TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-05-25, n. 202206718
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Pubblicato il 25/05/2022
N. 06718/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07212/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7212 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Freak Factory s.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t.
, rappresentata e difesa dall’avv. prof. A T, presso il cui studio in Roma, via Cicerone, 49, ha eletto domicilio;
contro
Ministero della cultura in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
nei confronti
Baires Produzioni s.r.l., Cinemusa s.r.l., Partner Media Investment s.r.l. e La Luna s.r.l., Blue Film s.r.l., Ombre Rosse Film Production s.r.l., Genoma Films s.r.l. e Do Consulting &Production s.r.l., Groenlandia s.r.l., Settembre Produzioni s.r.l., Minerva Pictures Group s.r.l., Romana Film s.r.l., Lucere Film s.r.l., Wellsee s.r.l., Smile Vision s.r.l., Indiana Production s.p.a., Kino Produzioni s.r.l. e Groenlandia s.r.l., Stefilm International s.r.l. Productions and Coproductions, Quasar Productions s.r.l., Solaria Film s.r.l., Today Entertainment s.r.l., Mosaicon Film s.r.l., Young Films s.r.l. e Indigo Film s.r.l., Jolefilm s.r.l., Ibc Movie s.r.l., Clemart s.r.l., Fandango s.p.a., Genesis s.r.l.;
per l'annullamento
(ric.)
del diniego di accesso agli atti formatosi per silentium sull’istanza del 25.5.2021 e per la condanna dell’amministrazione intimata a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copie di atti e documenti relativi alla richiesta formulata in data 25.5.2021;
nonché per l’annullamento
a) del decreto del Direttore generale del Ministero della cultura, Direzione generale cinema e audiovisivo, n. 1437 del 18.5.2021, con cui è stata approvata la graduatoria per l’assegnazione dei contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – art. 26 l. 220 del 2016 (anno 2020) – stanziati con d.m. n. 1754 del 7.7.2020;
b) della graduatoria dei progetti ammessi (e non) al contributo per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio prime e seconde, approvata ed allegata al provvedimento direttoriale sub a) ;
c) dei verbali relativi alle riunioni della commissione di esperti del 24 e del 31.3.2021;
d) della comunicazione via pec dell’11.5.2021, prot. n. 5858, con cui è stata trasmessa la graduatoria completa dei progetti di produzione;
e) dell’allegato B del d.d. n. 1437 del 18.5.2021, contenente i progetti ammessi e non ammessi al contributo;
ove e per quanto occorra
f) del bando del 7.7.2020 relativo alla concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, ai sensi dell’art. 4 d.m. 31.7.2017, n. 343;
g) del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 12.11.2019, rep. 523, e successive modifiche, con cui sono stati nominati gli esperti per la selezione dei progetti e per la concessione di contributi selettivi al settore cinematografico e audiovisivo, ai sensi dell’art. 5 d.m. n. 343/17;
h) delle linee guida per il funzionamento del lavoro degli esperti;
i) dei verbali e/o delle schede di giudizio della commissione (ancora non conosciuti) e di eventuali ulteriori determinazioni riguardanti i criteri di valutazione e la composizione della commissione non trasmessi dal Ministero a seguito dell’accesso agli atti del 26.5.2021;
(mm.aa.)
degli atti impugnati con il ricorso introduttivo nonché l) della nota di trasmissione prot. n. 114/2021.4316.07 del 28.7.2021 e del relativo messaggio di posta certificata; m) del messaggio pec contenente il link per accesso agli atti dell’11.8.2021 e di tutti gli atti e i documenti ivi consultabili;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 12 aprile 2022 il cons. M.A. di N;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14.7.2021 (dep. il 15.7) la società Freak Factory, nel premettere di aver partecipato con il film Space Monkeys alla selezione indetta dal Ministero della cultura con bando del 7.7.2020 per la concessione di un contributo di 200 mila euro (su un totale di 728 mila euro circa quali costi ammissibili) per la “produzione di opere cinematografiche di lungometraggio prime e seconde” ai sensi dell’art. 26 l. n. 220 del 2016, ha chiesto l’annullamento del decreto direttoriale n. 1437 del 18.5.2021 di approvazione della graduatoria, nella parte in cui risulta essersi classificata al 25° posto sui 10 finanziabili, e ha formulato domanda di accesso agli atti del procedimento (previo annullamento del diniego tacito formatosi sull’istanza presentata il 25.5.2021).
A sostegno del ricorso ha prospettato i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
L’amministrazione si è costituita in resistenza e ha depositato la documentazione d’interesse.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 23.9.2021 (dep. il 24.9) la società istante, sulla base degli atti prodotti dal Ministero, ha dedotto:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.;violazione del principio di immutabilità delle commissioni di concorso;violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e della par condicio dei partecipanti alle procedure concorsuali;violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990;difetto assoluto di motivazione;difetto di istruttoria;eccesso di potere;incompetenza della mutata commissione :
- la valutazione dei progetti delle categorie (c.d. plafond) 1, 2 e 4 sarebbe stata effettuata in un momento separato (24.3.2021) e da parte di membri diversi rispetto a quelli che avrebbero concorso alla formazione della graduatoria finale (il 31.3.2021;in particolare, alla seduta della commissione avrebbe preso parte un soggetto assente alla precedente riunione del 24.3), con conseguente violazione del principio di immutabilità delle commissioni concorsuali e del più generale canone di par condicio ;
- sotto altro profilo, alla seduta di assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria per il plafond 2, avrebbe partecipato un componente che si era astenuto nella fase prodromica di analisi e valutazione dei progetti;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.;violazione dei principi di imparzialità e trasparenza;violazione degli artt. 26 l. n. 220/2016 e 5 d.m. n. 343 del 31.7.2017;violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241 del 1990;violazione dell’art. 3 delle linee guida per il funzionamento del lavoro degli esperti;carenza di motivazione;difetto di istruttoria;eccesso di potere;nullità ex art. 21 septies l. n. 241/90;manifesta irragionevolezza :
- gli atti impugnati sarebbero viziati da difetto di motivazione, non essendo possibile comprendere le modalità di formulazione dei giudizi sui singoli progetti;in particolare, dal verbale della riunione del 24.3.2021 per la categoria 2 (“Opere cinematografiche di lungometraggio prime e seconde”) risulterebbe unicamente che “La sottocommissione procede ad analizzare i progetti […] mediante scambio di osservazioni e ampia discussione dei progetti, valutandone, altresì, gli aspetti artistici e finanziari, anche in comparazione tra loro”, mentre nel successivo verbale del 31.3.2021 si affermerebbe semplicemente che, “[c]oncluso l’esame di tutti i progetti di produzione presentati nella Terza sessione del bando, la Sottocommissione, sulla base dei criteri e sottocriteri fissati dall’art. 24 e alla tabella 4 del bando, procede all’assegnazione dei punteggi per ogni progetto, riassumendo i punteggi attribuiti e la determinazione del contributo per i progetti finanziati nella allegata graduatoria”;non sarebbero dunque comprensibili né i giudizi relativi ai singoli progetti (non essendovi alcun riferimento specifico ai criteri della tab. 4 del bando) né le maggioranze venutesi a formare nelle varie votazioni;
- dalle indicazioni temporali contenute nei verbali risulterebbe, poi, un tempo di valutazione eccessivamente breve (24.3.2021: 87 progetti in 2 ore e 40 minuti, pari a 1 minuto e mezzo a progetto;31.3.2021: 30 secondi per singola opera, tenuto conto del complesso delle attività necessarie);
III) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.;violazione dei principi di imparzialità e trasparenza;violazione degli artt. 26 l. n. 220/2016 e 5 d.m. n. 343 del 31.7.2017;violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990;violazione dell’art. 3 delle linee guida per il funzionamento del lavoro degli esperti;carenza di motivazione;difetto di istruttoria;eccesso di potere;mancata predeterminazione dei pesi e sottopesi corrispondenti ai criteri e sottocriteri di valutazione :
- il sistema di valutazione utilizzato sarebbe illegittimo, mancando la predeterminazione dei pesi e “sottopesi” corrispondenti ai criteri e subcriteri di valutazione in parola;segnatamente, le 8 macrocategorie previste dall’art. 24 del bando rinvierebbero ai subcriteri specificati nella tabella 4 allegata al bando, quali: A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto (max 35 punti):