TAR Milano, sez. III, sentenza 2009-07-23, n. 200904445

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2009-07-23, n. 200904445
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200904445
Data del deposito : 23 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01192/2008 REG.RIC.

N. 04445/2009 REG.SEN.

N. 01192/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2008, proposto da:
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa con gli avv. V L e D R, elettivamente domiciliata nel loro studio in Milano, via della Guastalla 1;

contro

- Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. M E M e P D V e con domicilio eletto presso l’Ufficio della Avvocatura Regionale in Milano via Fabio Filzi 22;

- Asl 3 Provincia di Milano 3 Monza;

nei confronti di

Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6682 del 27/02/2008 avente ad oggetto “determinazioni in ordine alla valutazione della qualità avanzata delle attività sanitarie di ricovero ordinario per acuti e di riabilitazione relativamente all’esercizio 2007 – Approvazione indicatori e metodo”, in specie nella parte in cui viene deciso “di approvare l’allegato tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto che stabilisce gli indicatori ed il metodo che saranno utilizzati per valutare la qualità avanzata delle attività sanitarie e di ricovero ordinario per acuti e per riabilitazione relativamente all’esercizio 2007”;

-di qualsiasi altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2009 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con deliberazione n. 12287 del 2008 la Regione Lombardia stanziava la somma di Euro 26 milioni per la remunerazione delle funzioni di eccellenza stabilendo altresì i criteri per la loro assegnazione alle strutture sanitarie.

Con successiva delibera VII/17250 del 2008 il Policlinico di Monza veniva individuato fra le strutture di eccellenza e riceveva così una quota del fondo pari ad Euro 2.021.769.

Con delibera n. VII/16827 la menzionata Regione stabiliva i nuovi criteri per la valutazione della “qualità avanzata” delle strutture da valersi per l’anno 2004.

In applicazione di tali criteri la DGR VIII/370 del 2005 assegnava alle varie strutture una quota dei fondi stanziati.

Il Policlinico di Monza, non figurando più fra i soggetti prescelti, presentava ricorso avverso il predetto provvedimento.

Anche per gli anni successivi la Regione Lombardia, rifacendosi ai medesimi criteri della delibera VII/16827/04, individuava i soggetti destinatari delle somme previste per la remunerazione della qualità avanzata senza includere fra essi la Società ricorrente, la quale proponeva così reiterati ricorsi.

Con delibera 8/6682 del 2007 la Regione Lombardia assumeva le proprie determinazioni in ordine alla valutazione della qualità avanzata delle strutture sanitarie di ricovero per acuti e riabilitazione relativamente all’esercizio 2007.

Tale atto è stato impugnato dal Policlinico di Monza con il presente ricorso giurisdizionale formulato sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione dell’art. 97 Cost, dell’art. 1 della L. 241/90, dei principi costituzionali e di diritto comunitario applicabili ai procedimenti amministrativi: divieto di retroattività, imparzialità, proporzionalità ed equità;
violazione del principio di legalità, del legittimo affidamento, della certezza e sicurezza giuridica;
eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed arbitrarietà, erroneità nei presupposti, travisamento dei fatti.

I criteri di assegnazione delle quote del fondo destinato a remunerare la qualità avanzata sono stati definiti dalla delibera impugnata in modo retroattivo e cioè con riferimento ai dati relativi all’esercizio 2007. Ciò ha impedito alla Società ricorrente di conoscere preventivamente i criteri di valutazione ai quali improntare la propria attività onde ottenere i predetti benefici.

2) Eccesso di potere per carenza, illogicità, contraddittorietà della motivazione, sviamento;
violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 3 e 7 della legge 241/90.

La delibera impugnata non motiva in ordine alle ragioni che avrebbero indotto la regione a modificare i criteri di assegnazione del fondo per la qualità avanzata rispetto all’anno 2006.

3) Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di giudizio, ingiustizia manifesta, erroneità;
violazione dell’art. 97 Cost.

I criteri di valutazione stabiliti dalla delibera impugnata sono incomprensibili e non rendono perciò possibile un eventuale adeguamento delle strutture agli standard di qualità desiderati dalla Regione.

4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 3 e 7 della L. 241/90;
violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento.

La delibera non contiene alcuna indicazione dell’istruttoria compiuta per definire i criteri da essa stabiliti.

L’atto, inoltre, è stato adottato senza previamente comunicare agli interessati l’avviso di avvio del procedimento.

Si è costituita la Regione Lombardia per resistere al ricorso.

All’udienza del 21 maggio 2009, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Si può soprassedere dall’esame delle eccezioni di rito formulate dalla Regione attesa l’infondatezza del ricorso.

Infondato è infatti il primo motivo con il quale la ricorrente si duole di non aver potuto preventivamente conoscere i criteri di valutazione della qualità avanzata.

Invero l’attribuzione delle quote del fondo previsto dall’art. 13 della L.R.L. n. 31/97 non ha come sua funzione primaria quella di orientare le scelte imprenditoriali delle Aziende sanitarie attraverso la fissazione di particolari obiettivi. La norma, infatti, si limita a prevedere che una parte della remunerazione destinata alle aziende erogatrici di servizi sanitari in regime di convenzione con il SSNN debba essere destinata a retribuire le cd “funzioni non tariffabili”, ossia il loro rendimento in termini qualitativi misurato attraverso determinati indicatori di efficacia ed efficienza.

I criteri a cui tale valutazione è improntata possono, quindi, essere stabiliti anche successivamente all’esercizio preso a riferimento in quanto si tratta di parametri di misurazione che, in alcuni casi, non dipendono affatto dal comportamento delle aziende (come tutti quelli che attengono dalla tipologia di domanda di servizi sanitari: ad esempio il rapporto fra pazienti totali e pazienti provenienti da altre regioni), mentre, in altri, tendono a soppesare risultati derivanti dalla applicazione di standards generali di diligenza ai quali ogni operatore dovrebbe conformarsi (come ad esempio il numero di rientri in sala operatoria dopo un primo intervento)

La seconda censura si profila, invece, inammissibile per genericità e carenza di interesse.

La ricorrente, infatti, censura la delibera impugnata per aver immotivatamente mutato i parametri di valutazione della qualità avanzata senza tuttavia specificare né quale interesse essa avrebbe avuto alla conservazione dei criteri preesistenti, né quali siano i nuovi parametri che avrebbero necessitato di una specifica motivazione.

Privo di pregio è anche il terzo motivo.

Infatti, come già stabilito dalla sentenza n. 419/08 di questa Sezione i parametri individuati dalla Regione, sebbene di natura prettamente tecnica e quindi maggiormente comprensibili da parte degli “addetti ai lavori”, appaiono sufficientemente precisi, e consentono di ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’Amministrazione nella attribuzione dei punteggi e nelle conseguenti valutazioni circa la spettanza dei fondi anche alla luce dell’applicazione concreta fattane dall’Amministrazione regionale.

Infondato è, infine, anche il quarto motivo.

Infatti, essendo la delibera impugnata un atto generale non vi era l’obbligo da parte della Regione di dare la comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento a tutti i soggetti che potenzialmente avrebbero potuto esserne incisi (art. 13 L. 241/90).

Il ricorso deve essere, conseguentemente, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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