TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2011-09-26, n. 201103062

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2011-09-26, n. 201103062
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201103062
Data del deposito : 26 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01360/1997 REG.RIC.

N. 03062/2011 REG.PROV.PRES.

N. 01360/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1360 del 1997, proposto da:
Z R + 1, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fiorillo, con domicilio eletto presso Piero Privitera Avv. in Reggio Calabria, via Prol. Aschenez, N.15/C;
Scandinaro Giuseppe;

contro

Comune di Rosarno;

per l'annullamento

delle ordinanze n.ri 29824 e 20836 del 21.10.97 con le quali si ingiunge lo sgombero cumuli di letame

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 1 dell’all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, a cura della Segreteria è stato notificato alle parti costituite un apposito avviso, con il quale è stato fatto onere alla parte ricorrente di presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza, con la firma della parte, entro sei mesi dalla notifica dell’avviso stesso, ai sensi dell’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, modificato ed integrato dall’art. 54 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69;

Considerato che è decorso infruttuosamente il termine assegnato onde, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 9 della L. n. 205/2000 citata ed all’art. 2 dell’Allegato 3 (Norme transitorie) al Decreto Leg.vo n. 104/2010 citato, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato perento.

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