TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-12, n. 202303729

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-12, n. 202303729
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303729
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2023

N. 03729/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00407/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 407 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

il Ministero dell’Interno - l’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

per l'annullamento:

- della nota prot. n.-OMISSIS-, a firma del Sindaco del Comune di -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza avanzata dal ricorrente in data -OMISSIS- di pari data dell’ente resistente (cui è seguita diffida al prot. n.-OMISSIS-), di inoltro di richiesta, alla compente Prefettura di -OMISSIS-, della ri-attribuzione della qualifica di agente di p.s. al sig. -OMISSIS-.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- – Prefettura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. E C.

FATTO

Con il ricorso in esame, viene impugnata la nota del Sindaco di -OMISSIS- (protocollo n. -OMISSIS-) con la quale veniva respinta l’istanza dell’interessato n. -OMISSIS- per l’inoltro alla Prefettura di -OMISSIS- dell’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il ricorrente espone di essere dipendente del Comune di -OMISSIS- con qualifica di Ispettore di Polizia Municipale, categoria C .

Con sentenza del Tribunale del Lavoro di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, veniva disposto il reintegro dell’odierno interessato presso il Corpo di Polizia Municipale.

Con provvedimento n.-OMISSIS-, il Prefetto di -OMISSIS- revocava la qualifica di agente di pubblica sicurezza già attribuita all’interessato.

Il ricorrente veniva reintegrato nel Corpo di Polizia Municipale, come risulta dalla nota n. -OMISSIS-e dalla disposizione n. -OMISSIS-, sicché, con istanza n. -OMISSIS-, l’interessato chiedeva all’Amministrazione locale di inoltrare al Prefetto di -OMISSIS- la richiesta di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 5, primo, secondo e terzo comma della legge n. 65/1986.

Con nota n. -OMISSIS-, il Sindaco riscontrava l’istanza, affermando che la sentenza del Tribunale del Lavoro non fondava il diritto del ricorrente all’attribuzione della qualifica e che l’Amministrazione non riteneva necessario od opportuna tale attribuzione, in quanto l’interessato era destinato al servizio “randagismo” e in passato gli erano state irrogate sanzioni disciplinari.

Avverso il suddetto provvedimento – ritenendolo illegittimo – il ricorrente proponeva ricorso per i seguenti motivi di diritto.

Con il primo motivo di ricorso (rubricato “Palese violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 della L. n.65 del 1986 ) veniva dedotta l’illegittimità della nota impugnata atteso che, ai sensi del citato art. 5 della legge n. 65/1986, l’interessato ha diritto all’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, a prescindere dal servizio interno al quale sia stato destinato, posto che anche il servizio “randagismo” è proprio del Corpo di Polizia Municipale. Secondo la prospettazione del ricorrente, il conseguente provvedimento del Prefetto presenterebbe natura vincolata e nel caso di specie non ricorrerebbe alcuna delle tassative ipotesi legali che avrebbero potuto condurre a un diniego del conferimento della qualifica in questione. Veniva evidenziato, ulteriormente, che il riferimento alle sanzioni disciplinari contenuto nel provvedimento impugnato sarebbe pretestuoso, posto che le stesse non sarebbero state comminate per fatti legati al servizio, ma in relazione ad opinioni espresse dal dipendente in merito ad alcune questioni locali negli anni 2009 e 2010, nonché nell’anno 2018 (e ciò non avrebbe alcuna conferenza logico-giuridica con l’attribuzione della qualifica di P.S.).

Con il secondo motivo di ricorso (rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, commi 1 e 2, della L 65/1986. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione” ) veniva dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto sprovvisto di idonea motivazione e sarebbe stato adottato all’esito di una incompleta istruttoria.

Sebbene ritualmente evocato in giudizio, l’Ente locale non si costituiva.

Si costituiva in giudizio (con atto di mera forma) il Ministero dell’Interno che depositava (tardivamente) documentazione.

All’udienza del 7 dicembre 2023, sentite le parti la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va rigettato;
dal complessivo impianto della l. 65/1986 ( "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale" ) e del D.M. 145/1987 ( "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza" ), si evince chiaramente che lo status di agente di Pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell'agente di Polizia municipale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3711 del 10 luglio 2013).

Quest’ultimo è, infatti, chiamato a svolgere molteplici, complesse e delicate funzioni, tra le quali possono rientrare anche quelle attinenti alla pubblica sicurezza, con conseguente possibile uso delle armi (cfr sempre Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3711 del 10 luglio 2013).

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che le competenze attribuite dall'ordinamento (artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65) al corpo di polizia municipale "consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull'osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale;
di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni;
di adozione di provvedimenti sanzionatori"
e che "a queste attività di aggiunge l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza" (Consiglio Stato, sez. V, n. 1261 del 12 agosto 1998).

In altri termini, in linea generale, secondo il nostro ordinamento, non è previsto che l'agente di polizia municipale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, debba necessariamente far uso delle armi, in quanto l'art. 5, comma 5, della L. 65/1986 contempla l'utilizzo di quest’ultime esclusivamente per gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali sia conferita dal Prefetto la qualità di agente di pubblica sicurezza.

È stato più volte precisato, dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, che l'agente di polizia municipale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali non è tenuto ad utilizzare le armi, salvo nel caso in cui gli sia conferita dal prefetto la qualifica di agente di p.s. (vedi sempre Consiglio di Stato, sez. III, n. 3711 del 10 luglio 2013;
T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV Sent., n. 86 del 15 gennaio 2015).

In sostanza, le funzioni di pubblica sicurezza sono ausiliarie, costituiscono una mansione in più che non necessariamente deve avere un Agente di Polizia Municipale ai fini della permanenza nel Corpo e per l’espletamento delle proprie più estese funzioni.

Dunque, in capo al Comune sussiste un potere discrezionale di adibire l'agente anche ad attività non operative (come si è verificato nel caso di specie con l’attribuzione del servizio di randagismo all’odierno deducente) facendo venir meno i requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di P.S. (vedi T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, n. 845 del 16 giugno 2023);
potere che nella fattispecie non risulta essere stato esercitato né in maniera illogica né irrazionale.

Parimenti infondate risultano le censure con cui veniva denunciata la carenza di istruttoria e di motivazione;
e infatti, dal provvedimento impugnato (nota prot. -OMISSIS-) si evincono con chiarezza le ragioni che hanno determinato il rigetto della richiesta di ri-attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. In particolare, si legge:

- “l'Amministrazione, allo stato, non ritiene né necessario, né opportuno, che le sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza” ;

- “non necessario, poiché recentemente le è stata attribuita la responsabilità del servizio randagismo attività per la quale non è indispensabile dotarla di arma di servizio e nemmeno attribuirle la qualifica di agente pubblica sicurezza” ;

- “non opportuno, in quanto - pur prescindendo dalle note vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto - le sono state irrogate diverse sanzioni disciplinari il che non appare, al momento, elemento favorevole di valutazione per attribuirle la qualifica richiesta” .

Dal provvedimento impugnato è possibile ricostruire il percorso istruttorio e l’iter-logico giuridico seguito dall’Amministrazione nell’adozione della decisione (che – come già sopra evidenziato- costituisce espressione del potere discrezionale spettante all’Ente locale nel conferimento di detta delicata funzione).

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e per l’effetto deve essere rigettato.

Il Collegio, in ragione degli interessi involgenti la presente fattispecie, ritine equo disporre la compensazione delle spese del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi