TAR Firenze, sez. I, sentenza 2020-10-08, n. 202001191
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Pubblicato il 08/10/2020
N. 01191/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2020, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati E N, C N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, USR- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Istituto Statale Comprensivo -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosetta Fiore, Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Pisapia in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;
Società della Salute di Firenze, Azienda Usl Toscana Centro non costituite in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-Società Cooperativa Sociale Onlus, -OMISSIS- - Onlus - Società Cooperativa -OMISSIS-, Consorzio -OMISSIS- non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del P.E.I. relativo all’a.s. 2019/2020 sottoscritto il 3 dicembre 2019;
- della nota del Dirigente Scolastico dell’I.C.S. -OMISSIS- 3 dicembre 2019, prot. n. 7923;
- del Piano Educativo Individualizzato 2018/2019 nella parte in cui reca la richiesta del numero di ore di assistenza educativa, dedicata a -OMISSIS-, per l’a.s. 2019/2020;
- dell’atto di data e numero incogniti dell’U.S.R. Toscana con cui è stato disposto che sia pari a 25 il numero massimo di ore di sostegno assentibili a favore di alunni con disabilità grave;
- atto di data e numero incogniti con il quale l’I.C.S. -OMISSIS- ha richiesto al Comune di Firenze l’erogazione di ulteriori due ore di “assistenza educativa” in luogo del numero di ore effettivamente necessario per garantire l’inclusione scolastica della bambina;
per l’annullamento, per quanto di ragione:
- della Circolare del Comune di Firenze - Direzione Istruzione del 1° aprile 2019;
- dell'atto di data e numero incogniti con cui il Comune di Firenze ha adottato "LINEE GUIDA per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni e alunne in situazioni di disabilità, residenti nel Comune di Firenze e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado";
per l’accertamento del diritto di -OMISSIS- all’assegnazione, per tutta la durata ordinaria della sua frequenza scolastica, di un docente di sostegno specializzato, nonché di un assistente all’educazione esperto in LIS.
in subordine, per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata assegnazione di docente di sostegno specialistico per tutta la durata ordinaria della frequenza scolastica da parte di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Toscana e di Istituto Statale Comprensivo -OMISSIS- e di Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il consigliere L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono genitori di -OMISSIS-, nata il 12 ottobre 2014 e iscritta, al momento di proposizione del ricorso, alla classe III della Scuola primaria per l’infanzia -OMISSIS-, ricadente nell’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di Firenze;la minore è affetta da ipoacusia profonda bilaterale, che le ha cagionato un grave disturbo del linguaggio e, per tale ragione, è da tempo sottoposta a trattamenti logopedici.
Nell’ambito scolastico, è stato predisposto, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità), apposito P.E.I. (Piano educativo individualizzato) relativo all’a.s. 2018/2019 e compilato il 10 dicembre 2018, prevedente 25 ore di sostegno;con atto di significazione e diffida del 20 novembre 2019, i ricorrenti contestavano però l’adeguatezza dell’insegnante di sostegno (mancante del titolo di specializzazione) assegnato a -OMISSIS- per l’a.s. 2019/2020 e rilevavano la necessità di una compresenza di sostegno scolastico e di assistenza alla comunicazione.
In data 3 dicembre 2020, era approvato il nuovo P.E.I. relativo all’anno 2019/2020 (sottoscritto dai genitori con riserva) prevedente 25 ore di sostegno e 10 ore di assistenza alla comunicazione;con nota in pari data prot. n. 7923, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di Firenze, riscontrava altresì la diffida dei ricorrenti, fornendo ulteriori chiarimenti.
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dai ricorrenti che articolavano censure di: 1) violazione art. 12, comma 5°, legge 5 febbraio 1992, n. 104, violazione artt. 5, 7 e 9 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, eccesso di potere per violazione dei principi in materia di partecipazione procedimentale;2) ulteriore violazione artt. 5, 7 e 9 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifeste, illegittimità in via derivata;3) ulteriore violazione artt. 7 e 9 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifeste;4) violazione artt. 3, 10, 11, 34 e 38 Cost., violazione artt. 3 e 24 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 3 marzo 2009, n. 18), violazione art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 27 maggio 1991, n. 176), violazione artt. 9 e 10 Trattato sull'Unione europea, violazione artt. 12 e ss. legge 5 febbraio 1992, n. 104, violazione art. 10 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, illegittimità in via derivata;5) violazione artt. 3, 10, 11, 34 e 38 Cost., violazione artt. 3 e 24 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 3 marzo 2009, n. 18), violazione art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 27 maggio 1991, n. 176), violazione artt. 9 e 10 Trattato sull'Unione europea, violazione artt. 3, 5, 12 e 13 legge 5 febbraio 1992, n. 104, violazione artt. 42 e 45 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, violazione art. 139 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, illegittimità in via derivata, 6) eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste, difetto di motivazione;con il ricorso era altresì richiesto l’accertamento del diritto della minore a fruire del sostegno e dell’assistente alla comunicazione per tutto l’orario scolastico ed all’assegnazione, per tutta la durata ordinaria della sua frequenza scolastica, di un docente di sostegno specializzato, nonché di un assistente all’educazione esperto in LIS ed in subordine, il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata assegnazione di docente di sostegno specialistico per tutta la durata ordinaria della frequenza scolastica da parte della stessa.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni statali intimate e l’Amministrazione comunale di Firenze, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezioni preliminari (in questo caso, solo le Amministrazioni statali intimate) di difetto di legittimazione (per quello che riguarda le censure relative al mancato riconoscimento dell’assistente alla comunicazione) e inammissibilità (con riferimento all’azione di accertamento di una posizione soggettiva ritenuta di interesse legittimo).
Con decreto monocratico ex art. 84, 1° comma del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 del 25 marzo 2018 n. 176, era temporaneamente respinta l’istanza di tutela cautelare proposta con il ricorso;a seguito della sospensione delle prestazioni assistenziali disposta dalla legislazione emergenziale, i ricorrenti rinunciavano all’istanza cautelare e la Sezione ne prendeva atto con l’ordinanza collegiale 8 aprile 2020, n. 232.
In data 7 ottobre 2020, i ricorrenti depositavano depositava atto di rinuncia, non avendo più interesse alla decisione del ricorso e le controparti costituite non si opponevano.
Non rimane quindi altro al Collegio che dare atto della rinuncia al ricorso presentata dalla società ricorrente e dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, 2° comma del c.p.a.;sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.