenendolo illegittimo – il ricorrente proponeva ricorso per i seguenti motivi di diritto.

Con il primo motivo di ricorso (rubricato “Palese violazione

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