TAR Milano, sez. I, sentenza 2011-12-20, n. 201103282

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2011-12-20, n. 201103282
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201103282
Data del deposito : 20 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01282/2010 REG.RIC.

N. 03282/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01282/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2010, proposto da:
Tecnocivis S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. L F e D S, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, Corso Lodi, 45

contro

Comune di Varese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. E B, con domicilio eletto presso l’Avv. Anna Arduino in Milano, Via Bocconi, 9

nei confronti di

Multiservice S.p.A., Multiservizi Energia S.r.l., non costituite in giudizio

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n.477 del 26.4.2010 emanata dal Comune di Varese con cui è stato deliberato

1) di prendere atto della dichiarazione di disinteresse al mantenimento della validità dell'offerta a suo tempo presentata nell'ambito della procedura aperta in oggetto dai concorrenti Multi Service s.p.a. e Multiservizi s.p.a.;

2) di interrompere definitivamente, in forza di quanto detto al precedente comma, la procedura aperta per l'appalto del servizio di controllo degli impianti termici triennio 2008- 2011;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento ai concorrenti;

4) di riservarsi l'adozione, con apposito provvedimento, delle determinazioni in merito all'espletamento del servizio di controllo degli impianti termici;

5) di provvedere al disimpegno degli stanziamenti prenotati sul cap. 35510 anno 2008-2009-2010 con determinazioni dirigenziali n. 759/2008 e 894/2008, comunicata con raccomandata a.r. del 27.4.2010, nonché di ogni atto antecedente, presupposto, e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Varese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

La ricorrente ha partecipato, classificandosi al primo posto quale aggiudicataria provvisoria, alla procedura per l’affidamento del servizio di controllo degli impianti termici per il triennio 2008-2011 indetta dal Comune di Varese.

Con determinazione dirigenziale n. 1 del 5.1.2009 la stazione appaltante ha tuttavia provveduto ad escluderla, essendo la stessa partecipata dalla Provincia di Savona, e pertanto rientrante nell’ambito del divieto di partecipazione alle gare di cui all’art. 13 del D.L. 4.7.2006, n. 223.

La detta esclusione è stata impugnata davanti al Tribunale con ricorso R.G. n. 654/2009, che lo ha tuttavia respinto con sentenza n. 8 del 11.1.2010, a sua volta tempestivamente appellata.

Con la determinazione impugnata l’Amministrazione resistente, rilevata la volontà di altri concorrenti utilmente classificatisi in graduatoria (Multi service S.p.A. e Multiservizi Energia S.r.l.) di svincolarsi rispetto all’offerta a suo tempo proposta, ha deliberato l’interruzione della procedura di gara.

Con il presente ricorso si lamenta la sostanziale rimozione della procedura, ab origine affidata alla ricorrente, in pendenza del termine per la proposizione dell’appello.

Con ordinanza cautelare n. 754/10 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati, anche in relazione al fatto che la ricorrente non aveva chiesto, in sede di appello, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.

Nelle more del giudizio la stazione appaltante ha dato luogo ad una nuova procedura di affidamento, aggiudicata con determinazione n. 1846 del 28.12.2010, mentre la detta sentenza del T.A.R. è stata riformata dal Consiglio di Stato (n. 11 dell’11.1.2011).

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato improcedibile, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa della stazione appaltante.

La ricorrente ha, infatti, omesso di impugnare i provvedimenti assunti successivamente dal Comune, per cui l’annullamento della determinazione n. 477/2010, originariamente impugnata, non le apporterebbe alcuna utilità.

Ad abundantiam, osserva il Collegio come la detta sentenza del Consiglio di Stato, dopo aver accertato l’illegittimità dell’esclusione dell’attuale ricorrente, ha preso atto di come la stessa “non ha potuto ottenere l’aggiudicazione definitiva del contratto”, subendo pertanto un danno, che l’Amministrazione avrebbe dovuto liquidare in base ai criteri enucleati nella medesima sentenza, con ciò escludendosi la possibilità di affidarle l’appalto impugnato con il ricorso R.G. n. 654/2009.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda.

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