TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-12-06, n. 202101034

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-12-06, n. 202101034
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202101034
Data del deposito : 6 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2021

N. 01034/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01127/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2018, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

Accogliersi il ricorso e l'istanza cautelare con ogni conseguenza di legge, anche in ordine a spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bergamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Riferisce il ricorrente di avere presentato alla Questura di Bergamo istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

La Questura, nel corso dell’istruttoria, rilevava che la documentazione presentata a supporto dell’istanza (così come quella per il rilascio del precedente titolo) si palesava priva di veridicità.

In particolare, dai controlli eseguiti emergeva che la ditta “-OISSIS-” che l’interessato aveva indicato come datore di lavoro era in realtà priva di operatività non avendo il legale rappresentane della stessa saputo indicare i nominativi dei dipendenti, dei committenti e dei luoghi di lavoro.

La società aveva inoltre eseguito indebite compensazioni d’imposta per l’ingente importo di € 2.500.000,00.

Conseguentemente, omettendo la rituale comunicazione dei motivi ostativi, l’Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe con cui rigettava l’istanza di rinnovo e revocava il permesso precedentemente rilasciato.

Avverso tale atto proponeva ricorso il sig. -OISSIS- chiedendone l’annullamento e deducendo:

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