TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-01-09, n. 202000172
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2020
N. 00172/2020 REG.PROV.COLL.
N. 06863/2017 REG.RIC.
N. 03713/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6863 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA OB, RE IL, RE GI, US BO, EL FA, GI VA, NE ST, ER D'ER, LV Di CI, MA RO AN, SA NZ, TO IM, EN CH, PA ZZ, ME CO, BR LC, PA HI AL, MA ES IZ, IO US IZ, FE OS, CO CC, ES SA, RD IA, TT UC ES, PA NE, AN RR, AN ON, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Piraino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Campania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 3713 del 2019, proposto da
LV Di CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Piraino, HI Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Piraino in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna – Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani - Sirani - Bologna, Istituto di Istruzione Superiore Malpighi - Crevalcore, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
quanto al ricorso n. 6863 del 2017:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
del Decreto Ministeriale n. 374 del 1 giugno 2017, nella parte in cui dispone l'esclusione dei diplomati ad indirizzo tecnico professionale dall' inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NE TI il 3\8\2018:
per l’annullamento
- del Decreto Direttoriale n. 748 dell'11 maggio 2018, adottato dal Miur, avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto relative al triennio 2017/2020, nella parte in cui non prevede che siano inclusi in dette graduatorie i docenti con diploma ad indirizzo tecnico professionale;
- del medesimo Decreto Direttoriale n. 748 dell'11 maggio 2018 adottato dal Miur nella parte in cui richiama il D.M. n.374 del 01 giugno 2017
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare,
nonché dove occorrer possa
- del DM 374 del 01 giugno 2017 adottato dal Miur avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020 utilizzabili per l'attribuzione delle supplenze, nella parte dispone l'esclusione dei diplomati ad indirizzo tecnico professionale dall' inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NE TI il 2\11\2018:
per l’annullamento
- Del Decreto Direttoriale n. 1069 dell'11 luglio 2018, adottato dal MIUR, avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto relative al triennio 2017/2020, nella parte in cui non prevede che siano inclusi in dette graduatorie i docenti con diploma ad indirizzo tecnico professionale;
- del medesimo Decreto Direttoriale n. 1069 dell'11 luglio 2018 adottato dal Miur nella parte in cui richiama il D.M. n.374 del 01 giugno 2017;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin