TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-05-02, n. 202307434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-05-02, n. 202307434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307434
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2023

N. 07434/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13683/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13683 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc Alperia Greenpower S.r.l., già SE Hydropower S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, G P, S V, con domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, via Spallanzani, 22;



contro

Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio A S in Roma, via Panama, 68;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dei provvedimenti di GSE del 7 agosto 2015, prot. GSEWEB/P20150059181 e del 15 giugno 2016, prot. GSE/P20l60059039

b) in subordine, ove occorrere possa, anche dell’art. 22, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, adottato in concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”, adottato il 4 luglio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019 n. 186, nella parte in cui non dovesse applicarsi agli impianti idroelettrici che hanno domandato l’accesso o beneficiano degli incentivi ex d.m. 6 luglio 2012.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 12.9.2016:

-del provvedimento del GSE del 15 giugno 2016 prot. n. GSE/P20160059039 di modifica del provvedimento del del giugno 2016, prot. GSE/P20l60059039;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 21.11.2019:

-dei provvedimenti GSE, già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, anche per le ulteriori censure dedotte con il presente atto;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2023 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2015 e depositato il successivo 19 novembre, la Società SE Hydropower S.r.l., titolare della concessione a scopo idroelettrico su una delle derivazioni a valle della diga di Alborelo sul torrente Valsura, impugnava il provvedimento del Gestore dei servizi energetici (GSE) del 7 agosto 2015 nella parte in cui, pur riconoscendo la tariffa omnicomprensiva pari da 219,00 €/MWh (prevista per gli impianti “ ad acqua fluente” ) ex D.M. 6 luglio 2012 per l’impianto a generazione di energia elettrica da fonte idraulica sito in località “Bagni di mezzo” nel Comune di San Pancrazio (BZ), riteneva tale l’impianto come rientrante nella tipologia “ a bacino o a serbatoio ” (per la quale sarebbe stato invece da riconoscersi una diversa e minore tariffa incentivante, pari a 101,00 €/MWh); in via subordinata impugnava altresì le definizioni di “ impianto alimentato da fonti rinnovabili ” e “ impianto idroelettrico ” contenute nell’art. 2, comma 1, lett. a) dell’allegato 2, paragrafi 1.1.1 del D.M. 6 luglio 2012.

Sosteneva dunque la lesività del provvedimento nella parte in cui qualificava l’impianto come “a bacino e o serbatoio” e richiamava a supporto della diversa qualificazione dell’impianto le norme Uniopede/Eureletric contenenti le definizioni di impianti “ad acqua fluente” e di impianti “a bacino/serbatoio” sulle derivazioni idroelettriche e l’art. 2, co. 1 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 che introduce la distinzione tra fonti rinnovabili “programmabili” e fonti rinnovabili “non programmabili”.

Contestava la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e, in ogni caso, difetto di motivazione, in quanto il GSE, nell’adozione del provvedimento, non avrebbe tenuto conto delle osservazioni formulate con la nota del 21 maggio 2015.

1.1 Successivamente, intervenuta in data 15 giugno 2016 la nota del GSE di rettifica del precedente provvedimento, con la quale si chiariva che la tariffa da riconoscersi era da intendersi pari a 101,00 €/MWh e non pari a 219,00 €/MWh, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 4 agosto 2016 la Hydropower impugnava altresì tale provvedimento di rettifica per “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’allegato 2 al D.M. 6 luglio 2012, del paragrafo 1.3.4 delle procedure applicative del GSE, edizione gennaio 2014 e delle definizioni Eureletric (ex Unipede)”.

1.2 Infine in data 30 ottobre 2019 la Società ricorrente, che nel frattempo aveva cambiato denominazione in Alperia Greenpower s.r.l. proponeva un secondo ricorso per motivi aggiunti assumendo che il nuovo D.M. 4 luglio 2019 avrebbe chiarito la nozione di impianto “ ad acqua fluente ” rilevante nel presente contenzioso e, dunque, contestava altresì la violazione dell’art. 22, comma 2, secondo periodo del predetto D.M.. riproponendo le medesime argomentazioni volte a sostenere che l’impianto in questione doveva essere considerato “ad acqua fluente”; in via subordinata, contestava sia l’irragionevolezza dell’interpretazione dell’art. 22 del D.M. 4 luglio 2019 che ne escludesse l’applicabilità anche al proprio impianto, sia l’illegittimità propria dell’art. 22, comma 2, secondo periodo del D.M. 4 luglio 2019 per discriminazione e disparità di trattamento laddove ritenuto non applicabile al caso di specie.

1.3 Si costituivano per resistere al ricorso il GSE e i Ministeri

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