TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-07-13, n. 201206419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-07-13, n. 201206419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201206419
Data del deposito : 13 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00966/2012 REG.RIC.

N. 06419/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00966/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 966 del 2012, proposto da:
Francesca Caraco', rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell’art 23 C.P.A. , con domicilio eletto in Roma, piazza Massa Carrara, 6;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione ex Inpdap, rappresentato e difeso dall'avv. P M, con domicilio eletto presso P M in Roma, via C. Beccaria, 29;

nei confronti di

A P, E R, M C, C T;

per l'annullamento

SILENZIO SULLA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI - RICORSO EX ART. 116 C.P.A.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione ex Inpdap;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il dott. C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, notificato il 9-1-2012, la dott.ssa C ha impugnato il silenzio formatosi sulla propria istanza di accesso presentata il 24 novembre 2011, con la quale ha richiesto di conoscere quali fossero i criteri di scelta dei componenti di parte pubblica del Comitato unico di Garanzia dell’Inpdap, nominato con determinazione del direttore generale n. 74 del 5-7-2011;
perché non fosse stata effettuata la scelta di fare i colloqui con i candidati, quali conoscenze avessero i componenti nominati;
quali esperienze nell’ambito delle pari opportunità e del mobbing;
quali attitudini in più della richiedente.

Si è costituito l’Inps successore ex lege dell’Inpdap contestando la tardività, l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 20-6-2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di tardività del ricorso proposta dalla difesa dell’Amministrazione.

L’art 116 del codice del processo amministrativo prevede espressamente che il ricorso avverso il silenzio sulle istanze d’accesso ai documenti sia proposto entro trenta giorni dalla formazione del silenzio.

Ai sensi dell’art 25 comma 4 della legge n. 241 del 1990 il silenzio si forma, come silenzio-rigetto, nei trenta giorni dalla presentazione della istanza. Pertanto nel caso di specie, il termine per la proposizione del ricorso è scaduto al 22 gennaio 2012, termine entro il quale è stata effettuata la notifica i controinteressati e tentata una notifica all’Inps.

Nel merito il ricorso è infondato.

In primo luogo l’Inps-ex Inpdap con nota del 20-1-2012 ha risposto alla richiesta della ricorrente, richiamando, quali criteri per la composizione del comitato, quelli indicati dalla legge n. 183 del 2010 e dalla direttiva del dipartimento pari opportunità del 4-3-2011, in particolare la provenienza da diverse aree geografiche e funzionali e facendo presente che la C nel precedente comitato pari opportunità era presente quale componente nominato dalle associazioni sindacali;
inoltre che il colloquio era previsto dalla normativa come meramente eventuale e l’Amministrazione aveva deciso nell’esercizio della propria discrezionalità di non farvi ricorso. Infine, quanto alla richiesta della attitudine personali dei controinteressati è stato fatto riferimento al regolamento dell’Istituto che prevede la sottrazione all’accesso rispetto alle valutazioni psicoattitudinali nelle prove selettive.

Da tale risposta deriva in primo luogo che almeno in parte (sul punto a della richiesta dle 24 novembre 2011) la richiesta l’interesse alla conoscenza degli atti del procedimento fatto valere con il presente ricorso è stato soddisfatto dall’Amministrazione.

Quanto alle ulteriori richieste ( lettere b,c,d,e, della istanza del 24-11-2011), ovvero quali conoscenze avessero i componenti nominati;
quali esperienze nell’ambito delle pari opportunità e del mobbing;
quali attitudini personali relazionali e motivazionali in più della richiedente, è evidente che non si tratta della richiesta di specifici documenti già formati di cui era in possesso l’Amministrazione, ma della richiesta di valutazioni, che, peraltro, sia dall’atto di nomina del Comitato sia dalla nota di risposta del 20-1-2012 si deduce che l’Amministrazione non aveva incorporato in un documento formale (verbali, schede di valutazione), per la nomina dei componenti del comitato.

Non essendovi atti formati relativi al procedimento di nomina dei componenti del Comitato, il ricorso per l’accesso deve essere respinto.

L’ 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990 esclude dall' accesso ai documenti amministrativi le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle P.A..

Lo strumento dell' accesso deve essere esercitato nei confronti di atti e documenti formati ed esistenti in possesso della pubblica amministrazione e non può essere indirizzato a conoscere genericamente l’attività svolta dalla amministrazione in un determinato settore.

La richiesta di accesso deve riguardare, quindi, specifici atti o provvedimenti e non può tendere alla richiesta di documentazione di un'attività svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti, riguardanti un intero procedimento imposto da disposizioni normative di azione e non di relazione, atteso che l'eventuale soddisfazione di simile richiesta importerebbe un'opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che non rientra nei doveri posti all'amministrazione dalla normativa di cui al capo V della legge n. 241 del 1990, oltre che un generalizzato controllo su un ramo dell'amministrazione (Consiglio di Stato, 27 novembre 2010 n. 8287;
VI, 12 gennaio 2011 n. 116;
Consiglio di Stato sez. VI, 12 luglio 2011, n. 4209).

Ulteriori altre contestazioni riguardanti la scelta dell’Amministrazione circa i criteri utilizzati non possono essere oggetto del giudizio per l’accesso ai documenti.

Sotto tali profili il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In considerazione della particolarità della questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.


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